Cass. civ., sez. VI, ordinanza 15/05/2018, n. 11785

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 15/05/2018, n. 11785
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11785
Data del deposito : 15 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 287-2017 proposto da: CORASANITI VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato M G;

- ricorrente -

contro

BANCA POPOLARE DI CROTONE SPA;
- intimata - avverso la sentenza n. 688/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/05/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2018 dal Consigliere Dott. F A G.

FATTI DI CAUSA

e

RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d'appello di Catanzaro, con la sentenza n. 688 del 2016 (pubblicata il 6 maggio 2016), in reiezione dell'appello proposto dal sig. V C [che aveva convenuto in giudizio davanti al Tribunale di Catanzaro la Banca Popolare di Crotone SpA chiedendo di dichiarare l'inesistenza di un suo debito verso l'Istituto bancario e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni per la mancata cancellazione dagli elenchi della Centrale Rischi] ha confermato la prima decisione e condannato l'appellante al pagamento delle spese di lite. Secondo la Corte territoriale, per quanto rileva, non solo era infondata l'eccezione di prescrizione del credito della Banca (non avendo il C disconosciuto le intimazioni di pagamento, interruttive di ogni forma di prescrizione), ma anche la produzione documentale dell'Istituto di credito a comprova del suo avere sarebbe stata tardivamente disconosciuta dall'attore, in primo grado, in quanto la Banca aveva allegato la documentazione al suo atto di costituzione in giudizio e l'attore nulla aveva osservato in sede di prima udienza (il 3 luglio 2007) avendo operato il disconoscimento solo il 19 luglio 2007, con la memoria istruttoria, in contrasto con il principio di diritto affermato da questa Corte (Cass. n. 2374 del 2014). Il ricorrente assume (con un unico mezzo) la violazione di tale principium iuris ma senza contestare la sequenza processuale illustrata dalla Corte territoriale sicché le contestazioni ( secondo cui avrebbe osservato il principio richiamato) non incrinano il ragionamento censurato che, in tal modo, resta in piedi senza che si comprenda in che modo esso potrebbe essere posto in discussione. Il Collegio condivide pertanto la proposta di definizione della controversia notificata alla parte costituita nel presente procedimento, alla quale non state mosse osservazioni critiche. Infatti, il ricorso è inammissibile per quanto appena rilevato. Non vi è ragione di provvedere sulle spese atteso che l'intimata curatela non ha svolto difese in questa fase;
tuttavia, alla soccombenza consegue l'accertamento dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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