Cass. pen., sez. II, sentenza 27/07/2021, n. 29409

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 27/07/2021, n. 29409
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29409
Data del deposito : 27 luglio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARRAI MARCO nato a FIRENZE il 16/03/1975 avverso l'ordinanza del 27/11/2020 del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere S D P lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale M G F che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
letta la "memoria di replica" alle conclusioni del P.g. depositata dalla difesa del ricorrente il 19 maggio 2021 con cui si insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale del riesame di Firenze, con l'ordinanza impugnata in questa sede, decidendo in sede di giudizio di rinvio all'esito dell'annullamento disposto dalla Corte di Cassazione con sentenza del 15 settembre 2020, n. 28796, ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse dell'indagato C M avverso il provvedimento di perquisizione e sequestro disposto dal P.M, in relazione al reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 7 I. 195/1974 e 4 I. 659/1981. 2. Con il provvedimento annullato dalla Corte di Cassazione, il Tribunale aveva ravvisato la sussistenza del fumus del reato di illecito finanziamento ai partiti in relazione all'attività svolta dalla Fondazione Open (cui risultavano erogati contributi e che, a sua volta, aveva sostenuto spese - riguardanti iniziative riferibili al Partito democratico - e corrisposto somme - in favore del medesimo partito e di parlamentari appartenenti allo stesso gruppo - ) qualificando la fondazione quale articolazione politico-organizzativa del partito.

3. La Corte di Cassazione aveva annullato l'ordinanza del Tribunale del riesame osservando in primo luogo che gli interventi legislativi succedutisi nel tempo dal 2013, con cui era stata progressivamente riconosciuta l'equiparazione delle fondazioni politiche ai partiti, assumevano rilievo "agli effetti dell'applicazione delle specifiche norme per le quali è stabilita l'equiparazione", ossia nella direzione del rafforzamento degli obblighi diretti ad assicurare la trasparenza delle contribuzioni in favore di quegli enti e del contrasto di potenziali fenomeni corruttivi, mentre analogo effetto non si era prodotto quanto all'applicazione della disciplina penale prevista dall'art. 7 I. 195/1974;
infatti, attesa la "diversità ontologica tra partito e fondazione politica", solo in ipotesi di ravvisata sussistenza di "elementi che valgano a conferire all'ente un contenuto e un'operatività concretamente diversa rispetto a quella apparente e dichiarata" poteva rilevare l'attività della fondazione politica quale schermo per l'esecuzione di erogazioni destinate a un partito (sia attraverso erogazioni immediatamente riversate al partito, o a taluno dei soggetti indicati dagli artt. 7 I. 195/1974 e 4, comma 1, I. 659/1981, sia mediante lo svolgimento di attività espressive della qualifica dell'ente in termini di articolazione politico-organizzativa del partito, destinatario di erogazioni dirette a finanziare il partito o i suoi esponenti).

3.1. Alla luce di questi principi, la Corte aveva rilevato che il provvedimento del Tribunale del riesame aveva erroneamente considerato significative dell'inquadramento della fondazione nella struttura del partito talune contribuzioni a sostegno di iniziative del partito o di suoi esponenti, con motivazione carente quanto all'individuazione e alla valutazione degli elementi, raccolti nel corso delle indagini, dimostrativi della funzione svolta dalla fondazione come "strumento nella mani del partito o di suoi esponenti".

3.2. Nel demandare al giudice del rinvio la rinnovazione del giudizio sulla sussistenza del fumus delicti, la Corte indicava la necessità di "una rigorosa verifica dell'azione della fondazione, del tipo di rapporto con il partito o con suoi esponenti, della rilevanza della sua operatività ai fini dell'azione del partito o dei suoi esponenti, della sostanziale mancanza di una funzione diversa e autonoma, manifestatasi costantemente negli anni, anche alla luce di una analisi dell'attività svolta e delle entrate e delle uscite ad essa connesse".
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