Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/06/2020, n. 16884

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 04/06/2020, n. 16884
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 16884
Data del deposito : 4 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KOVACI ROBERTO nato il 21/09/1991 avverso la sentenza del 11/01/2018 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere A C;

RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Venezia confermava la decisione emessa dal Tribunale di Treviso che aveva dichiarato K R colpevole del reato di cui all'art. 4 comma 2 della I. 104/1975 per aver portato fuori dall'abitazione, senza giustificato motivo, un coltello, strumento da punta taglio, oggetto atto ad offendere e gli aveva inflitto la pena di mesi dieci di arresto ed euro 1500 di multa.

2. Ricorre per cassazione K R, con il ministero del difensore di fiducia, e lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione. Osserva che il coltello non era riferibile a sé, essendo stato rinvenuto sulla vettura (nella tasca laterale) e non sulla sua persona;
la vettura d'altro canto non gli apparteneva e il lancio dei monili dal finestrino dell'auto poteva essere stato compiuto da altro soggetto cui evidentemente apparteneva l'arma. In secondo luogo si sarebbe potuta concedere la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. ed era priva di motivazione adeguata la decisione impugnata sulla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 4 comma 3 L. 110/1975. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo affidato a motivi in fatto e, per altro verso, manifestamente infondati. La Corte territoriale ha, invero, spiegato le ragioni per le quali si era ritenuto che il coltello appartenesse al ricorrente e ogni altra censure scivola nel fatto e propone una lettura alternativa degli eventi secondo una sequenza inammissibile in sede di legittimità. Immune da censure è, poi, la rto ng sulla mancata concessione della causa di non punibilità di cui all'art. 131- bis cod. pen., per i precedenti penali del ricorrente che inducevano a ritenere non occasionale la condotta tenuta. Infine si è esclusa la concessione dell'attenuante di cui all'art. 4 comma 3 legge 110/1975 valorizzando la condotta tenuta che si era sostanziata nella fuga, sia per il gesto di liberarsi degli oggetti di presumibile provenienza illecita, oltre che per i ritenuti precedenti penali. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi