Cass. civ., SS.UU., sentenza 23/10/2008, n. 25616
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L'art. 19, primo comma, della legge n. 843 del 1978, in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive (cosiddette quote fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui all'art. 10 della legge n. 160 del 1975, ha escluso, a decorrere dal primo gennaio 1979, che lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell'assicurazione generale, possa fruire su più di una pensione di tali quote aggiuntive, o dell'incremento dell'indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita. Ne consegue l'applicazione di tale regola anche nel caso di titolarità di una pensione dell'assicurazione generale obbligatoria e di una pensione dello Stato e, in tal caso, al pensionato, come precisa il secondo comma del citato art. 19, continua a corrispondersi l'indennità integrativa speciale inerente alla pensione statale e non spettano, invece, le quote aggiuntive sulla pensione dell'assicurazione generale obbligatoria corrisposta dall'Inps. L'esclusione del diritto alle quote aggiuntive su quest'ultima pensione è applicabile, con riferimento ai periodi in cui il titolare abbia ricevuto anche la pensione statale, anche nel caso in cui successivamente sia stata riconosciuta l'illegittimità dell'attribuzione della pensione statale e, tuttavia, sia stata esclusa la ripetizione delle rate gia corrisposte in ragione della buona fede dell'interessato.
Sul provvedimento
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARBONE Vincenzo - Primo Presidente -
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente di sezione -
Dott. FIORETTI Francesco Maria - Consigliere -
Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. TRAVAGLINO Giacomo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NI GE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OTRANTO 36, presso lo studio dell'avvocato MASSANO MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati CORNELIO CLAUDIA, CORNELIO ENRICO, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Ufficio legale dell'Istituto stesso, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, GIANNICO GIUSEPPINA, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente -
avverso la sentenza n. 275/2004 della CORTE D'APPELLO di VENEZIA, depositata il 03/06/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/09/2008 dal Consigliere Dott. TOFFOLI SAVERIO;
udito l'Avvocato RICCIO Alessandro;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ciccolo Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ad ST EL, titolare di pensione Inps con decorrenza dal 1 luglio 1980, venne attribuita con decreto del Ministero della difesa del 27.2.1991 anche una pensione dello Stato con decorrenza dal 19.5.1971 e conseguente corresponsione di tutti gli arretrati. L'Inps, venuto a conoscenza dell'erogazione di tale ulteriore pensione, chiese al ST la restituzione della somma di L. 49.207.615, ritenendo che erano state corrisposte indebitamente sulla pensione Inps, per il periodo 1.7.1980 - 30.6.1992, le quote fisse di cui alla L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 10, in quanto la L. 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19, comma 1, vieta che ogni trattamento
collegato con le variazioni del costo della vita sia corrisposto sulle pensioni più di una volta e lo stesso articolo ai successivi commi stabilisce quale gestione deve corrispondere tale tipo di trattamenti.
Il Ministero della difesa, peraltro, con nota in data 28.2.1994, comunicava di avere errato nel riconoscere la pensione statale e faceva sospendere a titolo cautelativo l'esecutività del relativo decreto ministeriale.
Con ricorso al Giudice del lavoro di Venezia, depositato il 6.11.1995, il pensionato chiedeva l'accertamento che egli non era tenuto alla restituzione richiesta dall'Inps, in quanto era venuto meno il presupposto del godimento di due diverse pensioni. Il Tribunale di Venezia rigettava al domanda, sulla base del rilievo che non risultava essere intervenuta la revoca e non la mera sospensione della pensione dello Stato e che, in ogni caso, doveva darsi rilievo alla realtà fattuale del percepimento nel periodo in questione anche della pensione a carico dello Stato.
Proponeva appello l'interessato, il quale in particolare faceva presente di non essere più titolare di due pensioni, in quanto con decreto del 20.3.1998 la pensione statale era stata revocata definitivamente con effetto ex tunc. Non sussisteva una situazione giuridica di legittima titolarità di due pensioni, ma il mero percepimento di un pagamento indebito da parte dell'amministrazione statale.
L'impugnazione era rigettata dalla Corte d'appello di Venezia, la quale, premesso che non era in discussione il fatto che il doppio trattamento non era consentito, osservava che l'annullamento del decreto ministeriale di concessione della pensione non aveva posto nel nulla anche il dato fattuale della effettiva corresponsione nel periodo in questione delle due pensioni, entrambe con i trattamenti correlati al costo della vita. Inoltre, l'appellante aveva goduto del doppio trattamento in forza di un titolo allora valido ed efficace e non in forza di un titolo non pensionistico. Infine, la circostanza della doppia fruizione del trattamento in questione aveva avuto definitiva conferma dal fatto che la Corte dei conti con sentenza 22.6.1999, passata in giudicato, aveva dichiarato non ripetibile, per difetto di dolo da parte dell'interessato, la somma di L. 201.971.750 corrisposta a titolo di pensione sulla base del decreto ministeriale successivamente annullato.
