Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/2023, n. 5644

CASS
Sentenza
22 dicembre 2023
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Sentenza
22 dicembre 2023

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L'esclusione della gravità indiziaria in relazione ad un reato o ad una circostanza aggravante da cui discende la competenza del giudice per le indagini preliminari distrettuale ex artt. 51, comma 3-bis, e 328, comma 1-bis, cod. proc. pen. non fa venir meno la competenza di tale giudice, in quanto, anche nel procedimento cautelare, la decisione sulla competenza va assunta in "limine litis", sulla base della mera descrizione del fatto, prima di ogni valutazione di merito sulla fondatezza dell'accusa come pure sulla gravità degli indizi. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice deve declinare la propria competenza e limitarsi ad applicare la misura entro i limiti temporali fissati dall'art. 27 cod. proc. pen., nei casi di urgenza delle esigenze di cautela, qualora l'esclusione del reato o dell'aggravante dipenda dalla radicale assenza di elementi a supporto della loro astratta ricorrenza).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/12/2023, n. 5644
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5644
Data del deposito : 22 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

05 644-24 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Pierluigi Di Stefano - Presidente - Sent. n. sez.2533/2023 Massimo Ricciarelli -CC 22/12/2023 R.G.N. 36542/2023 Ersilia Calvanese Maria Silvia Giorgi Riccardo Amoroso Relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da CH RA, nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 20/06/2023 del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Amoroso;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Perla Lori, che ha richiesto l'annullamento con rinvio ritenendo fondato il motivo sulla incompetenza;
lette le conclusioni scritte dell'Avv. Domenico Servello che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, il Tribunale per il riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza emessa in data 1° giugno 2023 dal G.I.P. presso il Tribunale della stessa città con la quale è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente per i reati di cui agli artt. 81, 110, cod. pen. 2, 4, 7 I. 895/1967, 23 I. 110/1975, di cui ai capi 70), 72), 73), per detenzione di armi da fuoco (in particolare un fucile mitragliatore tipo NI, una pistola Beretta priva di matricola, due caricatori per pistola da 15 colpi ed un caricatore per pistola da 20 colpi), con esclusione per tutti i capi dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Si tratta di armi rinvenute in occasione di una perquisizione eseguita il 2 maggio 2019 all'interno o comunque nei pressi di un casolare sito in San Calogero, in uso a Ventrice Rosario.

2. Con atto a firma del difensore di fiducia, CH RA chiede l'annullamento del provvedimento, deducendo con il primo motivo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla competenza territoriale del giudice che ha emesso la misura cautelare.

2.1. In particolare, osserva il ricorrente che una volta esclusa l'aggravante mafiosa deve escludersi la sussistenza della competenza del G.i.p. del Tribunale del capoluogo del distretto in favore della competenza del G.i.p. presso il Tribunale di Lametia Terme, in assenza di qualsiasi connessione con il delitto associativo di cui al capo A). Il Tribunale senza mettere in discussione i rilievi difensivi circa la mancanza di connessione dei reati ascritti al ricorrente con i reati di competenza distrettuale previsti dall'art. 51, comma 3-bis, cod. proc. pen., ha respinto l'eccezione facendo riferimento ad una regola processuale che esclude la rilevanza dell'incompetenza affermata in sede cautelare rispetto alla competenza funzionale del G.i.p. distrettuale di Catanzaro che resterebbe vincolata dalla iscrizione originaria delle imputazioni formulate dal pubblico ministero. Si tratta, secondo il ricorrente, di una interpretazione erronea che non tiene conto dei principi affermati in tema di competenza in materia cautelare dalle Sezioni Unite Giacobbe nella sentenza 23/04/2020 n. 19214. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla gravità indiziaria riferita alla detenzione del fucile NI (capo 70). Si obietta che la semplice conoscenza del luogo in cui era occultata l'arma non dimostra che la stessa fosse nella sua detenzione, considerato che il ricorrente non aveva neppure il possesso dell'immobile in questione.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia il vizio di motivazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza rispetto ai capi 72) e 73) relativi alla detenzione delle altre armi rinvenute nei pressi dello stesso casolare. Dalle intercettazioni emergerebbe la prova che tali armi erano di TI IC che se ne è attribuita l'appartenenza.

