Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2022, n. 26228

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2022, n. 26228
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26228
Data del deposito : 7 luglio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente

SENTENZA

Sul ricorso proposto da: F S, nato a Trentola Ducenta 1'01/08/1973, avverso la sentenza del 01/04/2021 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione della causa svolta dal consigliere G S;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale L C, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, in esito a giudizio abbreviato, confermava la sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Napoli il 21 maggio 2020 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di concorso in tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, quale mandante e beneficiario di una richiesta di pizzo ad un imprenditore ortofrutticolo del casertano, F P, veicolata dal correo V Enrico avvalendosi della forza di intimidazione del clan camorristico dei casalesi;
fatto avvenuto dal mese di aprile fino al mese di settembre del 2016. 2. Ricorre per cassazione F S, deducendo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La sentenza sarebbe illogica per avere attribuito rilevanza probatoria alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia O S, nonostante non contenessero indicazioni specifiche sulla persona del ricorrente e sul suo inserimento nel clan camorristico di riferimento, mentre le altre dichiarazioni accusatorie si sarebbero riferite ad epoca di oltre sei anni pregressa rispetto al fatto contestato. In ogni caso, le dichiarazioni di O sarebbero rimaste prive di riscontro e non sarebbe comunque emersa, al di là della collocazione criminale del ricorrente, la sussistenza di richieste di natura estorsiva connotate da metodo mafioso, non provate dalle intercettazioni utilizzate dalla Corte, che non conterrebbero riferimenti ai termini della richiesta in concreto rivolta alla persona offesa dal coimputato del ricorrente (V Enrico) e l'uso da parte di questi di espressioni intimidatorie. Non sarebbe stata provata la consegna di danaro da parte della vittima al V, né il fatto che questi avesse trasferito somme al ricorrente. A tutto concedere, le emergenze processuali avrebbero documentato una "chiara operazione di recupero crediti effettuata da V Enrico nei confronti dell'imprenditore F P per conto di F S" (fg. 8 del ricorso), così come aveva ritenuto il primo giudice;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso, mai esteriorizzato per quanto messo in evidenza nel precedente motivo;
3) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio, non essendosi tenuto conto delle gravi condizioni di salute del ricorrente.
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