Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/1988, n. 6702
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In tema di benefici combattentistici, l'articolo unico della legge 9 maggio 1984 n. 118 (secondo cui le Disposizioni della legge 24 maggio 1970 n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, con effetto dalla data prevista da ciascuna disposizione e nei confronti dei destinatari tassativamente indicati nelle leggi stesse, anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'a.G.o. Per l'Invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti) non è sospettabile d'illegittimità costituzionale, come già ritenuto dalla Corte costituzionale con sentenza n. 123 del 1988, dichiarativa della manifesta infondatezza delle relative questioni d'incostituzionalità, ne', con riguardo all'assunto del suo carattere di legge d'interpretazione autentica, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo comma, cost., ne' - con riguardo agli assunti relativi alla disparità di trattamento fra enti pubblici economici (categoria nella quale rientrano le casse di risparmio) e privati imprenditori, alla limitazione dell'iniziativa economica di tali enti ed al prelevamento di ricchezza non proporzionato alla capacità contributiva - in riferimento agli artt. 3, 41 e 53 cost.. ( V 2775/87, mass n 451888; ( V 155/87, mass n 451874; ( V 144/87, mass n 451147; ( V 734/86, mass n 449438; ( V 4997/86, mass n 447671; ( V 3928/86, mass n 446761).*
Ai sensi dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971 n. 824 (che, in virtù della legge n. 118 del 1984, è retroattivamente applicabile anche nei confronti dei trattamenti a carico dell'a.G.o. Per i.V.S. dei lavoratori dipendenti), le "modalita", da stabilirsi con decreto del ministro del tesoro, per il versamento - dagli enti datori di lavoro agli enti erogatori - del corrispettivo in valore capitale dei benefici derivanti dall'applicazione della legge n. 336 del 1970 sul trattamento di pensione, nonché del maggiore importo corrisposto a titolo d'indennità di buonuscita o di previdenza, attengono, dato l'ampio significato di detto termine, sia ai modi ed ai tempi dei versamenti relativi alle erogazioni a titolo della suddetta indennità sia ai criteri di capitalizzazione indispensabili per stabilire il valore capitale dei benefici combattentistici sul trattamento di pensione. La Determinazione di tali criteri, in relazione alle gestioni previdenziali diverse dalle casse pensioni amministrate e rappresentate dalla direzione generale degli istituti di previdenza (alle quali si riferisce invece il d.m. 12 gennaio 1972), ha finito con l'essere in sostanza affidata, ai sensi dell'art. 5 del d.m. 25 agosto 1972, alle singole gestioni interessate ed è stata dall'i.N.P.S. attuata con delibera del 20 ottobre 1972, restando esclusa ogni pratica conseguenza degli eventuali vizi della relativa tariffa, atteso che questa è stata riprodotta (in via di sanatoria e con conseguente operatività ex tunc) dal successivo decreto del ministro per il tesoro del 10 febbraio 1987.*