Contro questa sentenza ST EL ha proposto ricorso per cassazione affidato ad unico motivo, illustrato da successiva memoria L'Inps ha depositato procura difensiva in calce alla copia notificata del ricorso.
Il ricorso è stato assegnato alle Sezioni unite a seguito di ordinanza della Sezione lavoro 23 novembre 2007 n. 24432, con cui è stata rilevata l'esistenza un contrasto di giurisprudenza riguardo all'interpretazione della L. n. 843 del 1978 art. 19. Il ricorrente ha depositato un'ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione delle norme sugli effetti indiretti del giudicato con riferimento alle due sentenze della Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per il Veneto, intervenute tra il ST e il Ministero della difesa e l'Inpdap, e della L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 1, unitamente a vizio logico di motivazione.
Ricordato che la sentenza della Corte dei Conti n. 682/C/1997 ha rigettato la domanda del ST di continuare a godere della pensione originariamente attribuitagli con il decreto ministeriale poi annullato, e che la sentenza n. 830/C/2000 ha accolto la domanda del medesimo diretta a far valere l'irripetibilità del pagamento intervenuto senza causa, si sostiene che il divieto, posto dall'art. 19 cit., di plurimo godimento dei trattamenti pensionistici collegati con il costo della vita, costituisce una norma di carattere eccezionale non suscettibile di interpretazione analogica (come confermato anche dalla precisazione delimitativa del D.L. 30 dicembre 1985, n. 787, ex art. 4, convertito nella L. 28 febbraio 1986, n.45), riferibile solo alla ipotesi di contemporanea titolarità di due
diversi trattamenti pensionistici, non ravvisabile nella specie. Infatti, all'epoca dell'erogazione delle quote fisse da parte dell'Inps il ST non aveva la titolarità di un'altra pensione, che gli era stata poi attribuita illegittimamente, come è confermato dalla stessa citata sentenza della Corte dei Conti n. 830/C/2000, che ha dichiarato irripetibili le relative somme, pur nel presupposto che il pagamento effettuato dal Ministero della difesa fosse senza titolo. In altri termini si è in presenza di un'erogazione di mero fatto, analoga a quella causata da qualsiasi errore della pubblica amministrazione (per esempio un errore di persona), che non determina alcuna situazione di contitolarità a norma della L. n. 843 del 1978, art. 19. 2. Al fine di verificare i termini del contrasto di giurisprudenza segnalato dalla ordinanza della Sezione lavoro, è opportuno preliminarmente richiamare le disposizione di legge coinvolte. Nell'ambito della assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti gestita dall'Inps (AGO), un sistema di adeguamento automatico delle pensioni in relazione all'aumento del costo della vita venne introdotto dalla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 19, prevedente aumenti annuali in una misura percentuale
correlata all'aumento dell'indice del costo della vita calcolato dall'Istat ai fini dell'operatività della scala mobile dei lavoratori dell'industria. Tale disciplina era applicabile sia alle pensioni minime che alle pensioni di importo superiore al minimo, ma le prime nel corso del tempo, sulla base di varie disposizioni, avevano fruito di ulteriori aumenti (cfr. D.L. n. 267 del 1982, art.1, convertito con modificazioni nella L. n. 485 del 1972, e D.L. n.30 del 1974, art. 1, convertito con modificazioni nella L. n. 114 del 1974). Il sistema di adeguamento fu quindi riformato dalla L. 3 giugno 1975, n. 160, artt. 9 e 10. Il primo di detti articoli previde
l'aumento annuale delle pensioni minime in misura proporzionale all'aumento di un indice espressivo della misura della retribuzioni minime degli operai dell'industria. Per le pensioni superiori ai trattamenti minimi l'art. 10, introdusse un sistema composito di adeguamento. L'aggancio all'incremento delle retribuzioni minime era previsto dal comma 1, ma assicurava un aumento delle pensioni solo per la parte in cui l'incremento percentuale di dette retribuzioni superava, eventualmente, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita calcolato ai fini della scala mobile, secondo le disposizioni applicative di cui al comma 2. Per la parte più consistente l'incremento delle pensioni superiori al minimo era invece assicurata dal meccanismo previsto dall'art. 10, commi 3 e 4, consistente nell'aggiunta alla pensione di una "quota aggiuntiva" costituita da "punti" di importo predeterminato dalla stessa legge e uguale per tutte le pensioni a prescindere dall'ammontare delle stesse, in numero pari al numero dei punti di contingenza accertati per lavoratori dell'industria nel periodo di riferimento. In tale maniera venne in sostanza introdotto un sistema di incremento paritario delle pensioni in relazione