Cass. civ., sez. II, sentenza 10/03/2020, n. 06735
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to la seguente SENTENZA sul ricorso 22522-2015 proposto da: CIGOLINI CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE FORNACI 43/5, presso lo studio dell'avvocato V S, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato P L P;- ricorrente - 4 ..2A0G contro 2DP CONDOMINIO CORSO FIRENZE 42 GENOVA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PUSTERIA 22/15 C/0 D.SSA CORREALE MERCEDES, presso lo studio dell'avvocato E A C, che lo rappresenta e difende;- controricorrente - nonché contro SADOWSKI GIULIA, FIORONI VITTORIO, TRINCI MARIA, DE GARIBALDI MARINA, TACELLI LAURA, TACELLI PAOLA, ACETO GIORGIO, GAY ORA BAY PAOLO, BOZZO MARCO, CERRATO ROSA, DRAGO CARLO, DRAGO ELISABETTA, TERENZANI CLEMENTINA, BERETTA STEFANO PAOLO LUIGI, BERETTA LAURA GZSELE ADELA, FIORONI LUISA, EREDI DI FIORONI LUISA , EREDI BERETTA PIERO LUIGI , BOZZO EDOARDO GIUSEPPE, IERACITANO VINCENZO, PICASSO ANNAMARIA, GHISARNZONI PAOLA, GHISLANZONI GIANCARLO, DRAGO MARIA GIORGIA, MAZZARELLO DOMENICO, MAZZARELLO GIAMPIERO, MAZZARELLO MARIA ROBERTA, MAZZARELLO ROSALBA, MONTI PAOLO, MONTI MARIA CRISTINA;- intimati - avverso la sentenza n. 946/2014 della CORTE D'APPELLO di GENOVA, depositata il 10/07/2014;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/10/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LUCIO CAPASSO, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;uditi gli Avvocati Scorsone e Correale. FATTI DI CAUSA Carlo C propone ricorso articolato in undici motivi avverso la sentenza n. 946/2014 della Corte d'appello di Genova, pubblicata il 14 luglio 2014. Resiste con controricorso il Condominio di Corso Firenze 42, Genova. Tutti i condomini individualmente intimati non hanno svolto attività difensive nel giudizio di legittimità. Ric. 2015 n. 22522 sez. 52 - ud. 03-10-2019 -2- La controversia ha come premessa storica le lamentele del condomino avvocato C (il quale acquistò l'unità immobiliare di sua proprietà il 14 maggio 1993) riguardo al funzionamento dell'impianto di riscaldamento centralizzato ed ebbe inizio con citazione del 13 ottobre 1994, allorché il ricorrente impugnò le deliberazioni assunte dall'assemblea 20 settembre 1994 del Condominio di Corso Firenze 42, Genova, quanto ai punti nn. 1, 2, 3, 9 e 10 all'ordine del giorno (approvazione superfici radianti riscaldamento, approvazione consuntivo 1993/1994 e preventivo 1994/1995, con riparto spese;esame stato dell'impianto, erogazione acqua, sostituzione valvole di sfiato, completamento lavori terrazzo a copertura). Carlo C convenne l'amministratore del Condominio di Corso Firenze 42, nonché Ermanno Taccelli, presidente dell'assemblea (nei confronti del quale la domanda venne poi rinunziata). I due convenuti originari rimasero contumaci fino all'udienza del 24 ottobre 1996, dopo che erano state notificate loro nuove domande. Il giudice istruttore dispose, quindi, l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini. La sentenza di primo grado resa dal Tribunale di Genova 1'8 febbraio 2010 respinse o dichiarò inammissibili tutte le domande di Carlo C, ad eccezione di quella inerente ai criteri di ripartizione delle spese di riscaldamento, in ordine ai quali il Tribunale fece rinvio alla tabella elaborata dal CTU nominato. Propose appello in via principale Carlo C, mentre il Condominio, rappresentato dall'amministratore, avanzò appello incidentale quanto alla tabella millesimale delle spese di riscaldamento. Si costituirono in appello altresì i condomini Giuria Sadowski, Luisa Fioroni (poi deceduta), Vittorio Fioroni, Maria Trinci, Marina De Garibaldi, Laura Tacerli, Paola Tacerli, Giorgio Aceto, Paolo Gay, Marco Ric. 2015 n. 22522 sez. 52 - ud. 03-10-2019 -3- B, R C, C D, E D e C T, mentre gli altri condomini restarono contumaci. La Corte di Genova, con la sentenza del 10 luglio 2014, accogliendo parzialmente il gravame incidentale del Condominio di Corso Firenze 42, dichiarò che le tabelle millesimali per il riparto delle spese di riscaldamento dovessero essere quelle redatte dal geometra J, riportate a pagina 9 della relazione di CTU, avendo il Tribunale fatto erroneo rinvio nella sua decisione non alle tabelle J, ma a quelle elaborate dal consulente di parte attrice ingegner T, queste ultime basate sulla non condivisibile esclusione dai valori proporzionali di un calorifero non funzionante nella proprietà C. La Corte d'appello accolse poi il gravame principale solo in punto di spese della CTU di primo grado, suddivise fra tutte le parti in misura uguale, rigettando ogni altra censura di Carlo C. Ricorrente e controricorrente hanno presentato memorie ai sensi dell'art. 378 c.p.c. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Quanto alle eccezioni pregiudiziali svolte nel controricorso, è infondata quella inerente all'art. 348 ter, comma 5, c.p.c., che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5, c.p.c. la sentenza di appello "che conferma la decisione di primo grado", in quanto tale disposizione non trova applicazione nel caso in esame, agli effetti dell'art. 54, comma 2, del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, visto che il giudizio di appello era stato introdotto con citazione di cui era stata richiesta la notificazione ben prima dell'Il settembre 2012. E' altresì infondata l'eccezione di inammissibilità avanzata con riguardo al requisito imposto dall'articolo 366, Ric. 2015 n. 22522 sez. 52 - ud. 03-10-2019 -4- comma 1, n. 3), c.p.c., in quanto il ricorso per cassazione contiene una sufficiente esposizione dei fatti di causa, dalla quale risultano le posizioni processuali delle parti, nonché gli argomenti dei giudici dei singoli gradi. In ordine, poi, alle ulteriori eccezioni che il Condominio di Corso Firenze 42 formula nelle pagine da 6 a 14 del controricorso, l'accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, nn. 4) e 6), c.p.c. deve necessariamente compiersi con riferimento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, nonché l'analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. U, 05/07/2013, n. 16887). 1.11 primo motivo di ricorso di Carlo C (pagina 19 e ss.) denuncia la nullità della sentenza per violazione del giudicato endoprocessuale formatosi in conseguenza dell'acquiescenza di tutti i condomini, parti in causa, alla statuizione del Tribunale, che aveva dichiarato corretta la tabella "J/T" allegata a pagina 119 del verbale d'udienza, e per "extra petizione in punto di ri-valutazione incidentale della legittimazione dell'Amministratore". III secondo motivo di ricorso di Carlo C (pagina 23 e ss.) denuncia la violazione di legge "in punto legittimazione ed interesse dell'amministratore del condominio a proporre impugnazione in tema di formazione tabelle millesimali". 11.1. I primi due motivi di ricorso sono da esaminare congiuntamente e si rivelano infondati. Ric. 2015 n. 22522 sez. 52 - ud. 03-10-2019 -5- Il giudizio in esame atteneva originariamente alla impugnazione di una deliberazione adottata in data 20 settembre 1994 dall'assemblea del Condominio di Corso Firenze 42, la quale aveva fra l'altro approvato le "superfici radianti riscaldamento" e la tabella millesimale "Rocca" per la ripartizione delle spese di riscaldamento. In corso di causa l'attore Carlo C aveva poi domandato di "determinare le somme dovute" a titolo di spese di riscaldamento, in luogo di quelle indicate negli impugnati riparti. Il tradizionale orientamento giurisprudenziale già chiariva, a dispetto delle censure avanzate dal ricorrente circa la legittimazione processuale dell'amministratore (ed in particolare, circa la legittimazione del medesimo a spiegare appello incidentale), che la deliberazione dell'assemblea condominiale, la quale modifichi a maggioranza una tabella millesimale contrattualmente approvata ovvero fissi criteri di ripartizione delle spese comuni secondo criteri diversi da quelli stabiliti dalla legge - è inficiata da nullità, per il cui accertamento sono legittimati, dal lato attivo, ciascun condomino e, passivamente, soltanto l'amministratore del condominio, senza necessità di partecipazione al giudizio dei singoli condomini (Cass. Sez. 2, 15/04/1994, n. 3542;Cass. Sez. 2, 11/07/2012, n. 11757). Più in generale, l'interpretazione di questa Corte sostiene che spetta in via esclusiva all'amministratore del condominio la legittimazione passiva a resistere nei giudizi promossi dai condomini per l'annullamento delle delibere assembleari, ove queste non attengono a diritti sulle cose comuni (Cass. Sez. 2, 20/04/2005, n. 8286;Cass. Sez. 2, 14/12/1999, n. 14037;Cass. Sez. 2, 19/11/1992, n. 12379). Essendo l'amministratore l'unico legittimato passivo nelle controversie ex art. 1137 c.c., Ric. 2015 n. 22522 sez. 52 - ud. 03-10-2019 -6- in forza dell'attribuzione conferitagli dall'art. 1130, n. 1, c.c., e della corrispondente rappresentanza in giudizio ai sensi dell'art.1131 c.c., allo stesso spetta altresì la facoltà di gravare la relativa decisione del giudice, senza necessità di autorizzazione o ratifica dell'assemblea (Cass. Sez. 2, 23/01/2014, n. 1451;Cass. Sez. 2, 20/03/2017, n. 7095). Come può ricavarsi dal recente insegnamento di Cass. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934, soltanto nelle controversie condominiali che concernono il regime della proprietà e i diritti reali relativi a parti comuni del fabbricato ciascun condòmino ha una "legittimazione alternativa individuale", concorrente con quella dell'amministratore, a far valere autonomamente la situazione giuridica vantata, e quindi pure ad avvalersi personalmente dei mezzi d'impugnazione per evitare gli effetti sfavorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del condominio, senza risentire dell'analoga difesa già svolta dallo stesso. Viceversa, quando si tratti, come nel caso in esame, di impugnativa di deliberazione dell'assemblea condominiale relativa alla ripartizione di spese, fondata sull'assunta violazione dei criteri di suddivisione stabiliti dalla legge e quindi volta ad ottenere una pronuncia di invalidità della delibera, la legittimazione passiva esclusiva dell'amministratore del condominio discende dal fatto che la controversia ha per oggetto non i diritti su di un bene o un servizio comune, quanto un interesse gestorio collettivo dei condomini, ancorché in opposizione all'interesse particolare di uno di essi (Cass. Sez. 2, 29/10/2018, n. 27416;Cass. Sez. 2, 31/01/2018, n. 2411;Cass. Sez. 2, 12/12/2017, n. 29748;Cass. Sez. 2, 21/09/2011, n. 19223;Cass. Sez. 2, 04/05/2005, n. 9213;Cass. Sez. 2, 03/07/1998, n. 6480;Cass. Sez. 2, 12/03/1994, n. 2393;Cass. Sez. 2, 11/08/1990, n. 8198). Ric. 2015 n. 22522 sez. 52 - ud. 03-10-2019 -7- Per dimostrare l'infondatezza dei primi due motivi di ricorso è poi decisivo considerare come, alla stregua dell'interpretazione offerta da Cass. Sez. U, 09/08/2010, n. 18477, l'atto di approvazione delle tabelle millesimali, al pari di quello di revisione delle stesse, non deve essere approvato con il consenso unanime dei condomini, essendo a tal fine sufficiente la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136, comma 2, c.c., purché tale approvazione sia meramente ricognitiva dei valori e dei criteri stabiliti dalla legge, e quindi dell'esattezza delle operazioni tecniche di calcolo della proporzione tra la spesa ed il valore della quota o la misura dell'uso. Cass. Sez. 2, 04/08/2017, n. 19651, ha così tratto le dovute conseguenze di ordine processuale dall'insegnamento di Cass. Sez. U, 09/08/2010, n. 18477. Una volta affermato il fondamento assembleare, e non unanimistico, dell'approvazione delle tabelle, alcuna limitazione può sussistere in relazione alla legittimazione dal lato passivo dell'amministratore per qualsiasi azione, ai sensi dell'art. 1131, comma 2, c.c., volta alla determinazione giudiziale di una tabella millesimale che consenta la distribuzione proporzionale delle spese in applicazione aritmetica dei criteri legali. Si tratta, infatti, di controversia rientrante tra le attribuzioni dell'amministratore stabilite dall'art. 1130 c.c. e nei correlati poteri rappresentativi processuali dello stesso, senza alcuna necessità del litisconsorzio di tutti i condomini. Riconosciuta, nella sostanza, la competenza gestoria dell'assemblea in ordine all'approvazione delle tabelle millesimali, non vi può essere resistenza a ravvisare in materia altresì la rappresentanza giudiziale dell'amministratore (come del resto desumibile pure dal comma 2 dell'art. 69, disp. att. c.c., nella riformulazione Ric. 2015 n. 22522 sez. 52 - ud. 03-10-2019 -8- conseguente alla legge 11 dicembre 2012, n. 220, nella specie non applicabile ratione temporis). Deve pertanto escludersi che, come sostiene il ricorrente nei primi due motivi, l'operata citazione individuale dei condomini nel giudizio di impugnazione della deliberazione assembleare, peraltro nella gran parte rimasti contumaci, abbia avuto l'effetto di limitare o negare la rappresentanza processuale dell'amministratore, occorrendo addirittura procedere all'estromissione dello stesso (cfr. Cass. Sez. 2, 18/01/1973, n. 184;Cass. Sez. 2, 28/03/2019, n. 8695). Né, in una controversia avente ad oggetto l'impugnativa di deliberazioni dell'assemblea condominiale, la legittimazione esclusiva ad agire e quindi a proporre gravame spettante all'amministratore può essere perciò inficiata dall'acquiescenza di uno o più condomini evocati in giudizio. 111.11 terzo motivo di ricorso (pagina 25 e ss.) deduce l'omesso esame delle dichiarazioni rese dal CTU nel verbale delle udienze del 13 febbraio e del 4 giugno 2008 (insistendosi sul profilo che le tabelle "J/T" e "J" erano alla fine identiche se non in un punto secondario, quello del consumo imputabile ad un calorifero non funzionante, che il CTU aveva rimesso alla decisione del giudice), nonché la violazione dell'art. 2729, comma 1, c.c. 111.1. Il terzo motivo è infondato. L'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. riformulato dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire Ric. 2015 n. 22522 sez. 52 - ud. 03-10-2019 -9- che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Nella specie, il ricorrente si duole dell'adesione che la Corte d'appello ha dato alla tabella redatta dal CTU J, emendando il ragionamento svolto in proposito dal Tribunale e perciò senza dar rilievo al mancato funzionamento di un calorifero nell'appartamento del C. Il terzo motivo di ricorso non indica, pertanto, un "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, né la sua "decisività", ma invoca dalla Corte di cassazione un "diverso" esame di un fatto comunque preso in considerazione dai giudici di merito, ovvero ipotizza una violazione dell'art. 2729 c.c. (il che presupporrebbe l'attribuzione dei caratteri di gravità, precisione, concordanza a fatti concreti privi di tali requisiti, e non la critica dell'inferenza di un fatto ignoto da fatti noti). Nella realtà delle cose, il terzo motivo di ricorso critica l'adesione che la Corte d'appello ha prestato al parere del consulente tecnico d'ufficio, adesione che la sentenza impugnata (pagine da 12 a 14) ha motivato con una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi seguiti dal consulente. La presunzione di proprietà comune dell'impianto di riscaldamento di un immobile condominiale, ex art. 1117, n. 3, c.c., non può estendersi a quella parte dell'impianto ricompresa nell'appartamento dei singoli condomini, cioè nella sfera di proprietà esclusiva di questi e, di conseguenza, nemmeno ai componenti radianti che vengono installati nelle unità immobiliari di proprietà individuale, anche se collegati tramite tubi alla caldaia comune, sicché è il proprietario dell'appartamento che deve curarne la manutenzione. A smentire, in ogni modo, la decisività della questione dell'incidenza sulle tabelle millesimali del mancato funzionamento di un calorifero nella proprietà C, basta la Ric. 2015 n. 22522 sez. 52 - ud. 03-10-2019 -10- considerazione che, poiché l'approvazione della tabella millesimale (di contenuto non convenzionale) deve determinare quantitativamente la portata dei rispettivi diritti ed obblighi di partecipazione alla vita del condominio, sulla base di un'obiettiva congruenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito, la semplice circostanza che uno dei caloriferi dell'impianto centralizzato di riscaldamento non eroghi calore non può giustificare una incidenza sull'obbligo del condomino di contribuire alle spese di esercizio dell'impianto, dato che il condomino non è titolare, nei confronti del condominio, di un diritto di natura contrattuale sinallagmatica (arg. da Cass. Sez. U, 26/11/1996, n. 10492). IVAl quarto motivo di ricorso (pagina 30 e ss.) denuncia la violazione dell'art. 1123, comma 2, c.c. e della "normativa speciale nazionale e comunitaria sul risparmio energetico negli edifici condominiali", da ultimo espressa nel d.lgs. 4 luglio 2014, n. 102. Si argomenta che "un calorifero che, non scaldandosi, non cede calore all'ambiente e quindi non consuma, va considerato, ai fini della ripartizione della spesa per il consumo del combustibile, tamquam non esset". IV.
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