Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/01/2023, n. 701
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La realizzazione di una servitù pubblica di elettrodotto in assenza della prescritta autorizzazione dà luogo ad un illecito permanente da parte dell'ente costruttore o gestore ed il proprietario, che abbia implicitamente rinunciato alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, proponendo domanda risarcitoria per equivalente, ha diritto all'integrale ristoro del danno, comprendente la definitiva perdita di valore del bene, conseguente alla condotta materiale tenuta.
Sul provvedimento
Testo completo
Numero registro generale 3286/2017 Numero sezionale 2667/2022 Numero di raccolta generale 701/2023 Data pubblicazione 12/01/2023 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto PIETRO CAMPANILE Presidente ASSERVIMENTO DEL FONDO AD ELETTRODOTTO IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE – ILLECITO PERMANENTE – CONSEGUENZE. ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere Ud. 24/06/2022 CC ROBERTO GIOVANNI CONTI Consigliere R.G. n. 3286/2017 MAURA CAPRIOLI Consigliere Rep. ELEONORA REGGIANI Consigliere rel. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 3286/2017 promosso da IC TA, elettivamente domiciliata in Roma, via Rodi 4, presso lo studio dell'avv. Marcella Attisano, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Serafino in virtù di procura speciale in calce al ricorso per cassazione;
- ricorrente -
contro
E-distribuzione s.p.a. (già denominata Enel Distribuzione s.p.a.), società con unico socio soggetta a direzione e coordinamento di Enel s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Lazio 14, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Orazio Lagoteta, che la rappresenta e difende in virtù di procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente -
proposto avverso la sentenza, in grado di appello, del Tribunale di Locri n. 695/2016, pubblicata il 27/07/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/06/2022 dal Consigliere ELEONORA REGGIANI;
Numero registro generale 3286/2017 Numero sezionale 2667/2022 letti gli atti del procedimento in epigrafe;
Numero di raccolta generale 701/2023 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Data pubblicazione 12/01/2023 Con atto di citazione regolarmente notificato IC TA conveniva in giudizio la Enel Distribuzione s.p.a. (ora E- distribuzione s.p.a.) avanti al Giudice di Pace di Caulonia, deducendo che quest'ultima, in assenza di qualsivoglia autorizzazione, aveva installato su una porzione di terreno di sua proprietà due pali posti su basamenti di cemento armato per il sostegno di condutture di energia elettrica. Chiedeva, quindi, il risarcimento del danno subito per effetto della compressione dei propri diritti dominicali, da liquidarsi in base al disposto dall'art. 123 r.d. n. 1775 del 1933, richiamato dall'art. 16 l.r. Calabria n. 17 del 2000, che indicava i criteri da seguire in caso per la liquidazione dell'indennità spettante a seguito della legittima costituzione di una servitù di elettrodotto. La convenuta si costituiva in giudizio. Acquisiti documenti ed espletata la prova testimoniale, non veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio e, rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione sollevata dalla convenuta, con sentenza n. 375/2014, il Giudice di pace ha negato ogni risarcimento, attribuendo rilievo alle ridotte dimensioni dell'area occupata dall'elettrodotto e dell'assenza di coltivazioni o di alberi di ulivo nel tratto di terreno interessato dall'apposizione dei pali di sostegno delle condutture aeree. IC TA impugnava tale sentenza, ribadendo le argomentazioni già spiegate in primo grado e precisando che, nella specie, il pregiudizio consisteva nell'occupazione della pozione di terreno con l'installazione dei pali di sostegno della linea elettrica, nell'asservimento di un'altra parte di terreno sottostante la conduttura elettrice e nella diminuzione di valore dell'intero fondo conseguente alla realizzazione dell'elettrodotto. 2 di 10 Numero registro generale 3286/2017 Numero sezionale 2667/2022 Numero di raccolta generale 701/2023 Costituitasi l'appellata, che reiterava l'eccezione pregiudiziale Data pubblicazione 12/01/2023 sopra menzionata, il Tribunale di Locri, facendo ricorso al criterio della ragione più liquida, con sentenza n. 696/2016, respingeva, nel merito, l'appello. In particolare, il Tribunale riteneva che l'attività materiale, posta in essere dall'appellata, costituisse attività illecita, essendo stata realizzata in assenza di atti o accordi autorizzativi, precisando che si trattava di illecito permanente. Rilevava, tuttavia, che il danno subito per effetto di tale condotta non poteva essere considerato esistente in re ipsa, poiché l'occupazione e la modifica dello stato dei luoghi costituivano il danno-evento, distinto dal danno-conseguenza, suscettibile di risarcimento, che spettava al proprietario allegare e provare, dimostrando una effettiva lesione al suo patrimonio, per non avere potuto locare o, comunque, utilizzare il bene, o venderlo ad un prezzo più conveniente, oppure per avere sopportato altri pregiudizi derivanti dall'occupazione. Secondo il giudice del gravame, pertanto, l'appello era infondato, poiché, nella specie, l'appellante aveva prospettato solo un danno consistente nella illecita compressione del diritto dominicale sull'area in questione, di fatto occupata e assoggettata ad una servitù di elettrodotto. Lo stesso Tribunale evidenziava, inoltre, che non era emersa alcuna prova di un qualche pregiudizio conseguente alla condotta materiale tenuta, non avendo l'appellante dimostrato che le porzioni di terreno occupate dai pali fossero state in precedenza coltivate o comunque sfruttate, né vi era stata alcuna dimostrazione del deprezzamento del terreno, per esempio, per essere stato più possibile locarlo o venderlo ad un prezzo conveniente. Avverso detta sentenza, IC TA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'intimata si è difesa con controricorso. 3 di 10 Numero registro