Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/09/2022, n. 27376

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 19/09/2022, n. 27376
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 27376
Data del deposito : 19 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA ORDINANZA sul ricorso n. 32161/2020proposto da: Credifarma s.p.a., nella persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, in forza di procura speciale alle liti apposta in calce al ricorso per cassazione, dall'Avv. G M, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. P F, in Roma, via Paola Falconieri, n. 100. -ricorrente - e Azienda Unità Sanitaria Locale Roma «2», già A.U.S.L. Roma «C», nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avv.ti G M e M C T, giusta procura in calce al ricorso ed elettivamente domiciliata presso le medesime, nell'Avvocatura Aziendale, in Roma, via Filippo Mesa, n. 35. -controricorrente – avverso la sentenza della Corte d'appello di ROMA, n. 1024/2020, pubblicata il 4 marzo 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10 maggio 2022dal consigliere L C;

RILEVATO CHE

1.Con sentenza del 4 marzo 2020, la Corte di appello di Roma ha rigettato l'appello proposto dalla Credifarma s.p.a.contro la sentenza n. 13936/2016 del 12 luglio 2016 del Tribunale di Roma, che, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'Azienda sanitaria, aveva revocato il decreto ingiuntivo, respinto le ulteriori domande e compensato le spese di lite.

2. La Corte d'appello ha ritenuto infondato il primo motivo di appello , riguardante la debenza degli interessi moratori di cui al decreto legislativo n. 231/2002, essendo avvenuto l'integrale pagamento della sorte capitale del credito ingiunto, in data antecedente alla notifica del decreto ingiunto opposto (14 gennaio 2010);che l'attestazione ovvero la prova della consegna ad opera dell'addetto al recapito, che doveva intervenire ogni qual volta non po tesse ottenersi la sottoscrizione del destinatario, richiedeva la sottoscrizione dell'addetto alla ricezione;che detta sottoscrizione non poteva essere sostituita dall'indicazione in caratteri a stampatello, del solocognome dell'addetto, poiché non era ipotizzabile che l'operatore fosse agevolmente identificabile per le Poste Italiane s.p.a., ma bisognava che lo fosse per l'intera collettività che si imbatteva nell'atto pubblico costituito dalla relazione di notificazione.
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