Cass. civ., sez. I, sentenza 19/11/2018, n. 29735

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 19/11/2018, n. 29735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29735
Data del deposito : 19 novembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

BUNALE di ROMA, depositato il 03/12/2015;
viste le memorie delle parti ex art. 378 cod.proc.civ.;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/06/2018 dal cons. V P;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale S A M che ha concluso per il rigetto;
udito, per il controricorrente, l'Avvocato S M che ha chiesto il rigetto.

FATTI DI CAUSA

I. Il sig. P G, dirigente di Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. dal 1998, in data 28/02/2009 riceveva la comunicazione di risoluzione del rapporto di lavoro con effetto immediato a seguito della chiusura dell'attività produttiva dell'azienda, collocata in Amministrazione Straordinaria. II. Con domanda tardiva ex art. 101 legge fall. chiedeva l'ammissione al passivo, in prededuzione, dei crediti di lavoro maturati dopo l'ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria, a titolo di ferie, t.f.r., indennità sostitutiva di preavviso e indennità supplementare prevista dall'Accordo interconfederale del 27/04/1995 (C 247.618,56);
con successivo ricorso ex art. 111-bis I.fall. chiedeva nuovamente il riconoscimento in prededuzione dell'indennità supplementare III. Il Giudice delegato, pronunciandosi separatamente anche sulla domanda tardiva, non ammetteva al passivo l'indennità supplementare per mancata dimostrazione dello stato di disoccupazione del dipendente, precisando che essa non avrebbe comunque potuto fruire della prededuzione, stante la sua natura indennitaria e non retributiva.n. 285/2016 R.G. cons. Pao:a IV. Il G proponeva opposizione allo stato passivo avverso entrambi i decreti, segnalando, tra l'altro, di non aver proseguito la propria prestazione lavorativa alle dipendenze della subentrante newco Alitalia-CAI. V. Riunti i ricorsi, il Tribunale di Roma riconosceva l'invocata prededuzione affermando che: i) dovevano considerarsi pacifici: l'assunzione del G come dirigente;
l'applicabilità del CCNL per i dirigenti dell'industria;
la collocazione di Alitalia in A.S. con decreto del 29 agosto 2008, ex art. 2 d.l. 23/12/2003, n. 347 (come modificato dalla I. 28/8/2008, n. 134);
la risoluzione del rapporto da parte del Commissario Straordinario «a seguito della chiusura dell'attività produttiva dell'azienda collocata in amministrazione straordinaria»;
l'applicabilità dell'accordo interconfederale del 27 aprile 1995;
li) presupposto dell'indennità supplementare al t.f.r. era solo la soppressione del posto di lavoro come naturale e diretta conseguenza della crisi aziendale, non occorrendo anche la prova dello stato di disoccupazione;
iii) la prededuzione spettava in quanto l'indennità supplementare era una delle varie voci derivanti dalla prosecuzione del rapporto di lavoro, senza che potesse distinguersi arbitrariamente sulla base della funzione retributiva o indennitaria, trattandosi di strumenti tutti previsti dalla contrattazione collettiva come effetto del licenziamento (come da precedente conforme della Corte di appello di Roma, sentenza n. 1654 del 21/3/2013, in sede di rinvio). VI. Avverso detta decisione Alitalia - Linee Aeree Italiane in A.S. ha proposto ricorso affidato ad otto motivi e corredato da memoria difensiva ex art. 378 cod. proc. civ., cui il G ha resistito con controricorso, parimenti corredato da analoga memoria difensiva.n. 285/2016 R.G. COn'

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la «Nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di Alitalia relativa alla prova del mancato passaggio in CAI del Dirigente, ai sensi dell'art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.», con la quale si era sostenuto che, per potersi ravvisare la "effettiva cesura del rapporto" ed il conseguente "stato di disoccupazione" integranti il presupposto dell'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista dall'Accordo interconfederale del 27 aprile 1995, il G avrebbe dovuto provare di non essere transitato alle dipendenze della subentrante CAI.

1.1. La censura è infondata, poiché dalla lettura del provvedimento impugnato emerge chiaramente il rigetto della dedotta eccezione, avendo il Tribunale affermato che «affinché il dirigente di azienda industriale possa beneficiare dell'indennità supplementare al trattamento di fine rapporto prevista dal predetto accordo è dunque necessario che la soppressione del posto di lavoro sia diretta conseguenza dovuta alla crisi aziendale. Non è invece prevista la prova dello stato di disoccupazione del dirigente come dedotto da parte opposta». In altri termini, il Tribunale ha ritenuto condizioni necessarie e sufficienti lo stato di crisi aziendale e la conseguente soppressione del posto di lavoro, escludendo espressamente la necessità della prova dello stato di disoccupazione, ed implicitamente quella di non essere "transitato" in CAI.

2. Con il secondo mezzo (proposto in caso di rigetto del primo) si deduce la «Violazione, o falsa applicazione, dell'Accordo sulla Risoluzione del rapporto di lavoro nei casi di crisi aziendale del 27.4.1995 allegato I al CCNL dirigenti aziende industriali, nonché dell'art. 5 comma 2 ter del D.L. 347/2003, convertito in legge, con modificazioni dall'art. 1, L. 18 febbraio 2004, n. 39, ai sensi dell'art.n. 285/201.6 R.G. 360, co. 1, n. 3, c.p.c.», in quanto l'indennità supplementare in questione spetterebbe solo in caso di licenziamento effettivo del dirigente e non potrebbe trovare applicazione «nel caso di specie, ove - in forza del peculiare meccanismo di cui al D.L. 347/2003, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 134/2008 e relativa legge di conversione - il dirigente transita alle dipendenze dell'impresa subentrata nell'esercizio del servizio in attuazione del predefinito "programma di cessione dei complessi di beni e contratti", ed il recesso configuri solo lo strumento prescelto per attuare detto passaggio», dal momento che, in tal caso, vi sarebbe una sostanziale continuità del rapporto contrattuale;
pertanto, sarebbe onere del dipendente fornire la prova del "mancato passaggio in CAI" quale presupposto indefettibile dell'indennità.
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