Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/05/2012, n. 8070

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In tema di lavoro alle dipendenze della P.A., ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, nel caso che la lesione del diritto azionato sia stata prodotta da un provvedimento o un atto negoziale del datore di lavoro, occorre far riferimento alla data di quest'ultimo, anche se gli effetti della rimozione dell'atto incidano su diritti sorti anteriormente alla data del 1° luglio 1998. (Nella specie, relativa a personale universitario assegnato a struttura ospedaliera con diritto ad indennità di perequazione del trattamento economico a quello in godimento dal personale delle ASL, l'Università aveva rideterminato retroattivamente, con provvedimento del 24 luglio 2001, l'ammontare dell'indennità predetta; la S.C., nel confermare la sentenza della corte territoriale impugnata, che aveva correttamente individuato nel provvedimento l'atto da cui era sorta per l'interessato la necessità di agire in giudizio onde ottenere l'indennità anche per il periodo successivo al 1993, nonché il momento iniziale del decorso del termine prescrizionale del relativo diritto, ha affermato la giurisdizione del giudice ordinario).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 22/05/2012, n. 8070
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8070
Data del deposito : 22 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente f.f. -
Dott. A M - Presidente di Sez. -
Dott. S G - Consigliere -
Dott. P C - Consigliere -
Dott. I A - rel. Consigliere -
Dott. C A - Consigliere -
Dott. N V - Consigliere -
Dott. M U - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 3986/2010 proposto da:
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI T, in persona del Rettore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- ricorrente -

contro
B A, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIER LUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio degli avvocati CONTALDI Gianluca, M C, che lo rappresentano e difendono unitamente all'avvocato L R, per delega a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 862/2009 della CORTE D'APPELLO di T, depositata il 30/07/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/03/2012 dal Consigliere Dott. A IELLO;

uditi gli avvocati Roberto PALASCIANO dell'Avvocatura Generale dello Stato, Mario CONTALDI;

udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso per la giurisdizione del G.O.. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Alfio B, dipendente dell'Università di Torino dal 5 marzo 1985 fino al 30 giugno 2007, inquadrato dal 15 marzo 1989 nella qualifica di collaboratore tecnico di 8^ qualifica di cui al C.C.N.L. del comparto dipendenti delle università, avendo svolto fino alla data di pensionamento la propria attività lavorativa presso una struttura ospedaliera convenzionata, era stato destinatario del decreto n. 3016/P del 13 maggio 1992 del Rettore dell'Università, di equiparazione, ai fini del trattamento economico, alla qualifica di collaboratore di 9^ livello del personale ospedaliere, equiparazione comportante l'erogazione all'interessato di una indennità di perequazione di un determinato ammontare.
In proposito, va ricordato che tale indennità di equiparazione è disciplinata dal D.P.R. (delegato) 20 dicembre 1979, n. 761, art. 31, il quale prevede che "Al personale universitario che presta servizio presso i policlinici e gli istituti universitari di ricovero e cura convenzionati con le regioni e le unità sanitarie locali, anche se gestite direttamente dalle università, è corrisposta una indennità..., nella misura occorrente per equiparare il relativo trattamento economico complessivo a quello del personale delle unità sanitarie locali di pari funzioni, mansioni ed anzianità". La norma chiarisce poi le modalità di quantificazione dell'indennità e pone l'obbligo della relativa provvista alla struttura sanitaria che si avvale delle prestazioni del dipendente universitario.
In particolare, la norma citata prevede che "Per la parte assistenziale, il personale universitario di cui ai precedenti commi assume i diritti e i doveri previsti per il personale di pari o corrispondente qualifica del ruolo regionale, secondo modalità stabilite negli schemi tipo di convenzione di cui alla L. 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto degli obblighi derivanti dal suo
particolare stato giuridico. Nei predetti schemi sarà stabilita, in apposite tabelle l'equiparazione del personale universitario a quello delle unità sanitarie locali ai fini della corresponsione dell'indennità di cui al comma 1".
Tale disposizione va letta congiuntamente alla Legge Delega 23 dicembre 1978, n. 833, art. 39, che, a sua volta, prevede che "Al fine di realizzare un idoneo coordinamento delle rispettive funzioni istituzionali, le regioni e l'università stipulano convenzioni per disciplinare, anche sotto l'aspetto finanziario: 1) l'apporto nel settore assistenziale delle facoltà di medicina alla realizzazione degli obiettivi della programmazione sanitaria regionale;
2) l'utilizzazione da parte delle facoltà di medicina, per esigenze di ricerca e di insegnamento, di idonee strutture delle unità sanitarie locali e l'apporto di queste ultime ai compiti didattici e di ricerca dell'università. Tali convenzioni una volta definite fanno parte dei piani sanitarì regionali di cui all'art. 11, comma 3. Le convenzioni devono altresì prevedere che le cliniche e gli istituti universitari di ricovero e cura che sono attualmente gestiti direttamente dall'università, fermo restando il loro autonomo ordinamento, rientrino, per quanto concerne l'attività di assistenza sanitaria, nei piani sanitari nazionali e regionali".
Infine, con decreto interministeriale 9 novembre 1982 (G.U. n. 347 del 18 dicembre 1982, S.O.), sono stati approvati, ai sensi della L. n. 833 del 1978, art. 39, u.c., sentite le Regioni, gli schemi tipo
di convenzione tra regioni e università, comprendenti una tabella di equiparazione (all. D), sulla base della quale l'Università di Torino aveva appunto riconosciuto al B nel 1992 l'equiparazione citata.
Nonostante il citato provvedimento del rettore del 13 maggio 1992, l'Università di Torino non aveva provveduto ad erogare le relative differenze retributive al B, il quale aveva pertanto promosso ricorso al Tar, dal quale aveva ottenuto nel luglio 1995 una sentenza favorevole (n. 716/95), mentre l'Università aveva, nonostante ripetuti solleciti, provveduto al relativo pagamento solo nel 1999-2000 e unicamente quanto alle retribuzioni dovute fino al 31 dicembre 1993.
Successivamente, in data 24 luglio 2001, il consiglio di amministrazione dell'Università aveva deliberato, in via transitoria e con retroattività dal 1 gennaio 1994, una nuova tabella di equiparazione tra le qualifiche del personale dell'università e quelle dei dipendenti del S.S.N. (tabella poi oggetto dell'atto di intesa 24 settembre 2001 tra Università e le ASL interessate), riducendo, alla stregua di essa, il trattamento stipendiale che sarebbe stato dovuto in base alla tabella di cui al D.I. 9 novembre 1982. Da qui nasce, con ricorso notificato il 12 ottobre 2007, l'iniziativa giudiziaria di Alfio B, diretta all'accertamento del suo diritto al mantenimento, anche dopo il 31 dicembre 1993, dell'assegno corrispondente alla differenza di trattamento economico rispetto alla 9A categoria dei dipendenti sanitari, così come evoluto nel tempo, con la conseguente ricostruzione della propria posizione economica, a partire dal 1 gennaio 1994;
con la condanna dell'Università a pagargli le differenze di trattamento dal 1 gennaio 1994, quantificate in Euro 109.587,91.
Le domande di Alfio B sono state accolte dai giudici di merito. In particolare la Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata il 30 luglio 2009, ha in proposito confermato la decisione di primo grado, dopo avere respinto il motivo di appello dell'Università relativo al difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alle domande riferibili al periodo antecedente il 1 luglio 1998 nonché quello attinente la eccepita prescrizione quinquennale.
Nel merito, la Corte ha fondato l'accoglimento delle domande sulla in- terpretazione dell'art. 53 del C.C.N.L. del comparto università del 1994-1997 e dell'art. 51 del C.C.N.L. 1998-2001. Per la cassazione di tale sentenza, l'Università degli studi di Torino ha notificato in data 8-11 febbraio 2010 ricorso, affidandolo a quattro motivi, il primo dei quali relativo

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