Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2023, n. 20171
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CI UE nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/04/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere EVA TOSCANI;
lette le conclusioni del PG, Gianluigi Pratola, che ha chiesto il rigetto del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza in preambolo, la Corte di appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza proposta nell'interesse di LE IT - detenuto in espiazione della pena di otto anni di reclusione, come da provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Napoli il 17 dicembre 2021 --- intesa a ottenere il computo a titolo di fungibilità della pena di tutto il periodo da lui presofferto per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. .n. 309 del 1990 in relazione alla pena inflittagli per il delitto di cui all'art. 416-bis cod. pen. Segnatamente, essendogli stata riconosciuta, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, in data 15 novembre 2021, la continuazione tra i reati commessi rispettivamente, da luglio 2009 con permanenza (art. 416- bis c.p.) e il 28 agosto 2012 (art. 73, comma 5, dpr n. 309 del 1990), IT chiedeva che fosse rideterminato il cumulo materiale delle pene da eseguire, con integrale detrazione della custodia cautelare sofferta dal 28 agosto 2012 al 17 giugno 2014 per effetto della riduzione di pena conseguente all'avvenuta applicazione della continuazione. A ragione della decisione, la Corte territoriale - escluso che la cessazione della permanenza del reato associativo potesse farsi coincidere con l'arresto dell'istante per il reato detenzione a fine di spaccio di stupefacenti - rilevava che la custodia cautelare da considerarsi sofferta sine titulo era stata espiata anteriormente alla cessazione della permanenza del reato associativo per il quale era in corso l'esecuzione e, pertanto, non potesse essere detratta dalla pena da scontare per quest'ultimo, ostandovi il divieto di cui all'art. 657, comma 4, cod. proc. pen. Quanto, poi, alle ulteriori deduzioni formulate nell' "istanza di sollecito" in data 20 aprile 2022 - con la quale la