Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/1999, n. 3574

CASS
Sentenza
12 aprile 1999
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CASS
Sentenza
12 aprile 1999

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Massime • 2

Nell'azione di rivendica non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario allorquando il fondo oggetto della domanda appartenga a più proprietari, ciascuno di essi potendo esercitare le azioni a tutela della proprietà comune.

Costituitosi un rapporto pertinenziale tra beni a seguito della destinazione operata dal proprietario della cosa principale che ha la piena disponibilità anche della cosa accessoria (nella specie una veranda a servizio di un appartamento realizzata su area condominiale dall'originario proprietario costruttore dell'intero edificio), gli atti di disposizione aventi ad oggetto la cosa principale si estendono a quella accessoria, salvo che intervenga un atto del proprietario di cessazione della destinazione e cioè o l'esplicita esclusione della pertinenza in un atto avente ad oggetto la cosa principale o il compimento di un atto avente ad oggetto la sola pertinenza.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 12/04/1999, n. 3574
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3574
Data del deposito : 12 aprile 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio VOLPE - Presidente -
Dott. VI CALFAPIETRA - Consigliere -
Dott. Rafaele CORONA - Rel. Consigliere -
Dott. Giandonato NAPOLETANO - Consigliere -
Dott. Giovanni SETTIMJ - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
LI RA, TI RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA COL DI LANA 28, presso lo studio dell'avvocato PAOLO MARRONE, che li difende, giusta delega in atti;

- ricorrenti -

contro
CONDOMINIO VIA CASAL BIANCO 31-33 in persona dell'Amm.re pro-tempore sig. NI VI, CO IN, RA ER, LI NA, DE UC AR IS, DE UC RA, DE UC IN, DE UC US, nella qualità di eredi di DE UC CC e D'GE IA, DE UC US in proporio e quale erede di SS EL in uno con SS IL, SS AR EL, SS NA TA, SS AS, e infine i sigg.ri MO UI, MO ER e MO WA nella qualità di eredi di DE UC LM, già erede di DE UC CC e D'GE IA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA L.MANCINELLI 65, presso lo studio dell'avvocato NELLO DE PONTE, che li difende, giusta delega in atti;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 496/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 07/02/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/10/911 dal Consigliere Dott. Rafaele CORONA;

udito l'Avvocato STEFANO ALEANDRI, per delega dell'avv. P. MARRONE, depositata in udienza, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con distinte citazioni notificate il 22 marzo 1985, il condominio dell'edificio in Roma, via Casal Bianco nn. 3133, in persona dell'amministratore in carica, ed i condomini VI NI, ER ER, ER EM, GI De UC, in proprio e quale erede di EL SI, IL, AR EL, AR TA e MI SI, quali eredi di EL SI, AR UI, GI, AL, NC e VI De UC, quali eredi di IN De UC, IM De EL convennero, davanti al Tribunale di Roma, i condomini NC EM e RI IN. Esposero che i convenuti si erano appropriati di un'area condominiale e l'avevano trasformata in veranda.
Domandarono la condanna alla restituzione, previa demolizione delle opere eseguite, ed il risarcimento dei danni.
NC EM e RI IN contestarono la proprietà condominiale dell'area e l'addebito di averla trasformata in veranda, assumendo di averla ricevuta nell'attuale stato di fatto;
chiesero il rigetto delle pretese avverse.
Istruita la causa con consulenza tecnica e con la produzione di documenti, il Tribunale di Roma, con sentenza n. 3683 del 1993, respinse la domanda e compensò le spese. Decidendo sull'appello principale proposto dal condominio e dai condomini VI NI, ER ER, ER EM, GI De UC, in proprio e quale erede di EL SI, IL, AR EL, AR TA e MI SI, quali eredi di EL SI, AR UI, GI, AL, NC e VI De UC, quali eredi di IN De UC, IM De EL, e sull'appello incidentale avanzato da NC EM e RI IN, la Corte d'Appello di Roma, con sentenza 21 settembre 1995 - 7 febbraio 1996, in totale riforma ordinò agli appellati di restituire l'area condominiale occupata, al fine di consentire al condominio il ripristino dello status quo, e condannò gli appellati nelle spese.
Ricorrono per cassazione NC EM e RI IN;

resistono con controricorso il condominio dell'edificio in Roma, via Casal Bianco nn. 31 - 33, in persona dell'amministratore in carica, ed i condomini VI NI, ER ER, ER EM, GI De UC, in proprio e quale erede di EL

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