Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2012, n. 244
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Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. V G - Presidente -
Dott. S P - Consigliere -
Dott. I A - rel. Consigliere -
Dott. M G - Consigliere -
Dott. M R - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 13523/2007 proposto da:
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO DOSSI 45, presso lo studio dell'avvocato P S, che la rappresenta e difende, giusta procura notarile in atti;
- ricorrente -
contro
V G, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato C A, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 664/2006 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 16/01/2007 r.g.n. 720/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/2011 dal Consigliere Dott. A I;
udito l'Avvocato M F per procura alle liti S P;
udito l'Avvocato A C;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VIOLA Alfredo Pompeo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 16 gennaio 2007, la Corte d'appello di Bologna, riformando la decisione di primo grado, ha accolto la domanda di Giorgio Vecchi - che in data 10 dicembre 1993 aveva proposto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali domanda di ricongiunzione presso la stessa di oltre 18 anni di contributi versati all'INPS come dipendente - per ottenere la riduzione di quanto in proposito dovuto a titolo di interesse annuo composto per la rateazione del contributo di ricongiunzione, da determinare sulla base del tasso medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo riferito al periodo di dodici mesi terminati al 31 dicembre dell'anno precedente la domanda di rateizzazione (formulata dall'originario ricorrente entro sessanta giorni dalla lettera del 22 novembre 2000, con la quale la Cassa gli aveva comunicato l'ammontare degli oneri di ricongiunzione comprensivi degli interessi di possibile rateizzazione) anziché la domanda di ricongiunzione, come stabilito dalla Cassa. Per la cassazione di tale sentenza propone ora ricorso la Cassa, affidandolo a tre motivi, relativi, rispettivamente, alla violazione dell'art. 12 preleggi, comma 1, in relazione alla L. n. 45 del 1990, art. 2, comma 3, e art. 4, comma 2, alla illogicità manifesta e alla
contraddittorietà, sotto diversi profili, della motivazione della sentenza.
Resiste alle domande Giorgio Vecchi con rituale controricorso, depositando infine una memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso, i cui diversi motivi vanno esaminati congiuntamente in quanto investono sostanzialmente l'interpretazione data dalla sentenza impugnata alla legge in ordine al profilo rilevante in giudizio, è infondato.
La L. 5 marzo 1990, n. 45, contenente "Norme per la