Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2004, n. 5034

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2004, n. 5034
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5034
Data del deposito : 11 marzo 2004
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Primo Presidente f.f. -
Dott. GRIECO Angelo - Presidente di sezione -
Dott. PAOLINI Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. CRISCUOLO Alessandro - Consigliere -
Dott. PREDEN Roberto - Consigliere -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. VITRONE Ugo - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA PE, domiciliato in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato difeso dall'avvocato TEMISTOCLE GURRADO, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRANI, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

- intimati -

avverso la sentenza n. 125/03 del Consiglio nazionale forense, depositata il 30/05/03;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/04 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PALMIERI Raffaele che ha concluso per l'accoglimento con rinvio al Consiglio Nazionale Forense del primo motivo di censura, disattese tutte le altre censure, perché inammissibili o infondate. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trani, con provvedimento del 23 giugno 2000, ha irrogato all'Avvocato Giuseppe Romano la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi nella di lui ritenuta responsabilità in ordine ad una incolpazione concretatasi nel fatto di aver offerto a tali GE DO, moglie di certo UE AN, imputato detenuto nel quadro di un processo penale, ed NA CA, coindagata con il EL in quel processo, la propria attività professionale nel processo medesimo, assicurando, previo versamento della somma di L. 10.000.000 in contanti, un risultato positivo e una rapida scarcerazione degli inquisiti detenuti, e prospettando di essere in condizione di provocare un non meglio identificato intervento esterno atto a favorire, oltre che la scarcerazione cennata, la positiva conclusione della vicenda processuale.
Sul gravame dell'Avvocato Romano, il Consiglio nazionale forense, con decisione del 20 febbraio - 30 maggio 2003, disattesa l'impugnazione, ha confermato il provvedimento suindicato, nel dispositivo della pronuncia attribuito al Consiglio dell'ordine degli avvocati, non già di Trani ma, di Catania.
Il giudice disciplinare, per quanto rileva nella presente sede, ha motivato la così resa statuizione osservando che "l'avv. Romano, ...ha comunque dato vita ad un rapporto poco chiaro con le signore DO e CA al punto tale da indurle a ritenere che la somma di L. 10.000.000 potesse essere utilizzata per aprire delle strade". L'equivoco, anche se determinato da una errata interpretazione delle due donne in ordine alle espressioni utilizzate, testimonia comunque la perpetrazione della violazione dei doveri di dignità, probità e decoro, dal momento che il professionista, a tutela dei richiamati valori, è tenuto ad evitare ogni possibile situazione che possa pregiudicarli, anche indirettamente. L'avv. Romano, per escludere la violazione accertata dal C.O.A. di Trani, non può limitarsi a dedurre l'insussistenza di intercettazioni telefoniche nelle quali direttamente avrebbe millantato, credito,, giustificando l'accaduto come un evidente equivoco. Il codice deontologico forense, invero, non ammette equivoci di sorta nei rapporti del professionista con la parte assistita, ed anzi impone all'avvocato, con il suo atteggiamento, di evitare in radice ogni possibile equivoco con il cliente, a garanzia di quest'ultimo, sua stessa e dell'intera categoria di appartenenza. Nella fattispecie, .... l'avv. Romano ha dato adito ad una distorta interpretazione delle sue reali intenzioni, determinando così una violazione dei doveri disciplinari, correttamente ritenuta passibile di sanzione. Sotto altro profilo, ...il noto equivoco oggi contestato è stato determinato anche dalla richiesta di compensi in misura eccessiva rispetto alle attività connesse al mandato ricevuto. Siffatta sproporzione non è stata contestata, avendo l'avv. Romano riconosciuto di voler così riscuotere precedenti crediti professionali. Tuttavia, per espressa previsione dell'art. 43 n. 1 del codice deontologico forense ... l'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta e comunque eccessivi. La citata norma, la cui ratio è di immediata percezione, mira principalmente a tutelare il cliente da indebite richieste, ma assolve anche alla funzione di rendere uniforme il trattamento delle prestazioni professionali rese dall'avvocato, a garanzia della correttezza e del buon funzionamento del rapporto tra professionista e parte assistita. Anche in questo caso, al di là delle espressioni effettivamente utilizzate, l'avv. Romano, nel formulare la richiesta di acconto in contanti, non ha preventivamente specificato le ragioni della determinazione del quantum e delle modalità di pagamento, lasciando spazio a quell'equivoco, già precedentemente censurato, che appare idoneo a giustificare l'irrogazione della sanzione disciplinare.
Ed ancora, quanto ai rapporti con i colleghi già titolari del mandato difensivo, le violazioni dei doveri deontologici contestate dal C.O.A. di Tram trovano conferma proprio nelle dichiarazioni rilasciate dallo stesso ricorrente. Quest'ultimo, invero, si è detto intenzionato a non interferire nel lavoro altrui, dichiarandosi disponibile ad attendere che i colleghi portassero a compimento il loro lavoro. Nelle more, tuttavia, aveva già ricevuto le signore DO e CA, intrapreso i rapporti professionali e formulato una significativa richiesta di pagamento. Al riguardo ... l'art. 33 del codice deontologico espressamente prescrive che nel caso di sostituzione di un collega nel corso di un giudizio, per revoca dell'incarico o per rinuncia, il nuovo legale dovrà rendere nota la propria nomina al collega sostituito .... Questo il principio ispiratore dei rapporti tra colleghi, nell'ipotesi di sostituzione. Ne discende che le buone intenzioni dell'avv. Romano non sono certamente idonee ad escludere le violazioni ascrittegli". Il giudice anzidetto ha proseguito considerando che "parimenti infondate sono le argomentazioni relative all'invocata nullità della decisione del CO.A. di Tram" perché "l'omessa sottoscrizione della copia notificata da parte del consigliere segretario non integra alcuna ipotesi di nullità, come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza di questo Consiglio".
L'Avvocato Giuseppe Romano ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della decisione dianzi indicata, notificatagli il 18 giugno 2003, in relazione alla quale chiede anche la sospensione dell'esecuzione.
Il ricorso è stato notificato il 7 luglio 2003 al Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte Suprema di Cassazione ed al Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trani, il quale si è astenuto da ogni attività difensiva nella presente fase del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l)-A)- L'Avvocato Giuseppe Romano, con il terzo mezzo del ricorso (unitariamente titolato "violazione del combinato disposto degli artt. 360 n. 4 e 366 n, 4 c.p.c. Nullità dell'impugnata decisione per violazione dell'art. 64 r.d. 22.1.34 n, 37. Invero la decisione notificata in copia fotostatica all'Avv. Giuseppe Romano risulta totalmente priva di sottoscrizione del presidente Avv. Cricrì, nonché del consigliere segretario. Il documento, alla data del 30.5.2002, data del deposito della decisione e del rilascio della copia conforme, non presenta

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