Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/1999, n. 7209

CASS
Sentenza
9 luglio 1999
0
0
05:06:40
CASS
Sentenza
9 luglio 1999

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Massime • 1

Anche nel rito del lavoro la mancata ottemperanza all' ordine di rinnovo della notifica del ricorso introduttivo, disposta ai sensi dell' art. 421, primo comma, cod. proc. civ. determina l' estinzione del processo ai sensi dell' art. 307 terzo comma cod. proc. civ. ancorché il giudice non abbia assegnato un termine, necessariamente perentorio, per la notifica, in tal caso dovendosi ritenere implicitamente stabilito in misura tale da garantire, con riguardo all' udienza fissata, il rispetto del termine dilatorio di cui all' art. 415, quinto comma cod. proc. civ.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 09/07/1999, n. 7209
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7209
Data del deposito : 9 luglio 1999
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio IANNOTTA - Presidente -
Dott. Francesco SABATINI - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UÈ SE, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato BARTOLOMEO MURANA, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro
CERTA VITO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 137/96 del Tribunale di TRAPANI, emessa il 7/3/95;
depositata il 15/03/96;
RG.10/96;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/04/99 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per l'accoglimento del 1^ motivo e l'assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al pretore depositato in data 6.6.1991 VI RT, conduttore in Trapani dall'1.3.1987 al 30.11.1990, al canone di L. 350.000 mensili, di un appartamento ad uso di abitazione di proprietà di US GI, agì in ripetizione delle somme versate in eccesso rispetto al canone legalmente dovuto. Il tentativo di conciliazione, richiesto con domanda del 19.10.1990, aveva avuto esito negativo per l'assenza del locatore all'udienza del 9.1.1991. Con decreto del 10.6.1991 l'adito pretore di Trapani fissò per la comparizione delle parti l'udienza del 10.7.1991, nella quale dichiarò la contumacia del convenuto e dispose consulenza tecnica. Alla successiva udienza del 13.11.1991, rilevato che tra la data della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto e quella fissata per la comparizione non era intercorso il termine minimo di trenta giorni, fissò per la comparizione delle parti la nuova udienza del 22.1.1992, disponendo la rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo e del verbale dell'udienza del 13.11.1991 senza fissare alcun termine.
Analogo provvedimento assunse all'udienza del 22.1.1992 su istanza del procuratore del ricorrente, il quale aveva rappresentato di non aver provveduto all'incombenza per mero disguido. Alla successiva udienza del 25.3.1992, in esito a tempestiva notifica, si costituì il locatore chiedendo, in via principale, che fosse dichiarata la nullità dell'intero giudizio per la nullità della vocatio in jus, non sanata nei termini di cui all'art. 291 c.p.c., ovvero che fosse dichiarata l'estinzione del procedimento ai sensi degli artt. 291 e 307 c.p.c. a seguito dell'inottemperanza da parte del ricorrente all'ordine di rinnovazione della notifica disposto con l'ordinanza del 13.11.1991. In via subordinata chiese che la domanda fosse dichiarata inammissibile in quanto proposta oltre il termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile, stabilito dall'art. 79 della legge n. 392 del 1978. In via ulteriormente gradata domandò che l'eventuale credito del conduttore fosse compensato col proprio relativo all'ultima trimestralità del canone (non versato dal conduttore, che aveva rilasciato l'immobile con tre mesi di anticipo) e agli oneri condominiali, ammontanti a L. 219.170.
Con sentenza del 30.10.1995 il pretore disattese le eccezioni preliminari e quella di compensazione e condannò il locatore GI a restituire al RT la complessiva somma di L. 4.228.300, oltre agli interessi dalle singole scadenze.
Con sentenza n. 137 del 1996 il tribunale di Trapani ha rigettato l'appello del GI, cui aveva resistito il RT, osservando, per quanto in questa sede ancora rileva:
che il vizio dell'atto di evocazione in giudizio era stato sanato con la notifica successivamente effettuata in diretta applicazione dell'art. 162, comma 1, c.p.c. (e non già dell'art.291, comma 1, c.p.c.), sicché, non vertendosi in ipotesi di mancato rispetto di un termine perentorio, neppure poteva invocarsi l'effetto estintivo di cui all'art. 307, terzo comma, c.p.c. a seguito della mancata rinnovazione della notifica disposta con ordinanza del 13.11.1991;

che il termine di cui all'art. 79 della l. n. 392 del 1978 era stato rispettato, essendo stata la domanda di conciliazione, che costituisce momento dell'unico

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi