Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/04/2022, n. 12411
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Testo completo
ato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 15565/2020 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato. – ricorrente –
contro
SOC. ROMA TPL, elettivamente domiciliata in Roma Via Ovidio n. 32 presso lo studio Massimo M & Associati, rappresentata e difesa dall’avvocato M M. – controricorrente– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7152/02/19, depositata il 20/12/2019 e notificata il 18/02/2020. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 15565/2020 Numero sezionale 198/2022 Numero di raccolta generale 12411/2022 Data pubblicazione 15/04/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 febbraio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere dott. M Caldi;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Roma TPL s.c.ar.l., svolgente attività di trasporto pubblico locale di persone, impugnò l’avviso di accertamento, di cui all’anno d’imposta 2013, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva diconosciuto l’applicabilità alla contribuente dell’agevolazione consistente nella deduzione del c.d. cuneo fiscale dalla base imponibile dell’Irap, in quanto beneficio non spettante alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei servizi pubblici. L’atto impositivo era riferito al contratto concluso dalla contribuente con Roma Capitale, avente ad oggetto servizi di trasporto pubblico locale. L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Roma accolse il ricorso. Avverso la relativa sentenza l’Ufficio ha proposto appello di fronte alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con la sentenza n. 7152/02/19, depositata il 20/12/2019 e notificata all’Agenzia il 18/02/2020, lo ha respinto. Infatti, la CTR ha ritenuto che il contratto in questione non avesse la natura di concessione di servizi, ma quella di appalto di servizi L’Ufficio ha quindi proposto ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza della CTR. La contribuente si è costituita con controricorso. L’Ufficio ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, la controricorrente eccepisce che la notifica del ricorso, effettuata a mezzo posta elettronica certificata in data 19 giugno 2020, sarebbe inesistente, in quanto indirizzata all’avv. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 15565/2020 Numero sezionale 198/2022 Numero di raccolta generale 12411/2022 Data pubblicazione 15/04/2022 Massimo M, ed all’indirizzo “studiomalena@pec.it”, intestato a quest’ultimo, che era uno dei due difensori della società nel giudizio d’appello ed era deceduto in data 10 aprile 2019. Rileva pertanto la controricorrente che la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso il procuratore costituito in appello, e successivamente deceduto, era inesistente, giacché avrebbe dovuto piuttosto essere indirizzata alla parte personalmente ovvero all’altro procuratore costituito per essa in appello, vale a dire l’avv. Vitaliano Mastrorosa, il quale, peraltro, aveva personalmente effettuato, dalla propria casella di posta elettronica certificata, in data 18 febbraio 2020, la notifica della sentenza d’appello all’Ufficio. Aggiunge la controricorrente che, in appello, ambedue i difensori della contribuente si erano costituiti eleggendo domicilio fisico presso lo studio M in Roma e che l’indicazione dell’indirizzo p.e.c. non era finalizzata all’elezione di domicilio digitale. L’eccezione è infondata. Invero la questione principale che si pone nel caso di specie è che la notifica, a mezzo p.e.c., del ricorso per cassazione è stata effettuata dalla ricorrente Amministrazione, il 19 giugno 2020, presso un difensore della contribuente in appello, il quale era tuttavia deceduto già il 10 aprile 2019, ovvero nel corso del giudizio di secondo grado, che si è concluso con l’udienza del 10 dicembre 2019 e con il deposito della sentenza della CTR il 20 dicembre 2019. Peraltro, la controricorrente non ha dedotto che il decesso di uno dei suoi difensori in appello fosse stato reso noto alla controparte erariale nel giudizio di merito di secondo grado. E’ quindi il decesso del difensore cui è stata notificato l’atto che si pone come essenziale e pregiudiziale elemento critico della notifica stessa, potendo la sua rilevanza prescindere dalle modalità con le quali l’atto 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 15565/2020 Numero sezionale 198/2022 Numero di raccolta generale 12411/2022 Data pubblicazione 15/04/2022 sia stato o avrebbe dovuto essere notificato, atteso che nessuna di esse prescinde dall’esistenza in vita del destinatario. Secondo l’indirizzo risalente di questa Corte « La morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ., alla parte personalmente. Tale principio trova deroga nella ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. Tuttavia, allorquando dalla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio di una individuata persona, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso l'elezione di domicilio deve ritenersi fatta non con riferimento alla organizzazione in sé, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo;
ove, peraltro, l'organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente.» (Cass. 04/03/2002, n. 3102;
conformi Cass. 06/07/2010, n. 15846;
Cass. n. 11486 del 2013;
Cass. 22/04/2016, n. 8222). Nel caso di specie, la prosecuzione dell’organizzazione del procuratore defunto è resa palese dalla circostanza che la stessa controricorrente, dopo aver dedotto che anche il secondo difensore si era costituito presso lo stesso “studio M”, non ha allegato che quest’ultimo, nel giudizio d’appello, avesse modificato il relativo domicilio, fosse anche meramente fisico, dopo il decesso dell’ Avv. M, dimostrando quindi che la struttura organizzativa facente capo a quest’ultimo sopravviveva. Del resto anche in questa sede la controricorrente è 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 15565/2020 Numero sezionale 198/2022 Numero di raccolta generale 12411/2022 Data pubblicazione 15/04/2022 domiciliata «presso lo studio Massimo M & Associati», nel medesimo indirizzo fisico, confortando ulteriormente il medesimo dato che l'organizzazione del procuratore defunto continui ad operare dopo la sua morte, nel senso già precisato. L’applicazione dell’orientamento in questione alla fattispecie sub iudice conduce a ritenere che l’iniziale e tempestiva notifica del ricorso per cassazione diretta al difensore defunto, piuttosto che all’altro difensore della contribuente o a quest’ultima personalmente, sebbene non sia valida, debba ritenersi nulla e non inesistente. Tale conclusione è coerente con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui « L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.» (Cass., Sez. Un., 20/07/2016, n. 14916). Orientamento che le stesse Sezioni Unite hanno ribadito (Cass., Sez. Un., 13/02/2017, n. 3702, in motivazione), richiamandolo 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 15565/2020 Numero sezionale 198/2022 Numero di raccolta generale 12411/2022 Data pubblicazione 15/04/2022 espressamente, in tema di notifica dell’appello ad avvocato domiciliatario cancellatosi volontariamente dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione (fattispecie che, senza negare le evidenti differenze con quella qui sub iudice, è ad essa accomunabile sotto il profilo dell’inefficacia sopravvenuta dello ius postulandi del destinatario della notifica). Sostiene la controricorrente che l’ orientamento giurisprudenziale maturato in tema di sopravvivenza dello studio-organizzazione, maturato con riferimento a modalità “fisiche” di notifica degli atti processuali, non sarebbe adattabile alla notifica «alla p.e.c. dell’avvocato defunto, ch’è
contro
SOC. ROMA TPL, elettivamente domiciliata in Roma Via Ovidio n. 32 presso lo studio Massimo M & Associati, rappresentata e difesa dall’avvocato M M. – controricorrente– Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 7152/02/19, depositata il 20/12/2019 e notificata il 18/02/2020. F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 15565/2020 Numero sezionale 198/2022 Numero di raccolta generale 12411/2022 Data pubblicazione 15/04/2022 Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell’8 febbraio 2022 ex art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, dal Consigliere dott. M Caldi;
dato atto che il Sostituto Procuratore Generale dott. Fulvio Troncone ha chiesto il rigetto del ricorso.
