Cass. civ., sez. III, ordinanza 01/03/2023, n. 06145

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 01/03/2023, n. 06145
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 06145
Data del deposito : 1 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31247/2020R.G., proposto da M N;
elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana n.32, presso lo Studio dell’Avvocato Giuseppe Fischioni;
rappresentata e difesa dall’Avvocato Gerlando Giaccone ( ), in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di SA.VA.M s.a.s ., in persona del legale rappresentante pro tempore ;
elettivamente domiciliata in Roma, L argo G oldoni n.47, presso lo Studio dell’Avvocato N icolò E ttore Z ito;
rappresentata e difesa dall’Avvocato F rancesco P e G a ( ) , in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato al controricorso;
-controricorrente- A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. De S E S P S est. avverso la sentenza n. 1400/2020 della CORTE d’APPELLO di P, depositata il 23 settembre2020 e notificata in pari data;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023 dal Consigliere Relatore, P.

FATTI DI CAUSA

Con decreto ingiuntivo notificato il giorno 11 marzo 2005 , il Tribunale di Palermo ingiunse al Condominio di Via Alloro n.76 di pagare alla SA.VA.M s.a.s. la somma di Euro 76.206,01, oltre interessi, a titolo di saldo del corrispettivo per l’esecuzione di lavori di ristrutturazione dell’edificio condominiale. Con successivo atto del 30 aprile 2005 il Condominio cedette alla SA.VA.M s.a.s. i crediti da esso vantati nei confronti di singoli condòmini per i contributi dovuti per ipredetti lavori condominiali;
nella cessione sarebbe statocompreso il credito vantato dal C ondominio nei confronti della condomina M N, per la somma di Euro 22.612,74. Con lo stesso atto la SA.VA.M s.a.s. dichiarò di rinunciareal decreto ingiuntivo notificato il precedente 11 marzo. Nel 2011 la SA.VA.M s.a.s. notificò a M N , unitamente al decreto ingiuntivo del 2005, un atto di precetto con cui le intimava il pagamento della predetta somma;con successivo pignoramento iniziò, dunque, l’esecuzione immobiliare sull’ appartamento della debitrice , situato nel condominio di Via Alloro n.76. M N propose opposizione all’esecuzione, deducendo, da un lato, l’inesistenza di un titolo valido ai fini dell’esecuzione forzata e, dall’altro, l’inesistenza del credito asseritamente vantato dal Condominio nei suoi confronti e oggetto di cessione;sotto tale specifico aspetto,evidenziò che questo credito, già sub i udice al momento della cessione del 30 aprile 2005 (per avere ellaopposto il decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti dal C ondominio nel 2002) , era stat o A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. De S E S P S est. accertato come inesistente nel 2008, con la sentenza emessa a definizione del giudizio di opposizione , con cui non solo era stato revocato il decreto ingiuntivo, ma, inaccoglimento della sua domanda riconvenzionale, il C ondominio era stato persino condannato al risarcimento del danno. L’opposizione fu accolta, con sentenza 6marzo 2017, n. 1259, dal Tribunale di Palermo, il quale evidenziò che la somma precettata (Euro 22.612,74) costituiva l’oggetto del credito ceduto dal Condominio alla SA.VA.M s.a.s, sicché doveva ritenersi che a fondamento dell’esecuzione forzata fosse stato posto, non già il decreto ingiuntivo portante il credito già vantato dall’impresa verso il Condominio (indi, pro quota, verso i singoli condòmini), ma piuttosto il contratto di cessione con cui erano stati acquistati i crediti vantati dal primo nei confronti dei secondi. La decisione del Tribunale è stata integralmente riformata dalla Corte d’appellodi Palermo, la quale, con sentenza 23 settembre 2020, n.1400, in accoglimento dell’impugnazione proposta dalla SA . VA . M s.a.s., ha rigettatol’opposizione proposta da M N, sulla base dei seguenti rilievi: I- i n pr i mo luogo , la cessione del credito del 30 aprile 2005 era stata fatta in luogo dell’adempimento, ai sensi dell’art.1198 cod. civ., sicchél’estinzione dell’obbligazione del Condominio verso la SA . VA . M s.a.s.presupponeva la riscossione del credito presso i debitori ceduti;
II-in secondo luogo, la contestuale rinuncia della SA.VA.M s.a.s. a portare ad esecuzione il decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del Condominio (ma azionabile anche verso i singoli cond ò mini) aveva efficaciaesclusivamente nei confronti della controparte contrattuale ;
III– in te rzo luogo, l’azione esecutiva pro mossa dalla SA . VA . M s.a.s.

contro

M N per l’importo corrisponde n te al la quota millesimaledi pertinenza dell’opponente, essendo stata preceduta dalla A.C.10.01.2023 N. R.G. 31247/2020 Pres. De S E S P S est. notificazione del decreto ingiuntivo unitamente al precetto , doveva ritenersi fondata, non sul contratto di cessione, menzionato nel precetto ai solifini della ricostruzione storica, bensì proprio sul decreto ingiuntivo, titolo emesso nei confronti del Condominio per debiti contratti nell’interesse dei cond ò mini e pertanto utilizzabile anche contro di loro.

4. Avverso la sentenza della Corte palermitana M N proponericorso per cassazione sulla base di due motivi. Rispondecon controricorso la SA.VA.M s.a.s.. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte. Non sono state depositate memorie di parte.
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