Cass. civ., sez. II, ordinanza 03/05/2018, n. 10487

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime1

La morte del mandante che sta in giudizio per mezzo del mandatario "ad negotia", costituito tramite procuratore legale, in tanto ha rilevanza processuale ed importa l'interruzione del processo in quanto sia stata dichiarata o notificata dal procuratore legale, restando irrilevante che la morte della parte sia nota al giudice ed alla controparte, sopravvivendo la rappresentanza processuale, per il suo particolare carattere di rapporto esterno rispetto al giudice ed alla controparte, al decesso del mandante; mentre nei rapporti interni fra mandante e mandatario, gli atti (in essi compresa la nomina di un procuratore "ad processum") che siano stati compiuti dal mandatario prima di conoscere l'estinzione del mandato (per morte del mandante) restano validi, sia nei confronti del mandante che dei suoi eredi (salva da parte di questi ultimi la ratifica dell'operato del mandatario).

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, ordinanza 03/05/2018, n. 10487
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10487
Data del deposito : 3 maggio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

10487-18 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE II SEZIONE CIVILE Oggetto: Composta da Usucapione terreno Stefano Petitti Presidente - Oggetto ON Oricchio Consigliere - R.G.N. 17303/2013 Antonello Cosentino Consigliere - Cron. 10487 ماشطة CARRATO Antonino Scalisi Consigliere - C.C.-23/11/2017 Andrea Penta Consigliere Rel.- Rep Cl ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17303/2013 R.G. proposto da AN SE nato a [...] il [...] (C.F.: [...]) e residente in Formia (LT), alla Via Madonna di Ponza snc, nella qualità di procuratore di: 1) Di PA UC (C.F.: DPLLCY01R57Z4041), nata il [...] in [...] N.Y., residente in [...], N.Y. 120 Elgar Place;
2) De UL GE (C.F.: [...]), nato il [...] in [...], N.Y., residente in [...], N.Y., 500 Riverdale Avenue;
3) De UL MI (C.F.: [...]), nato il [...], in [...], N.Y., residente in [...]N.Y., 108 Warburton Avenue;
4) De UL SM (C.F.: [...]), nato il [...], in [...] N.Y., residente in [...], N.Y., 122 Chester Street;
5) Di PA RI (C.F.: DPLMGR18V58Z404G), nata il [...], in [...] N.Y., residente in [...]12-23 Erskine Place;
6) De UL HN (C.F.: [...]), nato il [...], in [...], N.Y., d r o 3083/17 residente in [...], N.Y., 357 Wyandanch Road;
7) De UL RR (C.F.: [...]), nato il [...], in [...], N.Y., residente in [...], California, 11066 McGirk Street;
8) De UL VI (C.F.: [...]), nata il [...], in [...], N.Y., residente in [...], N.Y., 12 Winchester Avenue;
9) DA AN (C.F.: [...]) nata il [...], in [...], N.Y., residente in [...], N.Y., 100-8 Darrow Place;
10) IE AR (C.F.: [...]), nato il [...], in [...], N.Y., residente in [...], N.Y., 212 Oakford Avenue;
11) TI EI (C.F. [...]), nata il [...], in [...], N.Y., residente in [...], N.Y., 212 Oakford Avenue;
12) TI EL (C.F.: [...]) nata il [...], in [...], N.Y., residente in [...], N.Y., 212 Oakford Avenue;
da lui rappresentati in forza di procura generale per AR CH A. HA di NE OR (la 1a, il 2°, il 3°, il 4°, la 5a e l'8a), di procura generale per AR PA M. HNson (il 7°) e di procura speciale autenticata il 12 giugno 1990 dal Notaio Edward L. Jannon di NE OR (il 6°, la 9a, il 10°, l'11a e la 12a), rappresentato e difeso, in forza di procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. Nicola Moretti (C.F.: [...]) e con lui elettivamente domiciliato in Roma alla Via Conte Rosso n. 5, nello studio dell'Avv. Ermenegildo Pompei;
- ricorrenti –- contro a Formia ilVI, nato [...] (C.F.: PI [...]) ed ivi residente a[...];
PI EL, nata a [...] il [...] (C.F.: [...]) ed ivi residente al Vico Torre n. 26;
TO NA, nella qualità di erede di PI ON, nata a [...] il [...] (C.F.: [...]) ed ivi residente alla via Rio Fresco- Gescal Scala F;
PI TA, nella qualità di erede di PI ON, nata a [...] il [...] (C.F.: [...]) e 2 residente in [...];
PI ZO, nella qualità di erede di PI ON, nato a [...] il [...] (C.F.: PCNVCN65L24D7081) e residente in [...]alla Contrada Campetelle n. 36;
PI TA, nella qualità di erede di PI ON, nata a [...] il [...] (C.F.: [...]) ed ivi residente alla via Madonna di Ponza Parco degli Ulivi;
PI TR, nella qualità di erede di PI ON, nato a [...] il [...] (C.F.: [...]) ed ivi residente alla via Rio Fresco-Gescal Scala F;
tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al controricorso, dall'Avv. Raffaele Di SE del Foro di Latina (C.F.: [...]), presso il cui studio in Roma, alla via della Piramide Cestia n. 1 (studio Avv. Alfio GRASSO) sono elettivamente domiciliati;
- controricorrenti- e Eredi di PI RI;

- intimati -

avverso la sentenza n. 3151/2012 emessa dalla CORTE D'APPELLO di ROMA in data 13/06/2012 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 23/11/2017 dal Consigliere Dott. Andrea Penta;
lette le conclusioni scritte rassegnate dal Procuratore Generale Dott. Lucio Capasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto Con atto di citazione notificato il 4 gennaio 1997, AN SE, quale procuratore degli eredi di Di PA GE, conveniva in giudizio VI, ON, EL e RI PI, instando per il rilascio del terreno in Formia, loc. Pagano, censito al catasto al foglio 7, p.lla 85, in quanto abusivamente occupato, e per il conseguente risarcimento del danno. 3 I convenuti PI, nel costituirsi in giudizio, proponevano domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'avvenuto acquisto della proprietà del terreno per usucapione ordinaria. All'esito della prova per testi, con sentenza n. 156/07, il Tribunale di Latina accertava che TO NA, PI TA, PI TR, PI ZO e PI TA quali eredi di PI - ON, nelle more deceduto -, PI VI, PI RI e PI EL avevano acquistato la proprietà del suddetto fondo ai sensi dell'art. 1158 c.c., rigettando, per l'effetto, la domanda degli attori e condannandoli al rimborso delle spese processuali. Il tribunale rilevava che, alla stregua delle deposizioni dei testi SS LV, SS DA, SA ON e UR LV, i convenuti avevano posseduto ininterrottamente il fondo da oltre trenta anni, provvedendo, in particolare, a recintare l'area, a piantarvi alberi di ulivo, a coltivarla ed a realizzare manufatti per il ricovero di attrezzi ed animali. Avverso la predetta sentenza proponeva appello AN SE, sempre quale procuratore degli eredi di GE Di PA, concludendo per l'accoglimento delle domande di rilascio e di risarcimento dei danni spiegate in primo grado. Deduceva, al riguardo, che : 1) GE Di PA, con scrittura in data 1.12.1951 (già prodotta in primo grado), aveva concesso il fondo in colonia parziaria ai coniugi PI ZO e RC RI TA, genitori delle parti appellate;
PI ZO era deceduto in data 19.4.1980, sicché fino a tale data la detenzione era avvenuta in forza della predetta scrittura, in mancanza di prova di una interversio possessionis;
2) il tribunale non aveva valutato secondo diritto i documenti prodotti, avuto riguardo, in particolare, al progetto divisionale reso esecutivo dal Tribunale di Latina in data 11.4.1989, alle ricevute di pagamento di imposte e tasse fondiarie, alle missive inviate dal geom. Di PA FR (quale procuratore degli eredi di LI e SI Di PA) in data 4 22.7.1974 e 20.10.1989, rispettivamente, ZO PI ed ai suoi eredi;
3) non era stata valutata l'attendibilità dei testi indicati dai PI rispetto a quelli suoi, avuto riguardo, in particolare, al geom. Lalli, che aveva descritto il fondo come incolto nella relazione depositata nel giudizio divisionale. Si costituivano gli appellati, eccependo, in via pregiudiziale, la nullità della procura per mezzo della quale agiva il AN e la novità della domanda di rilascio in forza del rapporto contrattuale di diritto agrario;
contestavano, altresì, nel merito la fondatezza dell'appello. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 13.6.2012, rigettava l'appello sulla base, per quanto ancora qui rileva, delle seguenti considerazioni: 1) la preesistenza di un rapporto di colonia parziaria con i genitori dei PI non era stata dedotta nel corso del giudizio di primo grado né nella

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi