Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2011, n. 14665

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In tema di illeciti disciplinari riguardanti i magistrati, l'esimente di cui all'art. 3-bis del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, presuppone che la fattispecie tipica si sia realizzata ma che, per particolari circostanze, anche non riferibili all'incolpato, il fatto risulti di scarsa rilevanza ed il giudice disciplinare (specie se non sollecitato da specifica richiesta) non è tenuto ad esporre le ragioni per le quali non abbia ritenuto il fatto di scarsa rilevanza e, quindi, non abbia considerato tale esimente, per la cui applicazione è necessario che l' incolpato eccepisca e provi (o che comunque risulti) che il fatto del quale lo stesso è (stato giudicato) responsabile sia effettivamente di scarsa rilevanza.

In tema di amministrazione degli enti locali, qualora l'art. 47, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - secondo cui "nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province gli assessori sono nominati dal sindaco o dal presidente della provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere" - sia integrato da una norma statutaria per la quale "il sindaco nomina i componenti della giunta" dandone comunicazione "al consiglio comunale nella prima seduta, specificando nell'atto di nomina le deleghe da conferire", l'assunzione dell'incarico di assessore coincide con la nomina da parte del Sindaco e non rileva l'atto di conferimento delle deleghe, svolgendo la comunicazione al consiglio comunale unicamente la funzione di portare a semplice conoscenza di tale organo (al quale non è riconosciuto alcun potere di sindacato) il provvedimento di avvenuta investitura.

Al fine di individuare la portata della causa di ineleggibilità a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, prevista per " i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali amministrativi regionali, nonché i giudici di pace, nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni" dall'art. 60, primo comma, lett. d), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e rilevante ai fini della incompatibilità con la nomina ad assessore c.d. esterno ai sensi dell'art. 47, terzo comma, del d.lgs. cit., si deve aver riguardo a tutte le funzioni istituzionalmente esercitabili nel territorio dell'ufficio e non già a quelle "tabellari" attribuite, non essendo queste né vincolanti all'esterno, né, soprattutto, determinanti alcuna incompetenza funzionale. Ne consegue che la causa di ineleggibilità si configura anche se nel comune interessato si trovi una sezione distaccata del tribunale nella quale il magistrato non eserciti, in concreto, le proprie funzioni. (Nella specie, il magistrato esercitava la funzione di Presidente di sezione del Tribunale presso la sede centrale).

In tema di assunzione di cariche pubbliche negli enti locali, l'ineleggibilità a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale, prevista dall'art. 60, primo comma, lett. d), del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per i magistrati "nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni" e rimuovibile, secondo il successivo terzo comma, solo se "l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature", determina una situazione di incompatibilità con la nomina ad assessore "nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle province", potendo essa riguardare, ai sensi dell'art. l'art. 47, terzo comma, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, soltanto "i cittadini in possesso dei requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere". Ne consegue che commette l'illecito disciplinare, previsto dall'art. 3, primo comma, lettera d) del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, il magistrato che accetti la nomina a vice-sindaco ed assessore esterno di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti sito nel circondario del tribunale ove esercita le proprie funzioni, senza preventive dimissioni, richiesta di trasferimento o di collocamento in aspettativa, venendosi a trovare in una situazione di incompatibilità rilevante anche ai fini dell'art. 16, primo comma, del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, richiamato dall'art. 3, primo comma, lett. d), cit., senza che egli possa invocare la Deliberazione del CSM del 13 aprile 2005 (recante "modifiche alla circolare n. 15098 del 30 novembre 1993") nella parte in cui (paragrafo XXVI, punto 5) prevede che "nel caso di partecipazione del magistrato, nello stesso distretto di appartenenza, ovvero nel distretto competente ex art. 11 cod. proc. pen. e senza previo collocamento in aspettativa, ad una competizione elettorale (ivi compresa l'ipotesi della semplice formale indicazione di componente di una futura giunta comunale, provinciale o regionale) il Consiglio, cui il magistrato ha l'onere di una tempestiva segnalazione, valuterà la sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità, all'esito delle elezioni", atteso che tale tempestiva segnalazione riguarda la semplice formale indicazione di componente di una futura giunta comunale, provinciale o regionale e non già l'assunzione della qualità di componente della giunta dell'ente territoriale.

L'art. 15 del d.lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 fa decorrere il termine di un anno per la promozione dell'azione disciplinare nei confronti del magistrato, da parte del P.G. presso la Corte di cassazione, dalla conoscenza della notizia del fatto di rilievo disciplinare che lo stesso acquisisca a seguito dell'espletamento di sommarie indagini preliminari, di una denuncia circostanziata, o di una segnalazione del Ministro della giustizia" e non attribuisce rilevanza alcuna al momento in cui di tale fatto siano venuti a conoscenza gli organi tenuti a darne comunicazione al P.G. presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 14, quarto comma, dello stesso d.lgs. (Consiglio superiore della magistratura, consigli giudiziari e dirigenti degli uffici, compresi tra questi " i presidenti di sezione e i presidenti di collegio nonché i procuratori aggiunti" che " debbono comunicare ai dirigenti degli uffici i fatti concernenti l'attività dei magistrati della sezione o del collegio o dell'ufficio che siano rilevanti sotto il profilo disciplinare"), sia perché tale conoscenza non determina quella, neanche materiale (oltre che giuridica), degli stessi fatti anche per il titolare dell'azione disciplinare - solo l'inerzia del quale (protratta oltre il termine fissato dal legislatore) è pertinente - sia perché il rilievo disciplinare di un fatto può essere stabilito unicamente dal titolare dell'afferente potere, essendo il relativo apprezzamento il risultato di un giudizio proprio ed esclusivo dello stesso (e non di altri), diverso, peraltro, e ben più pregnante, rispetto a quello concernente soltanto la rilevanza di quello stesso fatto ai fini dell'insorgenza del predetto obbligo di comunicazione.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 05/07/2011, n. 14665
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14665
Data del deposito : 5 luglio 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V P - Primo Presidente aggiunto -
Dott. P V - Presidente di Sezione -
Dott. D'ALONZO Michele - rel. Consigliere -
Dott. F F - Consigliere -
Dott. C F - Consigliere -
Dott. T S - Consigliere -
Dott. D C V - Consigliere -
Dott. T G - Consigliere -
Dott. T F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.A. (nato a (omesso) ),
Presidente di sezione del Tribunale di Napoli, elettivamente domiciliato in Roma alla Via G.B. De Rossi n. 30 presso lo studio dell'avv. F R che lo rappresenta e difende in forza della procura speciale rilasciata in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
(1) il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, e (2) il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;

- intimati -

avverso la sentenza n. 170/2010, pronunciata il 17 settembre 2010 (depositata il 22 novembre 2010 e notificata il 30 novembre 2010) dalla sezione disciplinare del Consiglio Superiore della Magistratura.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 19 aprile 2011 dal Cons. dr. Michele D'ALONZO;

sentite le difese del ricorrente, svolte dall'avv. R F;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. I D il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30 dicembre 2010 presso la segreteria del Consiglio Superiore della Magistratura, P.A. , in forza di cinque motivi, chiedeva di cassare la sentenza n. 170/2010 (pronunciata il 17 settembre 2010, depositata il 22 novembre 2010 e notificata il 30 novembre 2010) con la quale la sezione disciplinare di detto Consiglio, ritenutolo colpevole dell'incolpazione ascrittagli, gli aveva irrogato la sanzione dell'"ammonimento". Nessuno degli intimati svolgeva attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La sentenza gravata considera la seguente incolpazione:
"illecito disciplinare previsto dal D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109, art. 3, comma 1, lett. d) per aver assunto dal 16 giugno 2008 gli
uffici pubblici di vice sindaco e assessore esterno del Comune di Giugliano in Campania, sito nel circondario del tribunale ove esercita le sue funzioni, senza la preventiva comunicazione al Consiglio Superiore della Magistratura (depositata presso la segreteria del Tribunale di Napoli il 17 giugno 2008) e senza chiedere di essere posto in aspettativa o trasferito di sede;
doveri desumibili anche dal D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 23-bis e del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 60, comma 1, n. 6). In tal modo il dott. P. svolgeva attività incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie, ai sensi del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 16, comma 1, richiamato dal D.Lgs. n. 109, art. 3, comma 1,
lettt. d) e tali, comunque - per la dimensione dell'ente territoriale e per il cumulo nella stessa persona della carica di vice sindaco e dell'ufficio di assessore - da recare concreto pregiudizio all'assolvimento dei doveri disciplinati dall'art. 1 dello stesso Decreto, in particolare in violazione dei generali doveri di laboriosità, imparzialità e correttezza del magistrato. Notizia circostanziata del fatto acquisita il 27 febbraio 2009". A. Il giudice - ricordato che "in tema di procedimento disciplinare ciò che rileva è la conoscenza dei fatti da parte del Procuratore Generale, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che detti fatti siano pervenuti tardivamente a conoscenza di uno dei titolari dell'azione disciplinare, a causa di negligenza o scarso coordinamento tra gli apparati giudiziari, essendo sufficiente che entro un anno dall'effettiva conoscenza l'azione sia stata promossa (Cass. Sez. Un. n. 3612 del 2007)", in primo luogo, ha disatteso "l'eccezione di estinzione del procedimento per essere stata promossa l'azione disciplinare dopo il decorso di un anno dal 17 giugno 2008, giorno in cui il dott. P. aveva dato notizia al Tribunale di appartenenza dell'assunzione degli uffici pubblici di vice sindaco e di assessore comunale esterno", esponendo che "nel caso ... il Procuratore Generale ha avuto conoscenza del fatto soltanto a seguito della denuncia circostanziata formulata con la nota pervenuta in data 21 febbraio 2009", per cui "l'azione disciplinare è stata tempestivamente proposta con la richiesta del 5 novembre 2009". B. "Nel merito", la sezione disciplinare - premesso che: (a) "la L. n. 81 del 1993, art. 23 ha modificato il sistema di elezione degli
organi amministrativi comunali, introducendo, nei comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti, l'elezione diretta del sindaco a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale";

