Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/02/2008, n. 5265
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 3
Ogni occupazione temporanea e d'urgenza, imposta dall'esigenza di una più celere esecuzione dell'opera dichiarata di pubblica utilità rispetto ai termini occorrenti per le procedure espropriative, ingenera un'obbligazione indennitaria diretta a compensare, per tutta la durata dello stato di temporanea indisponibilità del bene, il detrimento dato dal suo mancato godimento, cioè una perdita reddituale che, essendo diversa dalla perdita della proprietà del cespite, postula un ristoro separato, e ciò vale anche per le occupazioni poste in essere in esecuzione del programma straordinario di edilizia residenziale di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, che, all'art. 80, prevede la corresponsione di tutte le indennità di cui alla legge 29 luglio 1980, n. 385, e quindi anche dell'indennità di occupazione, prevista dall'art. 2 di quest'ultima. Né tale principio potrebbe subire deroga per effetto di ordinanze commissariali, in quanto, secondo l'art. 84 della legge n. 219 del 1981, il potere d'ordinanza attribuito agli organi straordinari è assoggettato, tra l'altro, alle norme del titolo ottavo della medesima legge, nel quale è compreso il citato articolo 80.
A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale del criterio di indennizzo di cui all'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 ed all'art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, da parte della sentenza n. 348 del 2007 della Corte costituzionale, lo "jus superveniens" costituito dall'art. 2, comma 89, lett. a) della legge 24 dicembre 2007, n. 244 si applica retroattivamente per i soli procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi in corso, come confermato dalla norma intertemporale di cui all'art. 2, comma 90, legge n. 244 cit.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219, sollevata per contrasto con l'art. 117 Cost., in relazione all'art. 1 del Primo Protocollo della CEDU, nella parte in cui prevede un criterio liquidatorio speciale non dissimile (per il profilo dello scostamento dal valore integrale del bene) da quello adottato, in via generale, dalle disposizioni dell'art. 5-bis del d.l. 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1992, n. 359 e dell'art. 37, commi 1 e 2, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, dichiarate incostituzionali con la sentenza della Corte cost. n. 348 del 2007 per contrasto con l'art. 1 Primo Protocollo CEDU, "come interpretato dalla Corte di Strasburgo", costituente "parametro integrativo dell'art. 117 Cost.", quanto all'ivi prescritto necessario (ragionevole) allineamento dell'indennizzo al valore pieno di mercato del bene espropriato, considerato che secondo la stessa sentenza obiettivi legittimi di utilità pubblica come quelli perseguiti da misura di riforma economica o di giustizia sociale possono giustificare un indennizzo inferiore al valore di mercato effettivo, il che si verifica con la legge 14 maggio 1981, n. 219, avente natura speciale, temporanea ed eccezionale, in quanto volta a porre rimedio alle conseguenze degli eventi sismici del novembre 1980 e febbraio 1981, e non assumendo rilevanza il fatto che l'art. 37, comma 1, del d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come sostituito dall'art. 2, comma 89, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, preveda, in via generale, per le espropriazioni finalizzate ad attuare interventi di riforma economico-sociale, una riduzione (del 25%) più contenuta di quella consentita dalla legge del 1981, sia in ragione della specialità, temporaneità ed eccezionalità della legge stessa, sia perchè comunque, in linea di principio, l'avanzamento, nel prosieguo della legislazione, del livello di garanzia di un valore costituzionale non comporta l'illegittimità della normativa precedente attestata su un livello inferiore di tutela.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Presidente di sezione -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. MORELLI Mario Rosario - rel. Consigliere -
Dott. CICALA Mario - Consigliere -
Dott. SEGRETO Antonio - Consigliere -
Dott. RORDORF Renato - Consigliere -
Dott. DE MATTEIS Aldo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CONSORZIO COPIN - CONZORZIO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO INTERMODALE AREA FLEGREA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PO 22, presso lo studio degli avvocati RALLO Andrea, FEROLA RAFFAELE, che lo rappresentano e difendono, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - COMMISSARIO LIQUIDATORE DELLA GESTIONE FUORI BILANCIO L. 22 dicembre 1984, n.887, ex art. 11, comma 17, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente -
e contro
DI DI PA (o GIUSEPPINA), FONTANA FAUSTA, FONTANA CLORINDA, FONTANA GIROLAMO;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 01510/06 proposto da:
DI DI PA (o GIUSEPPINA), FONTANA FAUSTA, FONTANA CLORINDA, FONTANA GIROLAMO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CICERONE 44, presso lo studio dell'avvocato LATERZA CRISTOFORO AGNESE, rappresentati e difesi dall'avvocato D'ACUNTO GIUSEPPE, giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrenti e ricorrenti incidentali -
contro
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO - GESTIONE F.B. L. n. 887 del 1984, ex art.11, CONSORZIO COPIN - CONSORZIO PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO
INTERMODALE AREA FLEGREA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 22/05 della Giunta speciale per le espropriazioni presso la corte d'appello di NAPOLI, depositata il 26/05/05;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/02/08 dal 'consigliere Dott. Mario Rosario MORELLI;
uditi gli avvocati Raffaele FEROLA, Andrea RALLO, Giuseppe D'ACUNTO, Aurelio VESSICHELLI dell'Avvocatura Generale dello Stato;
udito il P.M., in persona dell'Avvocato Generale Dott. IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi ed in subordine che venga sollevata la questione di costituzionalita'. FATTO E DIRITTO
1. Il Consorzio Copin - concessionario del Presidente della Giunta della Regione Campania per la realizzazione del piano di risistemazione dell'area flegrea interessata da fenomeni di bradisismo - con ricorso illustrato anche con memoria impugna per cassazione la sentenza n. 22 del 2005, con la quale la Giunta Speciale per le espropriazioni istituita presso la Corte di appello di Napoli lo ha condannato a pagare agli odierni intimati l'indennità per l'occupazione d'urgenza (attuata per le finalità di cui sopra) di immobili di loro proprietà, quantificata in misura corrispondente a quella degli interessi legali per anno (a decorrere da quello appunto di occupazione) sull'importo della indennità "virtuale" di espropriazione, non essendo allo stato liquidabile anche detta ultima indennità (dal che l'improcedibilità, previamente dichiarata, della correlativa domanda) per difetto della condizione costituita dal decreto di esproprio, a quel momento, legittimamente, non ancora emesso.
Resistono gli intimati con proposizione anche di ricorso incidentale. Si è costituito anche il Presidente della Giunta regionale (del quale la G.S.E. aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva) per chiedere "dichiarazione della sua estraneità al presente giudizio".
2. Denuncia, appunto, il Consorzio, con i due complessi motivi di cui si compone la sua impugnazione:
a) l'errata attribuzione agli istanti della indennità di occupazione.
La quale, a suo avviso, non sarebbe prevista, in via autonoma, dalla disciplina speciale di cui alla L. n. 219 del 1981, art. 80 e segg. (che viceversa l'assorbirebbe nell'indennità di espropriazione, come anche disposto nell'ordinanza n. 31/89, sostanzialmente disapplicata senza motivazione dalla G.S.E.) e non avrebbe potuto, comunque, essere liquidata quando ancora il decreto definitivo di espropriazione era legittimamente in itinere, ne' tantomeno avrebbe potuto essere correlata alla indennità "virtuale" di espropriazione, così irritualmente influendo sulla successiva effettiva determinazione del medesimo indennizzo;
b) l'assoluto difetto di motivazione sul punto decisivo della stima del valore di mercato dei cespiti occupati, operato dai Giudici del merito - ai sensi della citata L. n. 219, art. 17 (del quale è prospettata, in subordine, l'illegittimità costituzionale per violazione del diritto di difesa) - anche con errata attribuzione a quei suoli di una vocazione edificatoria, per essi viceversa esclusa dagli strumenti urbanistici.
3. I ricorrenti incidentali, a loro volta, denunciano:
il mancato riconoscimento del pur chiesto danno da svalutazione della indennità ex art. 1224 c.c.;
- la determinazione, a loro avviso errata del valore di mercato del suolo occupato direttamente in base al criterio (invece solo) residuale degli interessi sulla indennità di esproprio.
4. I due ricorsi vanno previamente riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. 5. Il primo motivo del ricorso del Consorzio è in ogni sua parte infondato.
Arbitraria e non corretta è, in primo luogo, infatti
l'interpretazione della normativa speciale (L. n. 219 del