Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2018, n. 02394

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. V trib., sentenza 31/01/2018, n. 02394
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 02394
Data del deposito : 31 gennaio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso 18801-2016 proposto da: INDUSTRIAL TEAM SCRL in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIALE GORIZIA

51-B, presso lo studio dell'avvocato F Z, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato A M giusta delega in calce;

- ricorrente -

16.16

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA DEI PORTOGHESI

12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- controricorrente -

nonchè

contro

EQUITALIA NORD SPA, MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

- intimati -

Nonché da: EQUITALIA NORD SPA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA VIA FLAMINIA

135, presso lo studio dell'avvocato P G, rappresentato e difeso dagli avvocati M C, GIUSEPPE PARENTE giusta delega in calce;
- con troricorrente incidentale -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimata - avverso la sentenza n. 921/2016 della COMM.TRIB.REG. di VENEZIA, depositata il 13/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/2017 dal Consigliere Dott. L T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. I Z che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto ricorso incidentale e ricorso principale;
sono comparsi per il ricorrente gli Avvocati M e Z che hanno chiesto l'accoglimento;
udito per il controricorrente l'Avvocato CAPOLUPO che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente incidentale l'Avvocato CHIRICOTTO per delega dell'Avvocato CIMETTI che si riporta agli atti.

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente Industrial Team SRL ricorre per la cassazione della sentenza n.921/19/16, emessa dalla CTR del Veneto il 13.07.2016 e non notificata, in sede di rinvio a seguito della riassunzione del giudizio conseguente alla sentenza della Cassazione n. 24024/2015. La Agenzia delle entrate ed Equitalia Servizi di riscossione SPA (incorporante Equitalia Nord SPA) replicano con separati controricorsi;
quello di Equitalia è accompagnato da ricorso incidentale su tre motivi.

2. La controversia concerne avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IRPEG per gli anni dal 2004 al 2008 ed una conseguente cartella di pagamento. L'attività accertativa aveva preso origine dall'arresto di un notaio svizzero nel cui computer erano stati rinvenuti files relativi anche alla società contribuente in ordine alla sottoscrizione di contratti stipulati dalla contribuente con una controparte estera e volti a tenerla indenne da perdite causate "... da fattori esogeni alla gestione aziendale e/o nella azione colpevole di alcuno dei dirigenti" , contratti ritenuti simulati dall'Agenzia delle entrate, secondo la quale buona parte (85%) delle somme pagate alla controparte assuntrice il rischio-perdite era tornata nella disponibilità del legale rappresentante della società contribuente.

3. La Cassazione con la sent. n. 24024/2015, aveva accolto il ricorso della contribuente, cassando con rinvio. Nell'esaminare il ricorso aveva ravvisato la fondatezza: 1) della doglianza attinente al difetto di motivazione della sentenza i R.G.N.18801/2016 Cons. L T impugnata, perché apodittica ed apparente, sul punto relativo al principio di trasparenza sul calcolo degli interessi e dei compensi di riscossione;
2) della doglianza attinente al difetto di motivazione della sentenza impugnata, perché apodittica, sul punto relativo alla sufficienza della motivazione degli avvisi di accertamento in merito alla ricostruzione del reddito ed al computo delle sanzioni;
3) della doglianza attinente al difetto motivazionale della sentenza con riferimento a "quanto affermato dal giudice di merito in ordine alla ricostruzione, sotto vari aspetti e con riferimento alle diverse eccezioni sollevate dalla società contribuente della fattispecie esaminata in giudizio" (fol. 4 sent. Cassazione) sulla considerazione che la CTR aveva sostanzialmente ravvisato un abuso del diritto, in maniera astratta ed in violazione dell'art.37 bis del d.P.R. n.600/1973. 4. La CTR in sede di rinvio ha parzialmente accolto l'appello proposto dalla contribuente, annullando gli addebiti della cartella n. 1220110028265487 relativi ad interessi e compensi di riscossione, ed ha confermato nel resto la sentenza di primo grado, previa integrazione della motivazione, con compensazione delle spese per tutti i gradi di giudizio.
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