Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/2020, n. 14602

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Nell'espropriazione forzata, il ricorso per intervento, recante istanza di partecipazione alla distribuzione della somma ricavata, è equiparabile alla "domanda proposta nel corso di un giudizio" idonea, a mente dell'art. 2943, comma 2, c.c., ad interrompere la prescrizione dal giorno del deposito del ricorso ed a sospenderne il corso sino all'approvazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/2020, n. 14602
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14602
Data del deposito : 9 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

с 14602/20 о р ат Р O . IT т B сте E D её но A ше Oggetto REPUBBLICA ITALIANA али - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO чіс OPPOSIZIONE ESECUZIONE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G. N. 1899/2017 TERZA SEZIONE CIVILE Cron.14602 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Presidente Dott. F D S Ud. 26/02/2020 - Consigliere Dott. LINA RUBINO PU Consigliere - Dott. M RTI Consigliere Dott. COSIMO D'ARRIGO Rel. Consigliere - Dott. P P ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1899-2017 proposto da: L A, domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato G M;
- ricorrente

contro

BANCO DI SARDEGNA SPA in persona del Presidente del 2020 Consiglio di Amministrazione in e legale 376 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato 34, presso lo studio in ROMA, VIA A. STOPPANI dell'avvocato A A, rappresentato e difeso dall'avvocato F T;
controricorrente avverso la sentenza n. 759/2016 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 19/10/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica Dott. PAOLO udienza del 26/02/2020 dal Consigliere P;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A M S che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato A A per delega;
2 Corte di cassazione Terza sezione civile Considerato che A L si opponeva all'esecuzione presso terzi promossa nei suoi confronti, quale esecutato, da parte del Banco di Sardegna, s.p.a., in forza di mutuo fondiario, deducendo, per quanto ancora qui rileva, la prescrizione quinquennale della pretesa creditoria in particolare relativa a interessi, maturata tra il 2001, anno dell'intervento del creditore in una precedente esecuzione immobiliare infine estinta, e il 2009, anno di notifica del precetto cui era seguita l'esecuzione opposta con il giudizio in parola;
il Tribunale rigettava l'opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in specie, al di là dell'eccepita tardività della deduzione in scrutinio, formulata solo nell'atto di riassunzione del giudizio di pieno merito all'esito della fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, la pretesa era infondata poiché dagli atti emergeva il susseguirsi di una serie di contenziosi, legati alla medesima azione esecutiva, che escludevano il maturare dell'effetto prescrizionale, e, inoltre, solo nel 2008 la Banca aveva avuto contezza della minor somma ricevuta, in ragione del medesimo credito, con l'assegnazione della spettanza costituente il ricavato della vendita dell'immobile pignorato con l'esecuzione successivamente oggetto di estinzione;
avverso questa decisione ricorre per cassazione A L articolando due motivi;
resiste con controricorso il Banco di Sardegna, s.p.a., che ha depositato altresì memoria;
Rilevato che con primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 2943, 2945, 2948, n. 4, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che dei due procedimenti esecutivi, quello immobiliare e quello, successivo, presso terzi, il primo si era concluso con RG n 1899 del 2018 Cons. rel. P P estinzione per caducazione del titolo, sicché l'intervento spiegato in quella sede dalla Banca nel 2001 aveva determinato un effetto interruttivo solo istantaneo e non permanente, con conseguente prescrizione periodica della ragione creditoria per interessi sino al 2009, anno di notifica dell'intimazione di pagamento seguita dal pignoramento di crediti del debitore;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615, 616, 624, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che la natura bifasica dell'opposizione all'esecuzione avrebbe dovuto indurre alla conclusione che l'eccezione di prescrizione, se ritenuta tardiva, non poteva valutarsi effettivamente tale perché idoneamente sollevata con l'atto d'introduzione del giudizio di pieno

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