Cass. civ., sez. III, sentenza 30/09/2008, n. 24332
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiMassime • 1
La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall'art. 167 cod. civ., così come stabilito dall'art. 162 cod. civ. per tutte le convenzioni matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l'esclusiva funzione di pubblicità notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle forme dell'art. 555 cod. proc. civ., prima dell'annotazione, la costituzione del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che intervengono nell'esecuzione, sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione del bene pignorato, prevista dall'art. 2913 cod. civ., che comprende non solo gli atti di alienazione in senso stretto, ma anche tutti gli atti di disposizione del patrimonio del debitore dai quali possa comunque derivare una sostanziale diminuzione della possibilità per il creditore pignorante o per i creditori intervenuti di soddisfarsi sui beni in questione. Allo stesso risultato si perviene quando il pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata iscritta precedentemente, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore il potere di espropriare il bene, "ex" art. 2808 cod. civ., con prevalenza rispetto ai vincoli successivi.
Sul provvedimento
Testo completo
24332-08-- REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Opposizione SEZIONE TERZA CIVILE all'esecuzione. Pignora- bilità immobili. Fondo patrimoniale. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3037/04 VITTORIA Presidente Dott. Paolo CALABRESE Consigliere Dott. Donato TALEVI Rel. Consigliere Cron. 24332 Dott. Alberto 6260 - Consigliere Rep. Dott. L A S Ud. 28/05/08 Dott. Paolo D'AMICO Consigliere- ha pronunciato la seguente contributo unificato SENTENZA sul ricorso proposto da: SCELSA CELESTE FRANCO, D'ANTONIO CARMEN A, 17 elettivamente domiciliati a ROMA PIAZZA CAVOUR MASSIMO T, che li presso lo studio dell'avvocato difende unitamente all'avvocato L B B, giusta delega in atti; ricorrenti contro BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SOC. COOP. A R.L. (già Banca Popolare di Verona - Banco S. Geminiano e S. Prospero Soc. Coop. a r.l.), in persona del legale 2008 rappresentante avv. C F P, elettivamente 1089 domiciliato a ROMA VIA S GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato L F, che lo difende unitamente all'avvocato M C, giusta delega in atti; controricorrente a avversO la sentenza n. 315/03 della Corte d'Appello di L'AQUILA, sezione civile, emessa 1'8/04/03, depositata il 20/05/03, R.G. 577/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/05/08 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI; udito l'Avvocato Massimo T; udito l'Avvocato Michele COSTA (per delega Avv. Luigi FLAUTI, depositata in udienza); udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Costantino FUCCI, che ha concluso per il rigetto del ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nell'impugnata decisione lo svolgimento del processo è esposto come segue. "I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza del Tribunale di Lanciano oggetto di gravame: «Con ricorso depositato in data 9 aprile 1996 i coniugi S C e D'Antonio Carmen proponevano opposizione ai sensi dell'art. 615 secondo comma cpc all'esecuzione per espropriazione immobiliare iniziata nei loro confronti dalla banca Popolare di Verona con atto di pignoramento notificato il 16 ottobre 1993 sulla base di titolo esecutivo costituito da decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi emessi dal presidente del tribunale di Verona in data 24 aprile 1993 e notificati in data 10 maggio 1993. A sostegno dell'opposizione i ricorrenti contestavano, ai sensi dell'art. 170 cpc, la pignorabilità dei beni immobili sottoposti ad esecuzione in quanto gli stessi, in comproprietà tra i due coniugi, erano confluiti nel fondo patrimoniale costituito con atto pubblico stipulato ai rogiti del notaio Binacchi in data 3 marzo 1993, registrato in data 9 marzo 1993 e trascritto in data 22 marzo 1993 ed i crediti azionati in via esecutiva non erano stati contratti per far fronte ai bisogni della famiglia. Chiedevano quindi che -previa sospensione dell'esecuzione - fossero dichiarate l'inespropriabilità dei beni immobili de quibus e la conseguente estinzione della intrapresa esecuzione immobiliare, nonché ordinata la cancellazione di ogni trascrizione pregiudizievole. Il G.E., a conclusione dell'udienza fissata per la comparizione delle parti davanti a sé (alla quale partecipava, oltre al creditore pignorante, anche la spa Banco di Napoli, nel frattempo intervenuta nella procedura esecutiva), emetteva ordinanza con la quale disponeva la sospensione dell'esecuzione promossa. La causa proseguiva quindi nel merito, previa iscrizione nel ruolo affari contenziosi, ed in tale