FATTI DI CAUSA
1. Roma TPL s.c.ar.l., svolgente attività di trasporto pubblico locale di persone, impugnò l’avviso di accertamento, di cui all’anno d’imposta 2013, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva diconosciuto l’applicabilità alla contribuente dell’agevolazione consistente nella deduzione del c.d. cuneo fiscale dalla base imponibile dell’Irap, in quanto beneficio non spettante alle imprese operanti in concessione e a tariffa nei servizi pubblici. L’atto impositivo era riferito al contratto concluso dalla contribuente con Roma Capitale, avente ad oggetto servizi di trasporto pubblico locale. L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Roma accolse il ricorso. Avverso la relativa sentenza l’Ufficio ha proposto appello di fronte alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che, con la sentenza n. 7152/02/19, depositata il 20/12/2019 e notificata all’Agenzia il 18/02/2020, lo ha respinto. Infatti, la CTR ha ritenuto che il contratto in questione non avesse la natura di concessione di servizi, ma quella di appalto di servizi L’Ufficio ha quindi proposto ricorso, affidato ad un motivo, per la cassazione della sentenza della CTR. La contribuente si è costituita con controricorso. L’Ufficio ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, la controricorrente eccepisce che la notifica del ricorso, effettuata a mezzo posta elettronica certificata in data 19 giugno 2020, sarebbe inesistente, in quanto indirizzata all’avv. 2 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 15565/2020 Numero sezionale 198/2022 Numero di raccolta generale 12411/2022 Data pubblicazione 15/04/2022 Massimo M, ed all’indirizzo “studiomalena@pec.it”, intestato a quest’ultimo, che era uno dei due difensori della società nel giudizio d’appello ed era deceduto in data 10 aprile 2019. Rileva pertanto la controricorrente che la notifica del ricorso per cassazione effettuata presso il procuratore costituito in appello, e successivamente deceduto, era inesistente, giacché avrebbe dovuto piuttosto essere indirizzata alla parte personalmente ovvero all’altro procuratore costituito per essa in appello, vale a dire l’avv. Vitaliano Mastrorosa, il quale, peraltro, aveva personalmente effettuato, dalla propria casella di posta elettronica certificata, in data 18 febbraio 2020, la notifica della sentenza d’appello all’Ufficio. Aggiunge la controricorrente che, in appello, ambedue i difensori della contribuente si erano costituiti eleggendo domicilio fisico presso lo studio M in Roma e che l’indicazione dell’indirizzo p.e.c. non era finalizzata all’elezione di domicilio digitale. L’eccezione è infondata. Invero la questione principale che si pone nel caso di specie è che la notifica, a mezzo p.e.c., del ricorso per cassazione è stata effettuata dalla ricorrente Amministrazione, il 19 giugno 2020, presso un difensore della contribuente in appello, il quale era tuttavia deceduto già il 10 aprile 2019, ovvero nel corso del giudizio di secondo grado, che si è concluso con l’udienza del 10 dicembre 2019 e con il deposito della sentenza della CTR il 20 dicembre 2019. Peraltro, la controricorrente non ha dedotto che il decesso di uno dei suoi difensori in appello fosse stato reso noto alla controparte erariale nel giudizio di merito di secondo grado. E’ quindi il decesso del difensore cui è stata notificato l’atto che si pone come essenziale e pregiudiziale elemento critico della notifica stessa, potendo la sua rilevanza prescindere dalle modalità con le quali l’atto 3 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 15565/2020 Numero sezionale 198/2022 Numero di raccolta generale 12411/2022 Data pubblicazione 15/04/2022 sia stato o avrebbe dovuto essere notificato, atteso che nessuna di esse prescinde dall’esistenza in vita del destinatario. Secondo l’indirizzo risalente di questa Corte « La morte del domiciliatario produce l'inefficacia della dichiarazione di elezione di domicilio e la necessità che la notificazione dell'impugnazione sia eseguita, a norma dell'art. 330, terzo comma, cod. proc. civ., alla parte personalmente. Tale principio trova deroga nella ipotesi in cui