Cass. pen., sez. II, sentenza 07/06/2023, n. 24506
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: G M nato a PMO il 16/07/1993 avverso la sentenza del 18/02/2022 della CORTE APPELLO di PMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal Consigliere DONATO D'AURIA;udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore A V, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. udito il difensore L'avvocato T G del foro di PMO in difesa di G M si riporta ai motivi di ricorso e insiste per l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Palermo con sentenza del 18/2/2022 confermava la sentenza pronunciata dal Tribunale di Palermo in data 24(3/2021, che aveva condannato M G per i reati di cui agli artt. 337 e 648 cod. pen. alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro settecento di multa. 2. L'imputato, a mezzo del difensore, ha interposto ricorso per cassazione, deducendo con il primo motivo la violazione di legge ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. B) e E), cod. proc. pen. in relazione alla erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli arttn 62 n. 4 e 648 cod. pen., nonché per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Rileva, in particolare, come la Corte di appello di Palermo abbia ritenuto la responsabilità del G per il reato di ricettazione in mancanza della prova certa dell'acquisto o della ricezione da parte dell'imputato dell'auto di provenienza furtiva, non potendosi escludere ipotesi alternative, quali la commissione del furto da parte dello stesso imputato o il rinvenimento del bene in stato di abbandono o ancora il prestito del bene da terzi senza conoscerne la provenienza delittuosa;anzi, il breve lasso temporale intercorso tra la denunzia del furto ed il rinvenimento dell'autovettura nel possesso dell'imputato (avvenuti nello stesso giorno) rende più probabile, anche se non incontrovertibile, che il G sia l'autore del furto. A ciò si aggiunga che non può escludersi che ci siano stati più trasferimenti illeciti del bene, con la conseguenza che sarebbe ipotizzabile la ricettazione di un bene già ricettato, ipotesi questa non prevista dalla legge. Evidenzia, altresì, che la denunciata carenza probatoria si riflette anche sull'elemento soggettivo del reato, atteso che dall'unica circostanza provata, vale a dire che il G fosse a bordo dell'auto oggetto della presunta ricettazione, non può farsi discendere la consapevolezza della provenienza furtiva del bene, nemmeno in termini di dolo eventuale. Sotto altro profilo, censura il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. e di quella prevista dall'art. 62 n. 4 cod. pen. Sul primo aspetto, evidenzia che, mentre il giudice di prime cure aveva negato la ricorrenza della ipotesi attenuata prevista dal secondo comma dell'art. 648 cod. peri, in considerazione delle modalità rocambolesche della condotta criminosa, non negando l'esiguità del valore del bene e di conseguenza del danno cagionato alla persona offesa, derivante anche dalla riconsegna del bene al legittimo proprietario, la Corte territoriale non ha riconosciuto la circostanza attenuante in discorso in ragione della natura del bene e del suo intrinseco valore, dunque, «in aperta violazione del principio di muta integrazione tra sentenze», che avrebbe richiesto una motivazione rafforzata. In merito al secondo aspetto, rileva che i giudici di appello non hanno valutato gli altri elementi richiesti dall'art. 62 n. 4 cod. pen. per escludere il riconoscimento della circostanza attenuante. In particolare, non è dato comprendere come il primo giudice abbia potuto fondare l'esclusione della attenuante sulle modalità rocambolesche della fuga, sol c:he si consideri che trattasi di elemento successivo alla ricettazione, che si era già perfezionata;né risulta corretta sul punto la motivazione della sentenza impugnata, atteso che non considera l'esiguo valore del bene, né la circostanza relativa al tempo di effettiva privazione del bene, poi restituito al legittimo proprietario.
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