Cass. civ., sez. III, sentenza 30/09/2008, n. 24332

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La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 cod. civ., così come stabilito dall'art. 162 cod. civ. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell'art. 555 cod. proc. civ., prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione, sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall'art. 2913 cod. civ., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, "ex" art. 2808 cod. civ., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 30/09/2008, n. 24332
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24332
Data del deposito : 30 settembre 2008
Fonte ufficiale :

Testo completo

24332-08-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE all'esecuzione. Pignora- bilità immobili. Fondo patrimoniale. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3037/04 VITTORIA Presidente Dott. Paolo CALABRESE Consigliere Dott. Donato TALEVI Rel. Consigliere Cron. 24332 Dott. Alberto 6260 - Consigliere Rep. Dott. L A S Ud. 28/05/08 Dott. Paolo D'AMICO Consigliere- ha pronunciato la seguente contributo unificato SENTENZA sul ricorso proposto da: SCELSA CELESTE FRANCO, D'ANTONIO CARMEN A, 17 elettivamente domiciliati a ROMA PIAZZA CAVOUR MASSIMO T, che li presso lo studio dell'avvocato difende unitamente all'avvocato L B B, giusta delega in atti;
ricorrenti

contro

BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOC. COOP. A R.L. (già Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero Soc. Coop. a r.l.), in persona del legale 2008 rappresentante avv. C F P, elettivamente 1089 domiciliato a ROMA VIA S GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato L F, che lo difende unitamente all'avvocato M C, giusta delega in atti;
controricorrente a avversO la sentenza n. 315/03 della Corte d'Appello di L'AQUILA, sezione civile, emessa 1'8/04/03, depositata il 20/05/03, R.G. 577/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/08 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito l'Avvocato Massimo T;
udito l'Avvocato Michele COSTA (per delega Avv. Luigi FLAUTI, depositata in udienza);
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Costantino FUCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue. "I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza del Tribunale di Lanciano oggetto di gravame: «Con ricorso depositato in data 9 aprile 1996 i coniugi S C e D'Antonio Carmen proponevano opposizione ai sensi dell'art. 615 secondo comma cpc all'esecuzione per espropriazione immobiliare iniziata nei loro confronti dalla banca Popolare di Verona con atto di pignoramento notificato il 16 ottobre 1993 sulla base di titolo esecutivo costituito da decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi dal presidente del tribunale di Verona in data 24 aprile 1993 e notificati in data 10 maggio 1993. A sostegno dell'opposizione i ricorrenti contestavano, ai sensi dell'art. 170 cpc, la pignorabilità dei beni immobili sottoposti ad esecuzione in quanto gli stessi, in comproprietà tra i due coniugi, erano confluiti nel fondo patrimoniale costituito con atto pubblico stipulato ai rogiti del notaio Binacchi in data 3 marzo 1993, registrato in data 9 marzo 1993 e trascritto in data 22 marzo 1993 ed i crediti azionati in via esecutiva non erano stati contratti per far fronte ai bisogni della famiglia. Chiedevano quindi che -previa sospensione dell'esecuzione - fossero dichiarate l'inespropriabilità dei beni immobili de quibus e la conseguente estinzione della intrapresa esecuzione immobiliare, nonché ordinata la cancellazione di ogni trascrizione pregiudizievole. Il G.E., a conclusione dell'udienza fissata per la comparizione delle parti davanti a sé (alla quale partecipava, oltre al creditore pignorante, anche la spa Banco di Napoli, nel frattempo intervenuta nella procedura esecutiva), emetteva ordinanza con la quale disponeva la sospensione dell'esecuzione promossa. La causa proseguiva quindi nel merito, previa iscrizione nel ruolo affari contenziosi, ed in tale fase si costituiva il 3 solo creditore pignorante Banca Popolare di Verona (avendo tra l'altro il creditore intervenuto Banco di Napoli rinunciato formalmente all'intervento in sede esecutiva), ribadendo quanto già osservato nella fase svoltasi davanti al giudice dell'esecuzione, e cioè che la costituzione di fondo patrimoniale dedotta a sostegno dell'opposizione non era opponibile nei propri confronti, in quanto tale convenzione matrimoniale, ancorché trascritta, non risultava essere stata annotata - nei modi previsti dall'art. 162 ultimo comma c.c. - a margine dell'atto di matrimonio, o comunque tale annotazione era stata eseguita in data successiva al 27 aprile 1993, nella quale essa banca aveva iscritto - in base ai decreti ingiuntivi emessi dal Presidente del Tribunale di Verona - ipoteca giudiziale sui medesimi beni poi sottoposti a pignoramento. Richiamata, quindi, la giurisprudenza di merito e di legittimità che aveva affermato la inopponibilità ai

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