Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2023, n. 20240

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/05/2023, n. 20240
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20240
Data del deposito : 12 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: TONGIC ELVIS nato a GUASTALLA il 25/11/1979 BULL SERGIO nato a LODI il 15/09/1967 avverso la sentenza del 20/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere A R;
lette le conclusioni del PG;

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha ridotto la pena e, per il resto, ha confermato la declaratoria di responsabilità di E T e S B in ordine al reato di furto aggravato loro ascritto in rubrica.

2. Avverso la sentenza hanno proposto distinti ricorsi per cassazione entrambi i difensori degli imputati.

3. L'avv. L C lamenta - in sintesi - quanto segue. I) Violazione di legge e vizio di motivazione, per avere ritenuto la responsabilità dei prevenuti in ordine al furto avvenuto nell'area di servizio "Sillaro Ovest" di Castel San Pietro sulla base della sola combinazione tra i contenuti delle intercettazioni telefoniche delle utenze in uso agli imputati e la geolocalizzazione delle utenze stesse, senza valutare la possibilità che il delitto corrisponda realmente a quello contestato. II) Violazione di legge nel calcolo della pena, in quanto il giudice avrebbe dovuto applicare la pena stabilita per il reato di furto mono aggravato, salvo poi aumentarla per la recidiva come previsto dall'art. 63, comma 4, cod. pen.

4. L'avv. E D C lamenta - in sintesi - quanto segue. I) Vizio di motivazione in ordine alla ritenuta corrispondenza tra l'importo sottratto alla persona offesa ed il provento del furto che sarebbe stato commesso dagli imputati, stante la discrepanza tra la somma di euro 3.000/3.150, provento del furto ammesso dagli imputati, e quella di 2.700 euro denunciata dalla persona offesa. II) Violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla mancata declaratoria di nullità della sentenza di primo grado, limitatamente alla parte concernente l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 99, comma 4, cod. pen. (recidiva specifica e reiterata), che non aveva formato oggetto di contestazione (era contestata la sola recidiva specifica). III) Vizio di motivazione in punto di rideterminazione della pena inflitta agli imputati.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.

6. I ricorsi proposti devono essere dichiarati inammissibili, secondo le considerazioni che seguono.
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi