Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 25/05/2021, n. 14385
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Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso 20792-2016 proposto d2: COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P,A. (già ALITALIA COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PO 25-B, presso lo studio degli avvocati R P e M S, che 2020 la rappresentano e difendono;
2780
- ricorrente -
contro
FRICCHIONE ANDREA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANA LARATTA, FRANCESCA VERDURA;
controricorrente - avverso la sentenza n. 230/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/03/2016 R.G.N. 66/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. P N D T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto;
udito l'Avvocato SANTORI MAURIZIO;
udito l'Avvocato FRANCESCA VERDURA. R.G. 20792/2016 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 230/2016, pubblicata il 16 marzo 2016, la Corte di appello di Milano ' ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale della medesima sede, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti in data 28/5/2010 e 12/11/2010 stipulati da A F e da Alitalia - Compagnia Aerea Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 368/2001 e dichiarato, con le pronunce conseguenti, la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 30/5/2010. 1.1. La Corte ha, in primo luogo, ritenuto infondata l'eccezione di decadenza ex art. 32, comma 1-bis, I. n. 183/2010 proposta da Alitalia CAI S.p.A., affermando l'applicabilità della norma a tutte le fattispecie previste dall'art. 32 e non solo ai licenziamenti.
1.2. Nell'esaminare, quindi, il gravame della società nel merito, ha ritenuto la inidoneità delle deduzioni istruttorie dalla medesima svolte in ordine al rispetto del limite del 15% stabilito dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 368/2001, non rilevando a tal fine il dato relativo _al personale in forza "mese per mese" quale indicato nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e nella documentazione prodotta, nonché oggetto di richiesta di prova testimoniale.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (già Alitalia CAI S.p.A.) con tre motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso.
3. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
4. La causa, già chiamata all'adunanza camerale del 16 aprile 2019, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 I. n. 183/2010, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto tempestiva l'impugnazione dei contratti a termine stipulati il 28/5/2010 (con decorrenza dal 30/5 al 31/10/2010) e il 12/11/2010 (con decorrenza dal 12/11/2010 all'11/3/2011), a mezzo di lettera raccomandata spedita in data 15/12/2011. 2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e
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- ricorrente -
contro
FRICCHIONE ANDREA, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati TIZIANA LARATTA, FRANCESCA VERDURA;
controricorrente - avverso la sentenza n. 230/2016 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 16/03/2016 R.G.N. 66/2014;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/2020 dal Consigliere Dott. P N D T;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. A C che ha concluso per l'inammissibilità in subordine rigetto;
udito l'Avvocato SANTORI MAURIZIO;
udito l'Avvocato FRANCESCA VERDURA. R.G. 20792/2016 Fatti di causa 1. Con sentenza n. 230/2016, pubblicata il 16 marzo 2016, la Corte di appello di Milano ' ha confermato la sentenza di primo grado del Tribunale della medesima sede, che aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti in data 28/5/2010 e 12/11/2010 stipulati da A F e da Alitalia - Compagnia Aerea Italiana ai sensi dell'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 368/2001 e dichiarato, con le pronunce conseguenti, la sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a decorrere dal 30/5/2010. 1.1. La Corte ha, in primo luogo, ritenuto infondata l'eccezione di decadenza ex art. 32, comma 1-bis, I. n. 183/2010 proposta da Alitalia CAI S.p.A., affermando l'applicabilità della norma a tutte le fattispecie previste dall'art. 32 e non solo ai licenziamenti.
1.2. Nell'esaminare, quindi, il gravame della società nel merito, ha ritenuto la inidoneità delle deduzioni istruttorie dalla medesima svolte in ordine al rispetto del limite del 15% stabilito dall'art. 2, comma 1, d.lgs. n. 368/2001, non rilevando a tal fine il dato relativo _al personale in forza "mese per mese" quale indicato nella memoria di costituzione nel giudizio di primo grado e nella documentazione prodotta, nonché oggetto di richiesta di prova testimoniale.
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso la Compagnia Aerea Italiana S.p.A. (già Alitalia CAI S.p.A.) con tre motivi, cui ha resistito la lavoratrice con controricorso.
3. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.
4. La causa, già chiamata all'adunanza camerale del 16 aprile 2019, è stata rinviata a nuovo ruolo per la trattazione in pubblica udienza. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 32 I. n. 183/2010, nonché violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 delle Disposizioni sulla legge in generale, per avere la Corte di appello erroneamente ritenuto tempestiva l'impugnazione dei contratti a termine stipulati il 28/5/2010 (con decorrenza dal 30/5 al 31/10/2010) e il 12/11/2010 (con decorrenza dal 12/11/2010 all'11/3/2011), a mezzo di lettera raccomandata spedita in data 15/12/2011. 2. Con il secondo motivo viene dedotta la violazione e
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