Cass. civ., sez. II, sentenza 18/09/2020, n. 19514

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La legittimazione all'impugnazione incidentale tardiva, ai sensi dell'art. 334 c.p.c., sussiste non solo riguardo ai capi della decisione diversi da quelli oggetto del gravame principale e allo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, ma anche relativamente alla sentenza non definitiva, in quest'ultimo caso, alla duplice e congiunta condizione che il soccombente sia stato autore della riserva di gravame differito e che, essendo risultato parzialmente vittorioso per effetto della sentenza definitiva, veda le statuizioni di questa, a lui favorevoli, impugnate in via principale dalla controparte.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/09/2020, n. 19514
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19514
Data del deposito : 18 settembre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

1 9 5 14-20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE CIVILE Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SUCCESSIONI Dott. A C - Presidente - Dott. M F -Consigliere - Ud. 18/02/2020 - - Consigliere - Dott. GIUSEPPE TEDESCO PU R.G.N. 28558/2016 - Rel. Consigliere - Dott. M C Gron 19514 Rep. Dott. S O - Consigliere - си ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 28558-2016 proposto da: A RMO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 48, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO CORVASCE, che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso, unitamente all'avvocato F C;

- ricorrente -

contro

A C, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BUENOS AIRES 20, presso lo studio dell'avvocato SERGIO ORLANDI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;
1· controricorrente nonchè 580 2 2 ATINI PIETRO, PATERNOSTER MAURO, PATERNOSTER RENATO, PATERNOSTER MASSIMO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 82/2016 della CORTE D'APPELLO di TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, depositata il - 10/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/02/2020 dal Consigliere Dott. M C;
sentito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. MARIA LUISA DE RENZIS, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi l'Avvocato Francesco Corvasce per il ricorrente e l'Avvocato Sergio Orlandi per la controricorrente;
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO 1. A R conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Bolzano la madre P E, i fratelli P, C e Denis Lucia ed il cognato P R, chiedendo, in relazione alla successione del defunto genitore, Albertini Lino, deceduto in data 15/12/1991, accertarsi la lesione della propria quota di legittima, con la riduzione delle disposizioni testamentarie e delle donazioni fatte in vita, con la conseguente divisione della 平 comunione ereditaria. Rilevava che il de cuius con testamento olografo del 16/5/1984, pubblicato in data 18/5/1992, aveva attribuito in legato alla figlia C l'appartamento al quarto piano della casa dei Ferrovieri in Bolzano, alla via Piave 17/40 ed in legato al figlio P, in aggiunta alla quota spettantegli, il fondo p.f. 168 in P.T. 52, Almazzago. Ric. 2016 n. 28558 sez. S2 ud. 18-02-2020 -2- Deduceva che alla figlia D L aveva donato in acconto le particelle fondiarie in pp.ff. 146 e 147 in C.C. Almazzago, tramite il trasferimento alla Cooperativa Edilizia Camocina, con l'intesa che questa le avrebbe trasferite al socio Paternoster Renato, marito della figlia D L, senza però avere mai ricevuto nulla in corrispettivo di tale trasferimento. Sosteneva che i beni relitti non erano in grado di soddisfare i propri diritti di legittimario, dovendosi quindi procedere alla riduzione delle disposizioni di ultima volontà e della detta donazione indiretta. Si costituiva A C, la quale sosteneva che il bene oggetto di legato le era già stato promesso in vendita allorché il de cuius era in vita, ed evidenziava di vantare un credito nei confronti del padre, avendo provveduto al pagamento dei canoni di riscatto e delle spese condominiali dell'appartamento occupato in vita dai genitori, credito di cui chiedeva il rimborso pro quota dall'attore. Si costituiva A D L che negava di avere ricevuto una donazione indiretta, attesa l'effettiva vendita dei fondi alla cooperativa ed il fatto che il marito aveva versato un prezzo per l'acquisto del terreno ricevuto in assegnazione e poi edificato. A P evidenziava l'irrisorietà del legato di cui era beneficiario e proponeva, a sua volta, azione di riduzione. Nella contumacia di P E, deceduta nel corso del giudizio di primo grado, e P R, all'esito dell'istruttoria, il Tribunale con sentenza non definitiva n. 1222/2007 accertava la qualità di legittimario dell'attore per la Ric. 2016 n. 28558 sez. S2 ud. 18-02-2020 -3- quota di 1/8 e di erede legittimo per la quota di 1/6;
riconosceva che era stata compiuta una donazione indiretta in favore della convenuta D L a mezzo del conferimento dei fondi alla Cooperativa edilizia Camocina;
condannava A R al pagamento in favore di A C della somma di € 2.600,46, pari ad un quarto delle spese funerarie;
accertava il credito di A C per canoni di riscatto e oneri condominiali per l'importo di £. 93.473.475;
dichiarava inammissibile, in quanto tardiva, la domanda di riduzione di A P. Quindi, ravvisata la lesione della quota di legittima dell'attore, rimetteva la causa in istruttoria per la concreta determinazione della quota spettantegli e per la divisione. Con sentenza definitiva n. 63/2010 il Tribunale assegnava alla madre la p.ed. 49/1 in C.C. Almazzago, con un conguaglio a carico dell'assegnataria di € 60.857,05;
