Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/04/2020, n. 08237

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 28/04/2020, n. 08237
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 08237
Data del deposito : 28 aprile 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 8766-2019 per regolamento di giurisdizione proposto d'ufficio dal: TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, con ordinanza n. 1348/2019 depositata 18/03/2019 nella causa tra: COLANTUONI TERESA, COLANTUONI SALVATORE, COLANTUONI ANNA, COLANTUONI FORTUNATA;
- ricorrenti non costituitisi in questa fase -

contro

COMUNE DI ERCOLANO;
- resistente non costituitosi in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/11/2019 dal Consigliere A C;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale IMMACOLATA ZENO, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario. RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE I sigg. S, A, F e T C convennero il Comune di Ercolano davanti al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, esponendo, in sintesi, quanto segue: il 12 aprile 1999 essi avevano stipulato con il Comune di Ercolano un contratto costitutivo di servitù su un fondo di loro proprietà per il passaggio di una fognatura al servizio del comprensorio

PEEP

Cupa Patacca;
nel corso dei lavori di realizzazione di detta fognatura, un tratto di quest'ultima venne collocato in un'area non contemplata nel suddetto contratto costitutivo di servitù e, precisamente, nell'appezzamento antistante il fabbricato di loro proprietà catastalmente identificato come particella n. 66 del foglio 1 del Comune di Ercolano;
in relazione alla parte di opera pubblica realizzata sull'area non gravata da servitù il Comune aveva proceduto in via di fatto, non riconoscendo alcun indennizzo e, addirittura, contestando il diritto di proprietà degli attori. Gli attori chiedevano quindi al Tribunale di Napoli di accertare il loro diritto di proprietà sullo spazio antistante e la strada di accesso al loro fabbricato, di condannare l'Amministrazione municipale al pagamento del risarcimento del danno, ovvero di un indennizzo per la cosl:ituzione di servitù coattiva, e, infine, di condannare la stessa Amministrazione al risarcimento del danno conseguito alla lesione cagionata dall'esecuzione dei lavori ad un muro, di cinta e sostegno, di proprietà degli attori. Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 327 dell'1.6.2011, declinava la propria giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 1:33, comma 1, lettere f) e g), del codice del processo amministrativo. Secondo il Tribunale partenopeo la Ric. 2019 n. 08766 sez. SU - ud. 05-11-2019 -2- causa petendi della domanda dei sigg. C si identificherebbe in un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione connesso all'esercizio del potere amministrativo di cura del pubblico interesse. Gli attori riassumevano la causa davanti al
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