Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/04/2021, n. 10735

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. VI, ordinanza 22/04/2021, n. 10735
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10735
Data del deposito : 22 aprile 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 28403-2019 proposto da: SOENERGY SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VARRONE

9, presso lo studio dell'avvocato F V, rappresentata e difesa dall'avvocato D M;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE

06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
- controricorrente

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE FERRARA;
- intimata - avverso la sentenza n. 378/11/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 22/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/03/2021 dal Consigliere Relatore Dott. C C.

CONSIDERATO IN FATTO

1.1a soc. Soenergy proponeva impugnazione avverso il silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia delle Entrate sull'istanza di rimborso avanzata dalla società dell'imposta versata nel periodo di imposta 2010-2014 sulla base dell'ad 8 comma 16 d.l. 112/2008 convertito in I. 133/2008, meglio nota come «Robin Hood Tax» a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della normativa con sentenza della Corte Costituzionale nr. 10/2015 2. L Tributaria Provinciale di Ferrara rigettava il ricorso. ji.

3.La sentenza veniva impugnata dalla contribuente) la Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia Romagna rigettava l'appello rilevando l'ammissibilità di una pronuncia di illegittimità costituzionale ex nunc per le ragioni, ben spiegate nella sentenza della Corte delle Leggi, del bilanciamento tra valori costituzionali 4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione . L'Agenzia delle Entrate non si è costituita. Ric. 2019 n. 28403 sez. MT - ud. 10-03-2021 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

RITENUTO IN DIRITTO

1 Con l'unico motivo di ricorso la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 136 Cost. e 30 comma 30 I. 87 del 1953, in combinato disposto con gli artt. 3, 24, 53, 111 Cost. e art. 6, 13 e 14 e art. 1 prot. 1 della CEDU in relazione all'ad 360, comma 1°, nr 3 cpc;
si argomenta che la CTR ritenendosi vincolata alla pronuncia del giudice delle leggi che ha dichiarato l'incostituzionalità della norma fiscale con effetto dalla pubblicazione della sentenza ha violato precise disposizioni costituzionali e legislative che sanciscono la retroattività degli effetti della pronuncia di accoglimento anche in considerazione del fatto che l'irretroattività degli effetti è stata affermata solo nella motivazione e non nel dispositivo;
si precisa che la mancata retrodatazione degli effetti della sentenza di annullamento della sentenza della Consulta giustificato dalle esigenze di equilibrio della finanza pubblica, determina un serio e grave vulnus di parametri costituzionali ben più pregnanti costituiti dagli artt. 3, 24 e 53 Cost., e di principi previsti dalla CEDU;
veniva, quindi, sollevata la questione di costituzionalità dell'art. 81, commi 16,176DDC2::2015-05-04" href="/norms/laws/itatextoqoy7kya8vs37m/articles/itaartull25pz0vzxjgfx?version=eb81a28a-635f-5c62-ab95-0a9b255f9db5::LR50EC8C3B50793176DDC2::2015-05-04">17 e 18 del d.l. 112/2008 limitatamente ai periodi di imposta anteriori alla pubblicazione in G.0 della sentenza sella Corte Costituzionale nr 10/2015 per violazione degli artt. 3, 24 e 53 Cost. nonché degli artt. 6, 13 CEDU. 2 n motivo di ricorso è infondato. Ric. 2019 n. 28403 sez. MT - ud. 10-03-2021 -3- 2.1 Viene posta allo scrutinio di questa Corte la questione relativa alla possibilità che la Corte Costituzionale nel dichiarare l'illegittimità di una disposizione di legge fiscale possa o meno operare una graduazione degli effetti temporali della propria decisione sui rapporti pendenti.
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