fase si costituiva il 3 solo creditore pignorante Banca Popolare di Verona (avendo tra l'altro il creditore intervenuto Banco di Napoli rinunciato formalmente all'intervento in sede esecutiva), ribadendo quanto già osservato nella fase svoltasi davanti al giudice dell'esecuzione, e cioè che la costituzione di fondo patrimoniale dedotta a sostegno dell'opposizione non era opponibile nei propri confronti, in quanto tale convenzione matrimoniale, ancorché trascritta, non risultava essere stata annotata - nei modi previsti dall'art. 162 ultimo comma c.c. - a margine dell'atto di matrimonio, o comunque tale annotazione era stata eseguita in data successiva al 27 aprile 1993, nella quale essa banca aveva iscritto - in base ai decreti ingiuntivi emessi dal Presidente del Tribunale di Verona - ipoteca giudiziale sui medesimi beni poi sottoposti a pignoramento. Richiamata, quindi, la giurisprudenza di merito e di legittimità che aveva affermato la inopponibilità ai terzi delle convenzioni matrimoniali non annotate ex art. 162 cc, qualificando come mera pubblicità - notizia quella conseguente alla trascrizione dei medesimi atti ex art. 2647 cc, chiedeva il rigetto dell'opposizione. Istruita esclusivamente con produzioni documentali, la causa - dopo diversi rinvii, finalizzati a conseguire l'acquisizione di copia integrale dell'atto di matrimonio relativo agli attori, e dopo la sostituzione del giudice istruttore - perveniva all'udienza del 12 febbraio 1999, nella quale, precisate dalle parti costituite le conclusioni come in epigrafe trascritte, veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge per lo cambio degli scritti conclusionali.>>. Con sentenza in data 11.6.1999 il Tribunale di Lanciano ha rigettato l'opposizione dichiarando compensate le spese di lite. Avverso tale sentenza S C e D'Antonio Carmen hanno proposto appello chiedendone la riforma con conseguente accoglimento dell'opposizione all'esecuzione. Instauratosi il contraddittorio, si é costituita in giudizio la Banca Popolare di Verona- 4 Banco S. Geminiano e S. Prospero soc. coop. Di credito a r.l. la quale ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello ed ha proposto appello incidentale contro il capo della sentenza che ha compensato le spese processuali. Nella contumacia della s.p.a. Banco di Napoli, sulle conclusioni formulate dalle parti - in epigrafe trascritte - la causa è stata ritenuta in decisione nella udienza del 10.12.2002, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi". Con sentenza 8.4 - 20.5.2003 la Corte di Appello di L'Aquila decideva come segue: 66 definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da S C e D'Antonio Carmen avverso la sentenza del Tribunale di lanciano in data 11.6.1999 e, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla banca appellata, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna gli appellanti in solido a rimborsare all'appellata le spese processuali del doppio grado del giudizio che liquida in complessivi euro 4.000,00, di cui euro 500,00 per esborsi e euro 1.500,00 per diritti, quanto al primo grado, e in complessivi euro 3.500,00, di cui euro 498,11 per esborsi e euro 1.041,14 per diritti quanto al presente grado del giudizio". Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione Scelsa Celeste Franco e D'Antonio Carmen Antonia. Ha resistito con controricorso il BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA soc. coop. a r.l. (già Banca Popolare di verona - Banco S. Gemignano e S. Prospero Soc. Coop. a r.l.) Entrambe le parti hanno depositato memoria. Con provvedimento 24.1.2008 questa Corte ha disposto il rinvio alla pubblica udienza (ex art. 375 c.p.c.). MOTIVI DELLA DECISIONE Va rilevato anzitutto che le notifica del ricorso deve ritenersi tempestiva in 5 quanto il computo in questione va effettuato in relazione alla data (19.1.2004; emergente dal timbro e dalla scritta a mano sulla prima facciata e dal timbro sull'ultima del ricorso) in cui è stata effettuata la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica. I motivi di ricorso vanno esaminati insieme in quanto connessi. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano "VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2647 C.C.,163,167 C.C. E 162 C.C. IN RELAZIONE ALL'ART.360 N.3 C.P.C." esponendo doglianze che vanno sintetizzate come segue. La costituzione del fondo patrimoniale ex art. 167 C.C., andrebbe ricompresa, secondo la Corte, tra le convenzioni matrimoniali e pertanto soggetta alle disposizioni dell'art. 162 C.C. che, per l'opponibilità ai terzi del vincolo, impone l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, degradando la trascrizione del vincolo per gli immobili prevista dall'art. 2647 C.C. a semplice pubblicità-notizia;ne conseguirebbe che la sola trascrizione sarebbe inopponibile ai terzi creditori (Cass.