2.4. Con il quarto motivo deduce vizio della motivazione in punto di esigenze cautelari e di scelta della misura di massimo rigore. Si tratta di fatti risalenti al massimo ai primi mesi del 2019, da parte di soggetto incensurato nonostante l'età 2 (60 anni), i cui rapporti con TI IC appaiono ridotti ai pochi contatti riferiti alle condotte contestate. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Il primo motivo afferente alla questione della competenza del Gip distrettuale impone dei necessari chiarimenti, essendo effettivamente molto confuso il panorama giurisprudenziale sul tema della competenza nel procedimento incidentale "de libertate" in ragione della sua autonomia dal giudizio avente ad oggetto la decisione sul merito della responsabilità. Si devono, infatti, distinguere gli effetti della dichiarazione di incompetenza pronunciata nel giudizio cautelare rispetto al giudizio sulla responsabilità, dalla disciplina che regola i presupposti in base ai quali deve essere verificata la sussistenza o meno della competenza del giudice che procede. È stato, infatti, oramai chiarito che le valutazioni sulla competenza effettuate in sede cautelare non incidono sugli sviluppi successivi del procedimento nella sede di merito, ben potendo il P.M. in sede di formulazione della richiesta di rinvio a giudizio confermare le sue scelte discrezionali nell'individuazione dei temi d'accusa e riproporre dunque, nei medesimi termini, la contestazione dei fatti enucleati in sede cautelare. Con la sentenza delle Sezioni Unite n. 19214 del 23/04/2020 "Giacobbe", che si è occupata delle questioni relative agli effetti della dichiarazione di incompetenza in sede cautelare, in particolare sotto il profilo della sussistenza dell'interesse del pubblico ministero ad impugnare il provvedimento con cui il tribunale del riesame, rilevata l'incompetenza del giudice per le indagini preliminari abbia annullato l'ordinanza per carenza dei gravi indizi, è stato ribadito che < la competenza, quale limite della giurisdizione, è un presupposto indissociabile dalla funzionale attività del giudice, osservando come i codificatori non abbiano escluso l'operatività di tale principio nell'incidente cautelare, limitandosi invece a coniugarlo con le peculiarità di tale fase e con l'esigenza di tutelare la collettività laddove venga ravvisata l'urgenza dell'intervento cautelare, al fine di scongiurare i pericoli connessi al prevedibile ritardo con il quale il giudice competente potrebbe provvedere». Come affermato dalle Sezioni Unite "Giuliano" (cfr. dellan. 42030 del 17/07/2014, Rv. 260242, in tema di inoppugnabilità dichiarazione di incompetenza emessa nel corso delle indagini preliminari, ai sensi dell'art. 22, comma primo, cod. proc. pen.) attraverso il meccanismo previsto dall'art. 27 cod. proc. pen. richiamato dall'art.291, comma 2, cod. proc. pen. si 3 assicura anche al giudice che si dichiari incompetente il potere eccezionale di applicare la misura cautelare, esposta però alla decadenza ove il pubblico ministero non si uniformi alla decisione d'incompetenza, trattenendo, come in suo potere, gli atti senza trasmetterli al p.m. presso il giudice individuato come competente. Va, infatti, ricordato che, ai sensi dell'art. 22, comma 2, cod. proc. pen., nella fase delle indagini preliminari, se il giudice adito riconosce la propria incompetenza, la sua decisione produce effetti limitatamente al singolo provvedimento richiesto, talché, ai sensi del primo comma dello stesso articolo, egli provvede alla restituzione degli atti al pubblico ministero. Quest'ultimo conserva, dunque, il potere di proseguire nell'indagine e non è tenuto a trasmettere a sua volta gli atti al corrispondente ufficio presso il giudice indicato come competente, come peraltro si desume anche dall'art. 54, comma 1,

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