Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 16159

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 08/06/2023, n. 16159
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16159
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

P.U.26-4-2023 SENTENZA sul ricorso n.30055/2021R.G. proposto da: MACCARI MARIA TEODOLINDA , c.f. MCCMTD48M45G344C, DI STEFANO EROS, c.f. DSTRSE53S26G874C, rappresentat i e difes i dall’avv. F E A e dall’avv. M A , elettivamente domiciliati in Ro m a presso il loro studio in via Ugo de Carolis 101, ricorrenti

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, c.f. 80184430587, in persona del Ministro pro tempore , rappresentat o e difes o dall’ Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma via dei Portoghesi n.12, controricorrente avverso il decreto n . cron. 275/2021 R.G. 639/2020 della Corte d’Appello di Perugia, depositatoil 18 - 5 - 2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 - 4-2023 dal Consigliere dott. L C, OGGETTO: equa riparazione R.G. 30055/2021 P.U. 26-4-2023 lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore dott. F T, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso limitatamente al secondo motivo, con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA

1.Il decreto depositato il 3 - 9 - 2020 da l consigliere delegato della Corte d’Appello di Perugiaha deci so i ricorsi riuniti proposti ex art. 3 legge 24 marzo 2001 n.89 da M T M ed E D S;
i ricorrenti avevanochiesto equo indennizzo per la violazione del termine di ragionevole durata di processo a sua volta relativo a equo indennizzo (in relazione a lla durata di causa in materia di pubblico impiegoavanti al T.A.R. del Lazio), svolto davanti alla Corte d’Appello di Roma e alla Corte di Cassazione, che con ordinanza n. 17150/2019 depositata il 26 - 6 - 2019 aveva cassato con rinvio il decreto impugnato. Il decreto ha determinato il periodo indennizzabile, fino al deposito dell’ordinanza della Cassazione, in cinque anni e, sulla base del parametro annuale di Euro 400,00, ha ingiunto il pagamento del l’in dennizzo di Euro 2.000,00 per ciascuno dei ricorrenti, coninteressi legali e rifusione delle spese di lite. Il Ministero della Giustizia ha proposto opposizione alla Corte d’Appello di Perugia, dichiarando che la Corte d’Appello di Perugia - quale giudice del rinvio - aveva riservato la decisione nel giudizio presupposto, al quale il decreto doveva adeguarsi ex art.

2-bis co.3 legge 24 marzo 2001 n.89, e la somma che sarebbe stata liquidata non avrebbe potuto superare Euro 790,00. La Corte d’Appello di Perugia con decreto depositato il 18-5-2021 ha considerato che la difesa ministeriale nel corso del giudizio di opposizioneaveva depositato il decreto pubblicato il 26-11- 2020 che, nel giudizio di rinvio della causa presupposta, aveva liquidato l’indennizzo in Euro 800,00;
di conseguenza, dichiarando di fare applicazione dell’art.

2-bis co.3 l egge 24 marzo 2001 n.89 , ha quantificato l’indennizzo in Euro 800,00 per ciascuno dei ricorrenti;ha «rideterminato l’ammontare delle spese delgiudizio» in Euro 250,00, compensando le spese della fase di opposizione sulla base dell’assunto della «sostanziale soccombenza del Ministero»e del fatto che l’opposizione si era «resa utile nella concordanza dei tempi del deposito del giudizio presupposto».

2.M T M ed E D S hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Il Ministero della Giustizia si è costituito chiedendo il rigetto del ricorso.

3.Con ordinanza interlocutoria n. 36272/2022 pronunciata all’esito dell’adunanza camerale del 24-10-2022 la causa è stata rimessa alla pubblica udienza, per la rilevanza nomofilattica della questione posta con il primo motivo di ricorso.

4.In prossimità dell’udienza i ricorrenti hanno depositato memoria, nella quale hanno dichiarato che con ordinanza n. 35375 depositata in data I-12-2022 la Suprema Corte, decidendo nel merito del giudizio presupposto, aveva liquidato a favore di ciascuno dei ricorrenti la somma di Euro 1.000,00 oltre interessi dalla domanda proposta a ottobre 2011 e perciò complessivamente circa Euro 1.100,00;
hanno evidenziato come il valore definitivo del giudizio presupposto fosse risultato maggiore diquello ritenuto applicabile dal decreto impugnato e hanno insistito per l’accoglimento del loro ricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo formulato ai sensi dell’art. 360 co.1 n.3 cod. proc. civ. e rubricato “violazione e/o falsa applicazione di legge – art. 2bis, Legge n.89/2001” i ricorrenti hanno dichiaratoche il decreto pubblicato il 26-11-2020 che ha liquidato l’indennizzo nella causa presupposta in Euro 800,00 non era definitivo né in astratto, in quanto provvedimento di primo grado, né in concreto, in quanto oggetto di ricorso per cassazione tuttora pendente;
quindi hanno sostenuto che il valore di Euro 800,00 determinato in quel decreto non potesse costituire il parametro entro il quale determinare l’indennizzo massimo ai sensi dell’art.

2-bisco.3 legge 24 marzo 2001 n.89 e che il decreto impugnato , non potendo esprimere presunzioni incidentali sul valore del diritto accertato nel giudizio presuppost o , avrebbe dovuto ancorare il valore della causa al valore della domanda formulata nel giudizio presupposto.Hanno evidenziato che tale valore erastato ritenuto nel primo decreto emesso dal consigliere delegato della Corte d’Appello di Perugia almeno pari a Euro 2.000,00, senza che il Ministero opponente avesse dimostrato che il valore fosse inferiore.
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