(b) l'"art. 16" della medesima Legge ha "rafforzato i poteri del sindaco con particolare riferimento alla composizione ed alla nomina della giunta", "demandata ... direttamente al sindaco, il quale individua anche il vicesindaco e comunica la composizione al consiglio per una semplice presa d'atto";

(c) "il riferimento ai requisiti di eleggibilità" ("cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere") contenuto nella "L. n. 81 del 1993, art. 23" per "gli assessori ... nominati dal Sindaco ..., anche al di fuori dei componenti del Consiglio") "richiama ... la disciplina elettorale in tema di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere presso enti locali, prevista dalla L. n. 154 del 1981, art. 2, comma 1, n. 6", secondo cui (c1) non sono eleggibili alla
carica di consigliere comunale nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ..." e (c2) tale "causa di ineleggibilità può ... esser eliminata se "l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, ... collocamento in aspettativa non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature"?
(d) "l'art. 60" del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, introdotto con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267" ha (d1) "confermato la ... disposizione contenuta nella L. n. 154 del 1981, art. 2 sulle cause d'ineleggibilità dei magistrati addetti alle
corti d'appello ed ai tribunali - in relazione al territorio nel quale esercitano le loro funzioni (comma 1, n. 6 del cit. T.U.)" e (d2) "richiamato integralmente la disciplina delle cause di cessazione dei motivi di ineleggibilità previsti dalla precedente normativa, stabilendo espressamente, al comma 3, che l'indicata causa d'ineleggibilità non ha effetto se il magistrato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, ... collocamento in aspettativa non retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature" -, ritenuto che "il richiamo" normativo al "possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità previsti per l'elezione a consigliere comunale (della L. n. 142 del 1990, art. 33, comma 3 come modificato dalla L. n. 81 del 1993, art. 23) ... fa si che anche nel caso di nomina diretta
debbano trovare applicazione le stesse disposizioni dettate in tema di elezioni, essendo del tutto evidente che in entrambe le fattispecie (partecipazione a competizione elettorale e nomina diretta alla carica di assessore esterno) si riscontra la medesima ratio che sovrintende alla disciplina sulle cause di ineleggibilità" ("costituita dalla necessità di evitare ogni possibile pericolo di contiguità nello stesso territorio tra giurisdizione e funzione politica"), ha affermato che "anche nel caso di nomina diretta ad assessore esterno, il magistrato può accettare l'ufficio ... a condizione però che quella carica sia conferita in un comune posto al di fuori della circoscrizione giudiziaria nella quale egli esercita le funzioni giurisdizionali ovvero, nel caso di coincidenza tra i due ambiti territoriali, sempre che il magistrato provveda tempestivamente a collocarsi in aspettativa": "ove il comune, nel quale si intende assumere la carica, appartenga alla circoscrizione giudiziaria nella quale il magistrato svolge le funzioni è necessario rimuovere preventivamente l'incompatibilità stabilita dalla legge in modo che, con la richiesta d'aspettativa, il magistrato cessi effettivamente dalle funzioni prima della presentazione della candidatura, nel caso di sua partecipazione alla competizione elettorale, o prima di accettare la carica di assessore esterno, nell'ipotesi, qui ricorrente, di nomina diretta del sindaco" perché "solo in tal modo è possibile perseguire l'interesse che sottende le disposizioni sull'ineleggibilità, che è quello, comune sia agli incarichi assunti a seguito di competizione elettorale sia a quelli di assessorato "esterno", di non consentire che il magistrato contemporaneamente duplichi nello stesso territorio una doppia funzione pubblica (politica e giudiziaria), perché siffatta duplicazione rappresenta un pericolo per la credibilità dell'attività giurisdizionale e pregiudica la stessa immagine di terzietà ed imparzialità che deve assistere ciascun magistrato nell'esercizio concreto delle sue funzioni".
C. La sezione disciplinare, di poi, ha escluso la "non necessità del preventivo collocamento in aspettativa" - eccepita dall'incolpato sull'assunto che "il contemporaneo svolgimento delle funzioni politico-amministrative e di quelle giudiziarie avveniva in diversi ambiti territoriali" (a) perché "il circondario di Napoli, ove il dott. P. presta la sua attività quale presidente di sezione del tribunale, non è compreso nella circoscrizione elettorale del Comune di Giugliano, nel quale il predetto magistrato ha assunto l'incarico esterno" e (b) perché "Giugliano è sezione distaccata dal tribunale di Napoli, rispetto alla quale il presidente di sezione addetto alla sede centrale non esplica alcuna funzione" - osservando:
- "la causa di ineleggibilità prevista dal D.Lgs. n. 221 del 2000, art. 60, n. 6 da rimuovere con il collocamento in aspettativa prima
dell'accettazione della carica di assessore "esterno", si riferisce ai magistrati che

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