Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2018, n. 26661
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Testo completo
o la seguente SENTENZA sul ricorso 3351-2013 proposto da: LORETO AMELIA C.F. LRTMLA67C64I754C, LORETO VITTORINO C.F. LRTVTR63M201754J, LORETO CORRADO C.F. LRTCRD65R05I754J, in qualità di eredi di L T già titolare dell' impresa individuale CIELLE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
CAIO MARIO
14- A, presso lo studio dell'avvocato G MA2289 ANTONIO ALMA, rappresentati e difesi dall'avvocato P P giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Credit' I.N.P.S. C.E. 05870001004, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA CESARE BECCARIA
29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, E D R, L M giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA S.P.A. ;
- intimata- avverso la sentenza n. 1019/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/01/2012 R.G.N. 538/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. R R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA. R.G. 3351/2013
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 1019/2011, depositata il 6 gennaio 2012, la Corte d'Appello di Catania ha parzialmente rigettato l'appello proposto da Loreto Amelia, Loreto Corrado, Loreto Vittorino, in qualità di eredi di L T titolare della ditta individuale Cielle , contro la sentenza che aveva respinto la loro opposizione avverso la cartella esattoriale, notificata in data 4 agosto 2005, con la quale l'Inps intimava il pagamento di un debito contributivo derivante da indebita fiscalizzazione usufruita dal de cuius nel periodo dicembre 1989 agosto 1990. A fondamento della sentenza la Corte, per quanto ora rileva, sosteneva dovesse darsi atto della parziale cessazione della materia del contendere per effetto dello sgravio parziale intervenuto nelle more del giudizio d'appello a seguito del pagamento di euro ctiG 1290,52 in data 29 settembre 2006;
ma \Cper il resto il gravame fosse infondato in / quanto, relativamente alla prescrizione dello stesso credito, doveva tenersi conto, L,/ anzitutto, della domanda di condono presentata il 30.7.1993 ai sensi della legge n.166/91 a seguito della quale il de cuius pagò soltanto 23 rate delle 60 previste, l'ultima delle quali in data 31 agosto 1995, sicché il termine era sicuramente sospeso fino al 30 settembre 95;
inoltre, doveva tenersi conto della domanda del 4 settembre 1995 che il de cuius aveva presentato ai sensi dell'articolo 25 comma 2 e 3 della legge 341/95 (di conversione con modificazioni del decreto legge n. 244/95) che aveva differito all'i dicembre 1995 il termine previsto dal decreto interministeriale del 31/7/1993 ed inoltre aveva concesso ai contribuenti, previa presentazione di apposita istanza, un'ulteriore proroga dei termini di pagamento decorrenti, per quel che qui interessa, dal mese di ottobre 1997;
sicché il termine di prescrizione aveva ricominciato a decorrere a partire dal mese di ottobre 1997, ciò anche ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 266/97 (come autenticamente interpretato dall'art. 52, comma 24 della legge n. 448/2001) il quale aveva da ultimo disposto nella materia che interessa questo giudizio. C.P.. A Rilevava inoltre la Corte che il termine di prescrizione ~rimasto decennale in quanto la domanda di condono era stata presentata in data 30 luglio 1993, prima del 31 dicembre 1995, e perciò prima dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995 ai sensi dell'articolo 3, comma 10 della legge citata;
pertanto alla data della notifica della cartella (4 agosto 2005) il debito non era prescritto.R.G. 3351/2013 Per quanto riguardava l'eccezione di pagamento, sollevata dai ricorrenti ai sensi delle leggi numero 388/2000 e succ. mod. ed integr. e numero 289/2002 la Corte rilevava che la pretesa dei ricorrenti non avesse fondamento in quanto l'inadempienza iscritta a ruolo nulla aveva a che vedere con i contributi sospesi per effetto del sisma del 13 dicembre del 1990, che attengono invece al periodo dicembre 1990 a dicembre 1992 ed erano oggetto di una disciplina del tutto autonoma e distinta rispetto a quella
CAIO MARIO
14- A, presso lo studio dell'avvocato G MA2289 ANTONIO ALMA, rappresentati e difesi dall'avvocato P P giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione dei Credit' I.N.P.S. C.E. 05870001004, elettivamente domiciliato in
ROMA VIA CESARE BECCARIA
29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati A S, CARLA D'ALOISIO, E D R, L M giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonchè
contro
RISCOSSIONE SICILIA S.P.A., già SERIT SICILIA S.P.A. ;
- intimata- avverso la sentenza n. 1019/2011 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 16/01/2012 R.G.N. 538/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. R R;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. STEFANO VISONA' che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l'Avvocato D'ALOISIO CARLA. R.G. 3351/2013
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 1019/2011, depositata il 6 gennaio 2012, la Corte d'Appello di Catania ha parzialmente rigettato l'appello proposto da Loreto Amelia, Loreto Corrado, Loreto Vittorino, in qualità di eredi di L T titolare della ditta individuale Cielle , contro la sentenza che aveva respinto la loro opposizione avverso la cartella esattoriale, notificata in data 4 agosto 2005, con la quale l'Inps intimava il pagamento di un debito contributivo derivante da indebita fiscalizzazione usufruita dal de cuius nel periodo dicembre 1989 agosto 1990. A fondamento della sentenza la Corte, per quanto ora rileva, sosteneva dovesse darsi atto della parziale cessazione della materia del contendere per effetto dello sgravio parziale intervenuto nelle more del giudizio d'appello a seguito del pagamento di euro ctiG 1290,52 in data 29 settembre 2006;
ma \Cper il resto il gravame fosse infondato in / quanto, relativamente alla prescrizione dello stesso credito, doveva tenersi conto, L,/ anzitutto, della domanda di condono presentata il 30.7.1993 ai sensi della legge n.166/91 a seguito della quale il de cuius pagò soltanto 23 rate delle 60 previste, l'ultima delle quali in data 31 agosto 1995, sicché il termine era sicuramente sospeso fino al 30 settembre 95;
inoltre, doveva tenersi conto della domanda del 4 settembre 1995 che il de cuius aveva presentato ai sensi dell'articolo 25 comma 2 e 3 della legge 341/95 (di conversione con modificazioni del decreto legge n. 244/95) che aveva differito all'i dicembre 1995 il termine previsto dal decreto interministeriale del 31/7/1993 ed inoltre aveva concesso ai contribuenti, previa presentazione di apposita istanza, un'ulteriore proroga dei termini di pagamento decorrenti, per quel che qui interessa, dal mese di ottobre 1997;
sicché il termine di prescrizione aveva ricominciato a decorrere a partire dal mese di ottobre 1997, ciò anche ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 266/97 (come autenticamente interpretato dall'art. 52, comma 24 della legge n. 448/2001) il quale aveva da ultimo disposto nella materia che interessa questo giudizio. C.P.. A Rilevava inoltre la Corte che il termine di prescrizione ~rimasto decennale in quanto la domanda di condono era stata presentata in data 30 luglio 1993, prima del 31 dicembre 1995, e perciò prima dell'entrata in vigore della legge n. 335/1995 ai sensi dell'articolo 3, comma 10 della legge citata;
pertanto alla data della notifica della cartella (4 agosto 2005) il debito non era prescritto.R.G. 3351/2013 Per quanto riguardava l'eccezione di pagamento, sollevata dai ricorrenti ai sensi delle leggi numero 388/2000 e succ. mod. ed integr. e numero 289/2002 la Corte rilevava che la pretesa dei ricorrenti non avesse fondamento in quanto l'inadempienza iscritta a ruolo nulla aveva a che vedere con i contributi sospesi per effetto del sisma del 13 dicembre del 1990, che attengono invece al periodo dicembre 1990 a dicembre 1992 ed erano oggetto di una disciplina del tutto autonoma e distinta rispetto a quella
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