Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/04/2023, n. 10718

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 20/04/2023, n. 10718
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10718
Data del deposito : 20 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 8158/2021R.G. proposto da G FANCESCO E DE SARLO AGNESE MARIA, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliati per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avv. C P –ricorrenti –

contro

PIZZALEO GIUSEPPE, in difetto di elezione di domicilio in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall ’Avv. L L B –controricorrente – nonché

contro

FINO

2 SECURITISATION S.R.L. DOBANK S.P.A. AMCO –ASSET MANAGEMENT COMPANY (già S.G.A. S.P.A.) OPPOSIZIONEAGLI ATTI ESECUTIVI r.g. n. 8158/2021 Cons. est. R R CREDITO COOPERATIVO CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI ERCHIE SOGET –SOCIETA’ DI GESTIONE ENTRATE E TRIBUTI S.P.A. EQUITALIA SUD S.P.A. CASTELLO FINANCE S.R.L. ITALFONDIARIO S.P.A. IFIM S.P.A. PASSIATORE GIUSEPPA –intimati – avverso l a sentenza n. 1491 /2020 del TRIBUNALE DI TARANTO , depositata il giorno 17 settembre2020;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del20 febbraio 202 3 dal Consigliere RAFFAELE ROSSI.

FATTI DI CAUSA

1. In danno di F G e A M D S vennero intraprese innanzi il Tribunale di Taranto tre distinte procedure di espropriazione immobiliare, aventi parziale identità di beni staggiti: la prima, iscritta al R.G.Es. n. 92/1995, ad istanza del Credito Italiano S.p.A.;
la seconda, iscritta al R.G.Es. n. 44 2/1995, ad istanza d ella ditta Calò Antonio Luigi;
la terza, iscritta al R.G.Es. n. 256/1996, ad istanza del Banco Ambrosiano Veneto S.p.A.. Riuniti i procedimenti - nei quali spiegarono intervento plurimi creditori - all’esito degli esperimenti di vendita forzata delegata , il giudice dell’esecuzione emise decreto di trasferimento a Giuseppe Pizzaleo del diritto di proprietà sulla villa in Manduria, via per Oria.

2. Avverso detto decreto idebitori esecutati proposero opposizione agli atti esecutivi, rigettata dalla decisione in epigrafe indicata.

3. Ricorrono uno actu per cassazione F G e A M D S, affidandosi a sette motivi ;
resiste, con controricorso, GiuseppePizzaleo;
non svolgono difese in grado di legittimità gli altri soggetti in epigrafe dettagliatamente menzionati. r.g. n. 8158/2021 Cons. est. R R

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare, non occorre procedere alla verifica della validità della notificazione del libello introduttivo nei confronti degli intimati non costituiti, stante l’infondatezzadel ricorso per le ragioni in appresso meglio esplicate. Il rispetto del diritto fondamentale ad una ragionevole durata del processo impone infatti al giudice (ai sensi degli artt. 175 e 127 cod. proc. civ.) di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo ad una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti. Ne consegue che, in caso di ricorso per cassazione prima facieinfondato o inammissibile, appare superflua, pur potendone sussistere i presupposti, la fissazione del termine per la rinnovazione della notifica del ricorso ad una parte o per l’integrazione del contraddittorio nei riguardi di un litisconsorte pretermesso, atteso che la concessione di esso si tradurrebbe, oltre che in un aggravio di spese, in un allungamento dei tempi di definizione del giudizio di cassazione senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti (così, sulla scia di Cass., Sez. U, 22/03/2010, n. 6826, cfr., tra le tantissime, Cass. 13/10/2011, n. 21141;
Cass.17/06/2013, n. 15106;
Cass. 10/05/2018, n. 11287;
Cass.21/05/2018, n. 15106).

2. Il primo motivo denuncia«violazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., in relazione alla legge della Regione Puglia n. 56/80 ed in relazione all’art. 586 cod. proc. civ. nonché r.g. n. 8158/2021 Cons. est. R R violazione di legge exart. 360, primo comma, num. 4, cod. proc. civ., nullità del procedimento e della sentenza in relazione all’art. 132, secondo comma, e artt. 112, 113, 114, 115 e 116 cod. proc. civ. nonché ulteriore violazione di legge ex art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., per omessa e/o erronea e/o illogica motivazione riguardante un fatto decisivo della controversia». Parte ricorrente si duole, in estrema sintesi, dello scorporo (che definisce«illegittimo ed arbitrario») dal compendio staggito dei terreni agricoli circostanti la villa (terreni non oggetto di pignora mento nella procedura R.G.Es. n. 92/1995 promossadal C redito I taliano , ma nella procedura R.G.es. n. 256/1996, alla prima riunita) e considerati dall’esperto stimatore come accorpati ed asserviti al fabbricato. Asserisce che detto scorporo, praticato dal professionista delegato alla vendita «di sua iniziativa e senza alcuna autorizzazione del giudice dell’esecuzione» rende illegittimoil decreto di trasferimento, in quanto l’immobile, un fabbricato rurale edificato in forza della l.r. Puglia 31/05/1980, n. 56, « risulta privato dei terreni ad esso asserviti ». Assume infine che dello scorporo «si è venuti a conoscenza solo dopo l’aggiudicazione del bene», mentre l’ordinanza di vendita « non poteva essere impugnata in quanto faceva espressamente riferimento alla concessione edilizia n. 531 del 18.11.1983 la quale includeva anche i terreniaccorpati ed asserviti».
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