Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/08/2004, n. 14858
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Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. M V - Presidente -
Dott. L F - Consigliere -
Dott. M C F - rel. Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. D I C - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M G, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVORNO 42, presso lo studio dell'avvocato P L, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
E G S;
- intimato -
sul 2^ ricorso n. 11009/02 proposto da:
E G S, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 30, presso lo studio dell'avvocato G C, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato F C, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
M G o GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LIVORNO 42, presso lo studio dell'avvocato P L, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 10165/01 del Tribunale di ROMA, depositata il 14/03/01 - R.G.N. 325/97;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/03/04 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
Udito l'Avvocato LONETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Roma Giuseppe Marcelli, premesso di aver lavorato alle dipendenze della s.p.a. E G dal 1981 al 1991 con la qualifica di piazziste, svolgendo varie mansioni con un determinato orario di lavoro, chiedeva la condanna della società datrice di lavoro al pagamento di somme dovute a titolo di compenso per lavoro straordinario (calcolato in relazione a distinte ipotesi di superamento delle 40 ore settimanali, delle 8 ore giornaliere e delle 48 settimanali) nonché differenze di trattamento di fine rapporto, in relazione alla inclusione nella base di calcolo della indennità di maneggio denaro.
Il Pretore adito condannava la società convenuta al pagamento di L. 14.606.818 per compenso di lavoro straordinario effettuato oltre le 8 ore giornaliere e per differenze di T.F.R..
Su appello della soc. Galbani, il Tribunale di Roma con la sentenza oggi denunciata riformava parzialmente tale decisione, attribuendo al Marcelli una somma minore, dovuta per le sole deferenze di T.F.R.. La pretesa relativa al compenso per lavoro straordinario non poteva trovare accoglimento, perché, pur essendo l'attività del Marcelli assoggettata ai limiti dell'orario di lavoro di cui all'art. 1 del r.d.l. 15 marzo 1923 n. 692 (ma non ad ulteriori limiti stabiliti
dalla contrattazione collettiva applicabile), l'attore in primo grado non aveva fornito la prova dello svolgimento di prestazioni lavorative oltre le otto ore giornaliere o le quarantotto settimanali.
Avverso questa sentenza Giuseppe Marcelli ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad unico complesso motivo. La s.p.a. E G ha proposto controricorso e ricorso incidentale con unico motivo;Marcelli ha depositato controricorso al ricorso incidentale e memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE