Cass. civ., sez. V trib., sentenza 30/06/2016, n. 13403
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Testo completo
1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione con un unico motivo avverso la sentenza della C.T.R. della Toscana n. 87/18/09, depositata l'11 dicembre 2009, che, in riforma della sentenza di primo grado, dichiarava dovuto il rimborso per l'intera imposta Irap per l'anno 2001, versata (in via prudenziale) dal contribuente in relazione alla cessione di un terreno edificabile sito nel comune di Agliana.
La C.T.R. affermava, in particolare, che il terreno trasferito, avente destinazione edificatoria, non era un bene strumentale dell'impresa e che la plusvalenza realizzata esulava dall'abituale attività agricola dell'impresa stessa.
Il contribuente resiste con controricorso.
Motivi della decisione
2. Con l'unico motivo di ricorso l'Agenzia delle Entrate denunzia la violazione del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 9, comma 1 e art. 11, comma 3 e art. 43 T.U.I.R. , in relazione all'art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, lamentando che la C.T.R. abbia erroneamente escluso il corrispettivo derivante