Cass. civ., sez. II, sentenza 16/06/2023, n. 17409

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Massime1

In tema di divisione ereditaria, spetta al coerede donatario la scelta di effettuare la collazione dell'immobile donato in natura, con la conseguenza che se non esercita tale scelta, la collazione deve farsi per imputazione del relativo valore alla quota di sua spettanza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 16/06/2023, n. 17409
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17409
Data del deposito : 16 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Numero registro generale 9066/2017 Numero sezionale 845/2023 Numero di raccolta generale 17409/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUCCESSIONI FELICE MANNA Presidente Ud.27/02/2023 PU GIUSEPPE TEDESCO Consigliere-Rel. A SARPA Consigliere ROSSANA GIANNACCARI Consigliere CRISTINA AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9066/2017 R.G. proposto da: A C, S S, SCADUTO GIOVANNI, SCADUTO PATRIZIA, elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso lo studio dell'avvocato P G M, rappresentati e difesi dagli avvocati N A, S L, A A, A G -ricorrenti-

contro

S C, elettivamente domiciliata in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 20, presso lo studio dell'avvocato F M, rappresentata e difesa dagli avvocati C V A e S C A A, A G, elettivamente domiciliati in ROMA VIA TOMMASO SALVINI 55, presso lo studio dell'avvocato D'ERRICO CARLO, rappresentati e difesi dall'avvocato P A Numero registro generale 9066/2017 Numero sezionale 845/2023 Numero di raccolta generale 17409/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 - controricorrenti- avverso SENTENZA DELLA CORTE D'APPELLO PALERMO n. 44/2017 depositata il 16/01/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/02/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO;
uditi per i ricorrenti gli avvocati Alessandro Algozzini e Alfredo Niro e l'avvocato Carlo Sarasso per i controricorrenti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del quinto e del sesto motivo, rigettati i restanti e assorbito l'ultimo FATTI DI CAUSA La presente controversia riguarda la successione testamentaria di G S S, deceduto il 6 novembre 1988, avendo disposto per testamento dei propri beni, lasciandoli in parti uguali ai tre figli Gioacchino, Francesca e C S. Al momento di apertura della successione era già deceduto G S (il 4 giugno 1987), il quale ha lasciato il coniuge A C e i figli S, P e G Scaduto. In corso di causa è deceduta F S cui sono subentrati i figli G Adamo e Antonio Adamo. La Corte d'appello di Palermo, dinanzi alla quale furono impugnate con distinti appelli poi riuniti le sentenze non definitiva e definitiva del Tribunale, con sentenza n. 5656 del 28 aprile 2008, per quanto qui rileva, ha assunto le seguenti statuizioni: a) ha riconosciuto che l'atto di compravendita del 28 aprile 1981, con il quale il de cuius aveva venduto al figlio Gioacchino 2 di 19 Numero registro generale 9066/2017 Numero sezionale 845/2023 Numero di raccolta generale 17409/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 la nuda proprietà di un fondo rustico, con casamento rurale, sito in territorio di Santa Flavia, contrada Fondachello de Spuches detto “Cefalà” dissimulava una donazione;
b) ha accertato il diritto S C e Scaduto Francesca di essere reintegrati nella quota di riserva, innanzitutto, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie del de cuius, il quale aveva devoluto il suo patrimonio fra i tre figli in parti uguali;
c) per effetto della riduzione la totalità dei beni relitti del de cuius doveva intendersi devoluta alle figlie S C e Scaduto Francesca;
d) ha inoltre pronunciato la riduzione della donazione dissimulata di cui all'atto del 28 aprile 1981, attribuendo a S C e Scaduto Francesco la quota del 39,523% ciascuno, rimanendo la quota residua del 20,954% degli eredi di Gioacchino;
e) facendo seguito a quanto già disposto in primo grado dal Tribunale, il quale aveva attratto nella massa dividendi una pluralità di beni già oggetto di comunione fra gli eredi, ma in effetti oggetto di donazione indiretta da parte del de cuius, ha considerato compresi nella massa, in aggiunta ai cespiti già attratti dal primo giudice, anche il terreno sito in Campofelice di Roccella, contrada Pistavecchia e Rocca d'Antoni, intestato in ragione di un mezzo a G S e per un quarto ciascuno a Caterina e F S;
f) ha compreso nella massa anche l'appartamento in Palermo, via Amari 77, in quanto acquistato da S G con atto per notaio Lionti del 30-10-1953 con danaro donato all'acquirente dal de cuius S S G;
3 di 19 Numero registro generale 9066/2017 Numero sezionale 845/2023 Numero di raccolta generale 17409/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 g) ha disposto la prosecuzione del giudizio per la determinazione del valore attuale dei beni da dividere “da attribuire ai condividenti, secondo i criteri e le modalità indicati in premessa”. Per la cassazione di tale sentenza della Corte di Appello di Palermo hanno proposto ricorso A C, S S e S P, sulla base di nove motivi. A A e A G hanno resistito con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale, affidato a otto motivi. Anche S C ha resistito con controricorso, proponendo a sua volta ricorso incidentale, anch'esso affidato a otto motivi. Avverso la medesima sentenza di appello ha proposto autonomo ricorso S G, sulla base di nove motivi. La Corte di cassazione, con sentenza n. 22097 del 29 ottobre 2015, ha rigettato tutti i ricorsi. Per quanto qui rileva, con l'ottavo motivo del ricorso principale, fu proposta la seguente censura, così sintetizzata nella sentenza di legittimità: «Sostengono [i ricorrenti principali n.d.r.] che la Corte di Appello ha omesso di statuire che tutti i beni ricevuti in donazione (diretta o indiretta) da ciascun erede, e quindi anche quelli ricevuti dalle originarie attrici, sono oggetto di collazione. Rilevano, inoltre, che la sentenza impugnata ha errato nell'affermare che sono tenuti alla collazione "gli eredi" di S G, essendo tra questi compresa la moglie C A, che non può dirsi tenuta alla collazione, non essendo né erede né discendente del de cuius S S [...]». 4 di 19 Numero registro generale 9066/2017 Numero sezionale 845/2023 Numero di raccolta generale 17409/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 Su tale motivo la Suprema Corte ha così deciso: «La prima censura è formulata in termini del tutto generici ed è, comunque, infondata, in quanto la sentenza impugnata ha disposto la collazione delle donazioni ricevute in vita da tutti i figli del de cuius, comprese le attrici. Quanto alla seconda doglianza, si osserva che a pag. 41 della sentenza impugnata sì dà atto che S G è deceduto il 4-6-1987 e, quindi, è premorto al padre S S G, il quale è deceduto il 6-11-1988. Poiché, pertanto, a S G, in relazione ai diritti spettanti sull'eredità di S S G, sono subentrati per rappresentazione solo i figli (S, P e G) e non anche la moglie A C, quest'ultima non è tenuta alla collazione delle donazioni ricevute dal coniuge. Risulta erronea, pertanto, l'affermazione contenuta nella parte motiva della sentenza di appello, secondo cui tenuti alla collazione in luogo del coerede donatario S G sarebbero "i suoi eredi". Poiché, tuttavia, il dispositivo della sentenza impugnata, essendosi limitato a conferire nella massa dei beni da dividere ulteriori immobili in aggiunta a quelli indicati nella sentenza di primo grado, risulta conforme a diritto, a norma dell'art. 384 c.p.c. può pervenirsi al rigetto della censura in esame con la sola correzione della motivazione, nel senso che l'obbligo di collazione delle donazioni ricevute da S G grava solo sui suoi eredi discendenti;
correzione resa possibile dalla non necessità di compiere, a tal fine, nuovi accertamenti e nuove valutazioni di fatto [...]». Con sentenza definitiva n. 44 del 16 gennaio 2017, la Corte d'appello di Palermo, per quanto qui rileva: 5 di 19 Numero registro generale 9066/2017 Numero sezionale 845/2023 Numero di raccolta generale 17409/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 a) ha formato due quote dei beni relitti da attribuire mediante estrazione a sorte fra C S e gli eredi di F S;
b) ha formato tre quote in relazione al bene oggetto della donazione dissimulata già elargita dal de cuius a G S, oggetto di riduzione;
c) ha formato tre quote da estrarre a sorte relativamente a tutti i beni oggetto di donazione, tranne che per il terreno in Campofelice di Roccella, c.da Pistavecchia, in quanto spettante per metà a G S e per un quarto ciascuno a S C e agli eredi di Scaduto Francesca. Avverso questa sentenza hanno proposto ricorso per cassazione A C, S S, S G e S P, sulla base di undici, illustrati da memoria. Si difendono con controricorso A A e A G, depositando anche la memoria. Si difende con controricorso anche S C. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Occorre premettere che sono state depositate in vista dell'udienza pubblica separate memorie, una da tutti i ricorrenti, l'altra dal solo G Scaduto. La circostanza non evidenzia alcuna anomalia. Vale infatti il principio secondo cui non può intendersi preclusa alla medesima parte, nel rispetto del termine, la presentazione di più memorie, senza che il deposito di una prima memoria implichi la consumazione del potere di difesa scritta (Cass. n. 18127/2020).

2. Entrambe le memorie dei ricorrenti sollevano eccezione di nullità della sentenza. Al fine di giustificare l'eccezione essi richiamano i principi di diritto stabiliti dalle SS.UU. di questa Corte con la sentenza n. 8230 del 22 marzo 2019 6 di 19 Numero registro generale 9066/2017 Numero sezionale 845/2023 Numero di raccolta generale 17409/2023 Data pubblicazione 16/06/2023 sull'applicabilità agli atti di scioglimento della comunione della sanzione della nullità prevista dall'art. 40 della l. n. 47/85. Sostengono i ricorrenti che tale nullità è pacificamente rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. L'eccezione deve essere disattesa, perché solleva una questione nuova, mai prospettata in precedenza. Nel giudizio civile di legittimità, con le memorie di cui all'art. 378 c.p.c., destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non è possibile specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni che non fossero state adeguatamente prospettate o

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