Cass. civ., sez. I, sentenza 21/12/2005, n. 28303
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Ai sensi dell'art.1 della legge n.990 del 1969, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti, le relative norme sono applicabili allorchè i veicoli siano in circolazione su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, per tali intendendosi quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono accessibili ad una molteplicità indifferenziata di persone (fattispecie in tema di violazione dell'art.181 codice della strada, che sanziona l'omessa esposizione sul veicolo del contrassegno assicurativo).
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. O G - Presidente -
Dott. A M - Consigliere -
Dott. C A - rel. Consigliere -
Dott. G G - Consigliere -
Dott. M L - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ò CALLAGHAN SEAN, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 36, presso l'avvocato S M che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P P, giusta mandato in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
PREFETTURA DI S;
- intimata -
avverso la sentenza n. 331/2001 del Giudice di pace di S, depositata il 17/04/2001;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/10/2005 dal Consigliere Dott. A C;
udito per il ricorrente, l'Avvocato S che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. R L A che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 17 aprila 2001, il Giudice di pace di Siena respinse il ricorso proposto il 22 dicembre 2000 dal signor S Ò C, contro l'ordinanza ingiunzione del Prefetto di Siena in data 27 ottobre 2000. Con il provvedimento impugnato il prefetto aveva respinto il ricorso dello stesso attore, contro il verbale di accertamento della violazione dell'art. 181 C.d.S., per avere egli parcheggiato il suo autoveicolo senza esporre il tagliando dell'assicurazione obbligatoria. Il ricorrente aveva sostenuto che il veicolo era stato parcheggiato all'interno dalla sua proprietà privata. La Prefettura si era costituita in cancelleria. Il giudice di pace accertò che il veicolo, fermo, si trovava un'area privata, ma priva di cartelli e di una recinzione idonea ad impedire l'accesso del pubblico, e quindi su area aperta ad un numero indeterminato di persone.
Per la cassazione della sentenza, non notificata, il signor Ò Callaghan ricorre con atto notificato il 15 maggio 2003, affidato a due motivi trattati congiuntamente, ed illustrati anche con memoria. L'amministrazione intimata non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso si denunziano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 181 C.d.S. e vizi di motivazione della sentenza impugnata su un punto decisivo della controversia. La parte, che nel ricorso dichiara di non contestare che anche il veicolo fermo debba ritenersi in circolazione, agli effetti della norma citata, censura l'affermazione che l'area privata, sulla quale il veicolo era parcheggiato, possa considerarsi di uso pubblico per il solo fatto che non vi erano cartelli ne' recinzione idonee ad impedire l'accesso del pubblico.
Il motivo è infondato. Secondo la costante giurisprudenza della corte, ai sensi della legge n. 990 del 1969, art. 1, l'assicurazione obbligatoria e la relativa norma sono applicabili allorché i veicoli siano in circolazione su strada, o aree ad uso pubblico oppure a questa equiparate, per tali ultime dovendosi intendere quelle aree che, ancorché di proprietà privata, sono aperte ad un numero indeterminato di persone (Cass. 29 aprile 2005 n. 9003, 12 agosto 1995 n. 8846, 7 maggio 1992 n. 5414). È erroneo pertanto l'assunto del ricorrente, che la legittimità dell'irrogata sanzione discenderebbe dalla premessa che un'area privata sarebbe di uso pubblico per il solo fatto che non è recintata e non vi sono cartelli di divieto d'ingresso. Decisivo, ai limitati fini dell'applicabilità della norme sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione dei veicoli, non è la circostanza che un'area sia (pubblica o) di uso pubblico, giacché anche un'area privata, che non sia destinata all'uso pubblico, è equiparata, agli effetti qui considerati, ad un'area ad uso pubblico, quando l'accesso ad essa sia di fatto consentito ad una molteplicità indifferenziata e non limitata di persone, se non si provi il contrario.
Il ricorso deve pertanto essere respinto.