assegnava gli altri fondi in Almazzago ed il bosco in C.C. Rabbi ad A C;
condannava A D L a conferire agli altri eredi la somma di € 33.981,75, condannandola a versare il relativo importo al fratello P;
condannava A R a versare alla sorella C la somma di € 5.180,97, all'esito della compensazione tra le reciproche ragioni di debito e credito. Avverso entrambe le sentenze proponeva appello Albertini D L, mentre A R impugnava solo la sentenza definitiva. In entrambi i giudizi si costitutiva A C, mentre A P e P R restavano contumaci. Ric. 2016 n. 28558 sez. S2 - ud. 18-02-2020 -4- Riuniti gli appelli, la Corte d'Appello di Trento Sezione Distaccata di Bolzano con la sentenza n. 82 del 10/6/2016 rigettava l'appello di A D L avverso la sentenza non definitiva (emendata di un errore materiale nell'indicazione della somma dovuta dall'attore alla sorella C) ed in parziale accoglimento dell'appello proposto da A R, nel confermare l'attribuzione dei legati ai beneficiari indicati nel testamento, attribuiva i beni relitti come da punti 2.1. e 2.2 del dispositivo, prevedendo il pagamento dei conguagli come specificamente individuati in dispositivo (punti da 3. a 6.), compensando integralmente le spese di lite. Quanto all'appello proposto avverso entrambe le sentenze da A D L, che non poteva reputarsi abbandonato, sebbene non vi fosse stata costituzione dei suoi eredi, a seguito del decesso intervenuto in corso di causa, la sentenza riteneva che fosse infondato. Infatti, il Tribunale aveva adeguatamente valorizzato gli elementi probatori ed indiziari in base ai quali poteva effettivamente reputarsi che il trasferimento dei fondi da parte del de cuius in favore della cooperativa edilizia e poi da quest'ultima al marito della figlia (che ne era divenuta, quindi, comproprietaria pro quota per effetto del regime di comunione legale) costituiva una donazione indiretta da parte del defunto in favore di entrambi i coniugi. Era, tuttavia, fondata la deduzione secondo cui la riduzione doveva effettuarsi prioritariamente sulle disposizioni testamentarie, potendosi passare ad aggredire le donazioni solo nel caso in cui la quota di legittima non fosse stata Ric. 2016 n. 28558 sez. S2 - ud. 18-02-2020 -5- soddisfatta sui beni oggetto del testamento, dovendosi comunque sottoporre a riduzione la donazione dei fondi solo per la quota del 50%, sicchè di tanto si sarebbe tenuto conto all'atto della divisione. In merito all'appello proposto da A R i giudici di appello osservavano che l'unica sentenza impugnata era quella definitiva, con la conseguenza che non potevano avere seguito le censure che investivano l'accertamento dei crediti della sorella C oggetto, invece, di accertamento con la sentenza non definitiva. Passando alla qualificazione dei legati ricevuti dai fratelli, la Corte distrettuale escludeva che quello disposto in favore di C fosse sussumibile nella previsione di cui all'art. 551 c.c., deponendo in tal senso la circostanza che lo stesso de cuius aveva previsto che tale attribuzione fosse dispensata da collazione, espressione che sebbene erroneamente utilizzata (dandosi la dispensa da collazione solo per le donazioni) faceva però intendere che il de cuius avesse considerato la figlia C quale sua coerede. Inoltre la stessa giustificazione data al legato, quale riconoscenza per l'aiuto economico offerto in vita al fine di acquisire il bene legato, deponeva per il carattere premiale dell'attribuzione, e quindi per la soluzione secondo cui si trattava di legato in conto di legittima. Ciò implicava che la legataria partecipasse alla comunione ereditaria, sebbene dovesse imputare alla sua quota il valore del bene oggetto della disposizione de qua. Ric. 2016 n. 28558 sez. S2 - ud. 18-02-2020 -6- Passando alla individuazione della lesione della quota di legittima dell'attore, la sentenza prendeva in considerazione il valore degli immobili caduti in successione e donati, sia alla data di apertura della successione che a quella della decisione, ritenendo che in relazione alla data di apertura della successione la quota di legittima pari ad 1/8 ammontava ad € 44.739,30. Emergeva, quindi, che con i legati il de cuius aveva disposto di beni che eccedevano la disponibile, e che la loro riduzione metteva al riparo la donazione ricevuta da D L, il cui ammontare (pari al 50% dei beni donati) era a sua volta inferiore alla quota di legittima riservatale. Tenuto conto del concorso tra successione legittima e necessaria e considerato il tenore del testamento, la sentenza riteneva che alla vedova ed ai figli Remo e D L spettavano diritti sul relictum non oggetto di legati, pari rispettivamente a due ottavi ed ad un ottavo (per ciascuno dei figli), ma la sentenza non definitiva, non oggetto di gravame in parte qua, aveva riconosciuto alla vedova la quota di due sesti ed ad ognuno dei figli la quota di 1/6. Ripartendo in tal modo i beni relitti, residuava una lesione in danno di Remo che andava elisa aggradendo i legati di cui erano beneficiari i fratelli P e C, ma in proporzione del rispettivo valore. Per l'effetto la seconda doveva reintegrare la lesione per la percentuale del 92,34 % ed il primo per la percentuale del 7,66%. Ric. 2016 n. 28558 sez. S2 - ud. 18-02-2020 -7- La reintegra doveva poi avvenire in denaro,

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