l'elezione di domicilio sia stata fatta presso lo studio di un professionista e l'organizzazione di tale studio gli sopravviva, dovendosi in questo caso considerare lo studio del professionista alla stregua di un ufficio. Tuttavia, allorquando dalla dichiarazione di elezione risulti che lo studio è indicato come quello proprio di una individuata persona, professionista o meno, la dichiarazione stessa diviene inefficace a seguito della morte del domiciliatario, in quanto in tal caso l'elezione di domicilio deve ritenersi fatta non con riferimento alla organizzazione in sé, indipendentemente dalla persona del domiciliatario, ma al luogo in cui questi è reperibile, attribuendo quindi rilievo all'elemento personale e non a quello oggettivo;
ove, peraltro, l'organizzazione del procuratore continui ad operare dopo la sua morte, la notificazione eseguita presso lo studio deve ritenersi nulla e non inesistente.» (Cass. 04/03/2002, n. 3102;
conformi Cass. 06/07/2010, n. 15846;
Cass. n. 11486 del 2013;
Cass. 22/04/2016, n. 8222). Nel caso di specie, la prosecuzione dell’organizzazione del procuratore defunto è resa palese dalla circostanza che la stessa controricorrente, dopo aver dedotto che anche il secondo difensore si era costituito presso lo stesso “studio M”, non ha allegato che quest’ultimo, nel giudizio d’appello, avesse modificato il relativo domicilio, fosse anche meramente fisico, dopo il decesso dell’ Avv. M, dimostrando quindi che la struttura organizzativa facente capo a quest’ultimo sopravviveva. Del resto anche in questa sede la controricorrente è 4 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 15565/2020 Numero sezionale 198/2022 Numero di raccolta generale 12411/2022 Data pubblicazione 15/04/2022 domiciliata «presso lo studio Massimo M & Associati», nel medesimo indirizzo fisico, confortando ulteriormente il medesimo dato che l'organizzazione del procuratore defunto continui ad operare dopo la sua morte, nel senso già precisato. L’applicazione dell’orientamento in questione alla fattispecie sub iudice conduce a ritenere che l’iniziale e tempestiva notifica del ricorso per cassazione diretta al difensore defunto, piuttosto che all’altro difensore della contribuente o a quest’ultima personalmente, sebbene non sia valida, debba ritenersi nulla e non inesistente. Tale conclusione è coerente con l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui « L'inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell'attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato;
b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, "ex lege", eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.» (Cass., Sez. Un., 20/07/2016, n. 14916). Orientamento che le stesse Sezioni Unite hanno ribadito (Cass., Sez. Un., 13/02/2017, n. 3702, in motivazione), richiamandolo 5 F i r m a t o D a : P A N A C C H I A I S A B E L L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 e 9 5 9 0 8 6 7 d 1 e c a 7 4 3 2 a 8 d 4 e 2 e a c c 8 a 5 - F i r m a t o D a : C A T A L D I M I C H E L E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 e 8 a c 8 f c e 8 a f e 2 a 2 0 4 9 9 5 4 d 6 9 7 f 3 3 2 a 2 F i r m a t o D a : C I R I L L O E T T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 8 9 e 7 a c 3 9 3 e b 6 7 1 6 9 7 6 e 3 4 5 9 2 6 0 1 a f 7 5 Numero registro generale 15565/2020 Numero sezionale 198/2022 Numero di raccolta generale 12411/2022 Data pubblicazione 15/04/2022 espressamente, in tema di notifica dell’appello ad avvocato domiciliatario cancellatosi volontariamente dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione (fattispecie che, senza negare le evidenti differenze con quella qui sub iudice, è ad essa accomunabile sotto il profilo dell’inefficacia sopravvenuta dello ius postulandi del destinatario della notifica). Sostiene la controricorrente che l’ orientamento giurisprudenziale maturato in tema di sopravvivenza dello studio-organizzazione, maturato con riferimento a modalità “fisiche” di notifica degli atti processuali, non sarebbe adattabile alla notifica «alla p.e.c. dell’avvocato defunto, ch’è
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