Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/08/2010, n. 18208
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PAPA Enrico - Primo Presidente f.f. -
Dott. PREDEN Roberto - Presidente di Sezione -
Dott. PROTO Vincenzo - Presidente di Sezione -
Dott. MERONE Antonio - rel. Consigliere -
Dott. SALMÈ Giuseppe - Consigliere -
Dott. PICCIALLI Luigi - Consigliere -
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
Dott. D'ALESSANDRO Paolo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 11418/2006 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;
- ricorrenti -
contro
CREDITO EMILIANO S.P.A. (00766790356), aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO POMA 4, presso lo studio dell'avvocato ZUENA ELEUTERIO, rappresentata e difesa dall'avvocato VILARDO ROBERTO, per delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 394/01/04 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di PALERMO, depositata il 05/02/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/06/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO MERONE;
udito l'Avvocato Eleuterio ZUENA per delega dell'avvocato Roberto Vilardo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. GAMBARDELLA Vincenzo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO
Il Credito Emulano s.p.a. ha promosso giudizio di ottemperanza, con ricorso proposto dinanzi alla commissione tributaria provinciale della Sicilia, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, per ottenere l'adempimento degli obblighi derivanti da una sentenza, passata in giudicato, pronunciata dal medesimo giudice tributario (n. 197/1/02), con la quale l'amministrazione finanziaria era stata condannata ad effettuare un rimborso fiscale.
L'amministrazione convenuta, pur riconoscendo il diritto al rimborso richiesto, come si legge nella sentenza impugnata, ha eccepito di averne sospeso l'esecuzione in forza del combinato disposto del R.D. n. 2440 del 1923, art. 69, (che prevede la sospensione dei pagamenti
nei confronti di chi sia debitore di altre amministrazioni dello Stato) e D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 23, (che autorizza la sospensione dei pagamenti nei confronti degli autori ai illeciti fiscali).
La commissione tributaria provinciale adita ha accolto il ricorso del Credito italiano s.p.a. ritenendo illegittimo, nel merito, il provvedimento di sospensione.
L'amministrazione finanziaria ricorre oggi per la cassazione di quest'ultima decisione, meglio indicata in epigrafe, sulla base di due motivi. Il Credito