Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/02/2018, n. 3751
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In tema di omesso versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, l'art. 1, comma 8 bis, del d.l. n. 688 del 1985, conv. con modif. nella l. n. 11 del 1986, si interpreta nel senso che, nei confronti dei soggetti che alla data del 31 dicembre 1985 erano parte in procedimenti amministrativi o giudiziari in materia previdenziale o assistenziale, il termine per adempiere al versamento dei contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985 deve essere fissato dall'istituto previdenziale successivamente alla definizione della vertenza; trascorso tale termine, trova applicazione la disposizione di cui al comma 4 del medesimo articolo, che subordina il beneficio dell'esonero dalla somma aggiuntiva non solo alla presentazione della tempestiva domanda di rateazione ma anche al rispetto delle ulteriori condizioni ivi previste.
Sul provvedimento
Testo completo
AULA 'B' 15 FEB. 2018 03751/1 8 E T I R I D E T Oggetto N E REPUBBLICA ITALIANA S E . U O IN NOME DEL POPOLO ITALIANO B E T N E S LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE E R.G.N. 10060/2012 - E N O I Z Cron. 3751 SEZIONE LAVORO A R T S I G E R Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. E T N E S E Presidente - Ud. 04/07/2017Dott. GIOVANNI MAMMONE Consigliere PU Dott. ENRICA D'AO Consigliere Dott. U B - Consigliere Dott. ROBERTO RIVERSO Rel. Consigliere Dott. R M - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 10060-2012 proposto da: дит I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale Società di mandatario della S.C.C.I. S.P.A. 05870001004, Cartolarizzazione Crediti I.N.P.S. C. F. domiciliato in ROMA, VIA CESAREelettivamente 2017 BECCARIA 29, l'Avvocatura Centrale presso 3047 dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;
ricorrente nonchè contro 00957670151, MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. C.F. EQUITALIA NORD S.P.A., già EQUITALIA ESATRI S.P.A.;
- intimati -
Nonché da: 00957670151, in MILANO ASSICURAZIONI S.P.A. C.F. persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO NICOLETTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ROBERTO GABBA, giusta delega in atti;
controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. - 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. Società di Cartolarizzazione Crediti I.N.P.S. C.F. 05870001004, domiciliato in ROMA, VIA CESAREelettivamente BECCARIA 291 presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati ANO SGROI, CARLA D'ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale nonchè
contro
EQUITALIA NORD S.P.A.;
- intimata avverso la sentenza n. 244/2011 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 14/04/2011 R.G.N. 1610/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per assorbito il rigetto del ricorso principale, l'incidentale condizionato;
ud to 'C a to salinio Conta;
qu udito l'Avvocato NICOLETTI ALESSANDRO. Rgn 10060/2012 INPS c/Milano Assicurazioni s.p.a. Milano Assicurazioni s.p.a. cf Equitalia Nord s.p.a. + 1 Udienza 4 luglio 2017 FATTI DI CAUSA 1. La Corte di appello di Milano, con la sentenza in epigrafe indicata, ritenuta tempestiva l'opposizione, qualificata come opposizione all'esecuzione, proposta dalla Milano Assicurazione s.p.a. avverso la cartella esattoriale, notificata in data 20 marzo 2006, per il pagamento della somma di euro 793.898,14 a titolo di somme aggiuntive per ritardato pagamento di contributi previdenziali, ha rigettato il gravame principale svolto dall'INPS e quello incidentale proposto dalla società in tema di regolazione delle spese di lite.
2. Per la Corte territoriale, trattandosi, nella vicenda in esame, di obbligazione contributiva anteriore al 31 dicembre 1985 (relativa al periodo 1° gennaio 1973 31 gennaio 1985), riconosciuta, in via giudiziale, con sentenza della - Corte di cassazione n.4385 del 1998, l'INPS, all'esito della domanda della società (in data 28 febbraio 2000) di rateazione dei contributi omessi e contestuale richiesta di esenzione dalle somme aggiuntive alla stregua della legge n. 11 del 1986 art. 1, commi 4 e 8-bis (recte, del d.l.n. n.688 del 1985,convertito in legge n.11 del 1986), avrebbe dovuto conformare alle predette prescrizioni il regime delle sanzioni, tenuto conto del beneficio dell'esenzione, non derogato dal regime sanzionatorio, in ipotesi di mancato pagamento dei contributi, modificato con legge n.48 del 1988, poi con legge n.662 del 1996, e tenuto conto della sospensione del termine, di cui al citato comma 8-bis, nei confronti dei soggetti, come la società assicuratrice, parte in procedimenti giudiziali e amministrativi in materia previdenziale, alla data del 31 dicembre 1985, nei confronti dei quali, successivamente alla conclusione della vertenza, l'INPS avrebbe dovuto fissare il termine per il versamento dei contributi dovuti fino al 31 dicembre 1985, trascorso il quale avrebbe avuto applicazione il comma 4 dell'art. 1. 3. Ricorre l'INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., con ricorso affidato ad un unico motivo, cui ha resistito la Milano Assicurazione 1 R M estensore s.p.a., ora UNIPOLSAI ASSICURAZIONI s.p.a., quale incorporante Unipol Assicurazioni s.p.a., Compagnia di Assicurazioni di Milano s.p.a. e Milano Assicurazione s.p.a. e ha proposto ricorso incidentale condizionato cui ha resistito, con controricorso, l'INPS.
4. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
5. Equitalia Nord s.p.a. è rimasta intimata. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il ricorso principale l'INPS, deducendo violazione degli artt. 1, commi 4,3 e 8-bis del d.l. n.688 del 1985, convertito, con modificazioni, in legge n.11 del 1986, dell'art. 4, comma 6, d.l. 30 dicembre 1987, n.536, convertito, con modificazioni, nella legge n.48 del 1988, e dell'art. 2697 cod.civ., si duole che la Corte territoriale, pur dando atto dell'incontrovertibilità della pretesa dell'ente a sanzioni aggiuntive per il ritardato pagamento dei contributi, inerenti al periodo 1° gennaio 1973 - gennaio 1985, versati soltanto dopo il passaggio in giudicato della sentenza della Corte di legittimità, n.4385 del 1998, che aveva accertato il diritto dell'ente alla riscossione, ha tuttavia ritenuto applicabile, al caso di specie, la disciplina in tema di computo delle sanzioni prevista dalla legge n.11 del 1986 anziché quella di cui alla legge n. 48 del 1988, risultando in tal modo violato il disposto dell'art. 4, comma 6, della predetta legge n.48 in ordine al regime sanzionatorio dei contributi precedenti la sua data di entrata in vigore.
7. In sintesi, ad avviso dell'ente previdenziale, alla data di entrata in vigore della legge n.11 del 1986 non risultavano pagate, neppure in parte, le somme aggiuntive, circostanza costituente il