Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2023, n. 07572

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/02/2023, n. 07572
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 07572
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da IO NN, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/03/2022 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Antonietta Picardi, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità/il rigetto del ricorso;
udito l'avv. Nicola Quatrano, difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. RITENUTO IN PATII) 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado del 18 marzo 2021 con la quale, all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva condannato NN IO in relazione ai reati: - di cui all'art. 314 cod. pen., per essersi, il 30 giugno 2019 - quale pubblico ufficiale, in quanto agente della polizia di Stato in servizio presso il corpo di guardia all'ingresso di via Fatebenefratelli della questura di Milano - appropriato del portafoglio RA di proprietà di RE De NZ, di cui aveva la disponibilità in ragione del suo ufficio per averlo ricevuto (tra le 20.52 e le 20.54 di quello stesso giorno) in consegna da TE PP, che il portafoglio aveva rinvenuto a bordo del proprio taxi (capo a);
- di cui agli artt. 81, 110, 479 in relazione all'art. 476, primo e secondo comma, cod. pen., 61, primo comma, n. 2, cod. peri., per avere, il 1° luglio 2019, nella veste sopra indicata, in concorso con l'agente IE AP - anche al fine di occultare le condotte di appropriazione, per conseguire l'impunità e assicurarsi il profitto del reato sub capo a) - formato due atti pubblici ideologicamente falsi (un verbale di rinvenimento e conservazione di un portafoglio e un verbale inerente al rinvenimento di un portafoglio) nei quali aveva attestato falsamente di aver rinvenuto, alle 23.40 del giorno precedente, in prossimità dell'ingresso della questura, il portafoglio del De NZ contenente i documenti e 10 euro, laddove il portafoglio, che gli era stato consegnato in altro orario dal suddetto tassista, conteneva la somma di 250 euro (capo b);
- ed ancora, di cui agli artt. 110, 375, primo comma, lett. a), e secondo comma, 61, primo comma, n. 2, cod. pen., per avere, lo stesso 1° luglio 2029, sempre nella qualità indicata e in concorso con il AP, immutato il corpo di reato sostituendo il portafoglio marca RA di proprietà del De NZ con altro portafoglio di marca Fossi!, nonché falsificato il contenuto dei due atti pubblici innanzi descritti, al fine di impedire, ostacolare o sviare le indagini a loro carico in ordine agli altri due reati commessi (capo c).

2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso il IO, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 15 e 375 cod. pen., 649 cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale confermato la pronuncia di condanna anche in relazione al reato del capo d'imputazione c), benché non vi l'ossero indagini già in corso ovvero indagini connesse alla sua qualità di agente della polizia di Stato (considerato che il portafoglio in questione non era corpo del reato e che il IO non stava svolgendo investigazioni rispetto alle quali si sarebbe potuto ipotizzare un 'depistaggio');
nonché per avere ritenuto erroneamente il concorso tra i fatti contestati in tale capo c) e i falsi ideologici addebitati al capo b).

2.2. Violazione di legge, in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., 111 Cost., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddit:torietà, manifesta illogicità e travisamento delle prove, per avere la Corte distrettuale, senza neppure integrare il materiale probatorio, omesso di rispettare il canone dell'oltre ogni ragionevole dubbio, valutando a carico dell'imputato, con argomentazioni ipotetiche e congetturali, elementi indiziari qualificati da scarsa capacità dimostrativa;
nonché dando per scontate circostanze non confermate (quale la preordinazione dell'operazione da parte dell'agente e la disponibilità esclusiva del portafoglio da parte dell'imputato), nel contempo sminuendo la portata di dati informativi certi favorevoli al prevenuto (quali la mancanza di un obbligo di identificazione dei visitatori della questura e le immagini riprese dalla telecamera di servizio, che avevano certificato come il IO avesse lasciato il portafoglio nel gabbiotto di guardia dove vi erano altri agenti).

2.3. Violazione di legge, in relazione all'art. 192 e 309 cod. proc. pen., e vizio di motivazione, per mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità, per avere la Corte di merito tradito il criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio nel valutare diversamente posizioni analoghe;
nonché per avere omesso di rispondere alle censure difensive inerenti alla pozione dell'agente AR OM, che per un'intera notte aveva avuto la materiale disponibilità del portafoglio in questione e che della relativa marca non aveva fatto menzione negli atti di servizio a sua firma: non potendosi, dunque, escludere che il portafoglio consegnato al OM fosse quello RA e non anche quello IL.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di NN IO sia inammissibile.

2. Il primo motivo del ricorso è inammissibile perché in parte avente ad oggetto una questione di diritto - quella di un asserito rapporto di specialità tra le fattispecie contestate nei capi d'imputazione b) e c) -- che, nei termini formulati nell'atto di impugnazione oggi in esame, risultano non dedotte con l'atto di appello, con il quale l'imputato si era limitato, nelle conclusioni, molto genericamente a chiedere l'assoluzione anche dal reato del capo

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