Cass. civ., sez. III, sentenza 25/05/1999, n. 5071
Sentenza
25 maggio 1999
Sentenza
25 maggio 1999
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Massime • 2
In caso di contratti agrari in cui sia parte una famiglia coltivatrice, la quale ha la struttura della società semplice,la domanda giudiziale relativa a rapporti che rientrano nell'oggetto sociale può essere proposta nei confronti di ciascuno dei componenti del gruppo, senza necessità che il contraddittorio sia integrato nei confronti degli altri. Pertanto, la sentenza che dichiari cessato il diritto di godimento del fondo sorto dal contratto d'affitto è validamente pronunciata in contraddittorio anche di uno solo dei componenti del gruppo, ed è efficace nei confronti di tutti, senza che il componente non citato, ne'intervenuto, in primo grado sia legittimato, alla stregua degli artt. 344 e 404 cod. proc. civ., alla opposizione di terzo ordinaria, e, quindi, all'intervento in appello, non trovandosi costui in una posizione diversa ed autonoma rispetto a quella della parte convenuta, ne' in quella di litisconsorte necessario pretermesso.
In tema di contratti agrari, in caso di esperimento della procedura relativa al tentativo di conciliazione, la parte che indirizza la relativa richiesta all'ispettorato agrario ed alla controparte non ha l'obbligo, a pena di inammissibilità della stessa, ma solo la facoltà di indicare l'associazione professionale di categoria dalla quale intende essere assistita nel tentativo di conciliazione: ove essa eserciti tale facoltà, l'ispettorato ha il dovere di convocare l'associazione professionale indicata dalla parte.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. HE LO PIANO - Consigliere -
Dott. Mario FINOCCHIARO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NE RM, NE CH, NE RA, NE EN, NE DA, NE ER, NE SA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE BOZZI, difesi, dall'avvocato GABRIELLO PIAZZA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
OZ IS AS ON, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 20 presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO DE BELVIS, difesa dagli avvocati PASQUALE LAMBIASE, AS IS MARIO quest'ultimo con studio in 80122 NAPOLI VIA F. CARACCIOLO 2, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 2873/96 della Corte d'Appello di NAPOLI SEZ SPEC AGRARIA, emessa il 30/10/96 e depositata il 03/12/96 (R.G. 1184/96);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/98 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
uditi gli Avvocati Pasquale LAMBIASE e Maria AS IS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo.
1 - LA ZZ SA AS conveniva in giudizio RM NE.
L'attrice, nel ricorso alla sezione specializzata agraria del tribunale di Napoli, depositato il 13.10.1992, esponeva d'essere proprietaria di un fondo rustico, una parte del quale, descritta nell'atto ricognitivo del 30.3.1981, era detenuta in affitto da RM NE. Il rapporto, sorto prima del 1939 e prorogato per legge, era pervenuto alla scadenza del 5.5.1992, la rinnovazione ne era stata impedita con le disdette 26.4.1991 e 31.3.1992 e però alla scadenza del 10.11.1992 il fondo non era stato rilasciato. Il tentativo di conciliazione era stato richiesto, ma l'ispettorato provinciale agrario aveva lasciato trascorrere il termine per convocare le parti.
L'attrice chiedeva che il contratto fosse dichiarato cessato alla data del 5.5.1992 od a quella diversa data che il tribunale avesse ritenuto di stabilire in caso di contestazione. 2. - RM NE si costituiva in giudizio, resisteva all'accoglimento della domanda e proponeva una domanda riconvenzionale.
La convenuta, nella comparsa di risposta, sosteneva di non esser e l'unica affittuaria.
Il rapporto aveva soggettività complessa, in quanto derivante da successione dell'originario affittuario NT NE. L'attrice voleva basarsi sulla scrittura 30.3.1981, in cui lei s'era dichiarata unica erede del fittuario deceduto, ma questa dichiarazione, comunque contraria alla realtà sostanziale, doveva essere annullata per vizio del consenso, perché carpita con dolo o frutto d'errore essenziale.
La convenuta, inoltre, obiettava che l'attrice avrebbe dovuto provare in che anni il rapporto aveva avuto inizio e quale ne era la scadenza legale;
negava che la lettera di disdetta del 26.4.1991 le fosse stata mai consegnata;
negava d'aver ricevuto la successiva lettera del 31.3.1992, e però osservava che tale disdetta non sarebbe stata tempestiva rispetto alla scadenza del 6.5.1992;
chiedeva la condanna della concedente a pagare 50 milioni di lire a titolo di indennità per i miglioramenti.
3. - La sezione specializzata agraria del tribunale di Napoli, con sentenza del 19.2.1996, dichiarava inammissibile la domanda riconvenzionale ed accertato che il contratto era cessato il 6.5.1992 accoglieva la domanda principale e fissava per il rilascio il 10.11.1992.
4. - RM NE impugnava la decisione di primo grado;
altrettanto facevano, dichiarando di spiegare intervento principale autonomo, HE, FR, EN, AL, TE e RO NE.
Gli appellanti svolgevano sei motivi.
Deducevano che la sentenza di primo grado era nulla perché pronunciata a contraddittorio non integro.
Rilevavano che la domanda avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, perché, nel chiedere il tentativo di conciliazione, la concedente non aveva indicato la propria organizzazione professionale di categoria.
Reiteravano l'eccezione di annullabilità della scrittura privata del 30.3.1981 per vizio del consenso e quella relativa alla mancanza di prova circa l'epoca di inizio del rapporto. A tale ultimo riguardo osservavano che il tribunale aveva omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità del deposito di documenti non indicati nell'atto introduttivo, avvenuto nel corso del giudizio. Gli appellanti riproducevano poi le difese svolte a proposito del mancato recapito delle disdette.
5. - La sezione specializzata agraria della corte d'appello di Napoli, con sentenza del 3.12.1996, ha ritenuto inammissibile l'intervento in appello dei LL NE e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato quale scadenza del contratto il 6.5.1997 e fissato per il rilascio il 10.11.1997. La corte d'appello ha svolto le seguenti considerazioni. L'intervento spiegato dai LL NE andava qualificato come adesivo autonomo e pertanto non poteva essere ammesso. La volontà dichiarata da RM NE nella scrittura privata 30.3.1981 non presentava alcun rilevante vizio del consenso, sicché la domanda era stata proposta nei confronti di chi era titolare del rapporto di affitto e la sentenza non presentava il vizio d'essere stata pronunciata a contraddittorio non integro. Mancava la prova che il rapporto fosse sorto prima del 1939, ma era almeno certo che fosse in corso nel 1981. Il contratto aveva dunque la scadenza legale del 6.5.1997 e, rispetto a tale data, la disdetta 10.4.1992 era tempestiva.
RM NE aveva sempre dichiarato di abitare dove la lettera 10.4.1992 era stata spedita, sicché doveva presumersi che ne avesse avuto conoscenza e del resto nessuna prova contraria sul punto era stata nemmeno accennatà.
6. - RM, HE, FR, EN, AL, TE e RO NE hanno proposto ricorso per cassazione. LA ZZ SA AS ha resistito con controricorso.
I ricorrenti hanno depositato una memoria.
Motivi della decisione.
1. - Il ricorso contiene sei motivi.
2.1. - Il primo deduce vizi di violazione di norme sul procedimento e di difetto di motivazione (art. 360, nn. 4 e 5, cod. proc. civ., in relazione agli artt. 344 e 404, oltre che all'art. 102 dello stesso codice).
I ricorrenti premettono che, in base agli artt. 344 e 404, primo comma, cod. proc. civ., possono intervenire in appello i terzi