Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2023, n. 10977

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 14/03/2023, n. 10977
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10977
Data del deposito : 14 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RO GR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 23 giugno 2022, la Corte di appello di Reggio Calabria, in parziale riforma della sentenza del locale Tribunale, assolveva GR LI dal delitto di cui all'art. 610 cod. pen. e ne confermava la responsabilità per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., consumato il 12 febbraio 2015 in danno delle costituite parti civili GR e PA LL, rideterminandone la pena nella misura indicata in dispositivo.

1.1. La Corte territoriale, in risposta ai dedotti motivi di appello, osservava quanto segue. I LI LL vantavano un credito nei confronti dell'imputato e gli avevano proposto di estinguerlo (visto che accampava difficoltà economiche) somministrando la colazione mattutina agli operai della loro azienda. Quella mattina, GR LL si era recato presso il bar dell'imputato per chiedere all'imputato se accettava la proposta. Per tutta risposta, questi l'aveva insultato. GR LL aveva riferito al fratello PA quanto accaduto e così avevano deciso di recarsi, entrambi, presso il locale del LI. Giunti sul posto, l'imputato prima li aveva insultati e poi li aveva aggrediti, provocando loro le lesioni personali in imputazione indicate.

1.2. Tutto ciò premesso in fatto, la Corte distrettuale rigettava l'istanza di riapertura dell'istruttoria dibattimentale, non ritenendo che la prova richiesta, l'escussione del teste operante Piazza, alla luce del complessivo compendio probatorio, assumesse il carattere della decisività. La Corte osservava, poi, come le convergenti dichiarazioni delle persone offese avessero ricevuto adeguato riscontro dalle emergenze delle certificazioni mediche prodotte, e come i LI LL dovessero considerarsi attendibili considerando

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