Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/11/2022, n. 33606

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., ordinanza 15/11/2022, n. 33606
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 33606
Data del deposito : 15 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

-Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 3404-2017 proposto da: REGIONE CALABRIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SABOTINO

12, presso lo studio dell'avvocato GRAZIANO PUNGI', rappresentata e di- fesa dall'avvocato G N;
-ricorrente -

contro

B B, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PANARO

17, presso lo studio dell'avvocato O S, difeso personalmente ex art. 86 c.p.c.;
-controricorrente - avverso la sentenza n. 1822/2016 della CORTE D'APPELLO di CATANZA- RO, depositata il 11/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’8/11/2022 dal Consigliere A S.

FATTI DI CAUSA

E

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.La Regione Calabria ha proposto ricorso articolatoin quattro motivi av- verso la sentenza n. 1822/2016 della Corte d’appello di Catanzaro, pubbli- cata l’11 novembre 2016. Resiste con controricorso l’avvocato B B.

3.L’avvocato B B con citazione del 22 marzo 2006 convenne la Regione Calabria davanti al Tribunale di Catanzaro, al fine di ottenerne la condanna al pagamento del compenso, ovvero in subordine dell’indennizzo ex art. 2041 c.c., per le prestazioni professionali stragiudi- ziali svolte tra il 1996 e il 1997 in esecuzione dell’incarico di presidente di una commissione costituita per la valutazione delle controdeduzioni pre- sentate dai soggetti esclusi dai finanziamenti di progetti per la realizzazio- ne di infrastrutture produttive. In accoglimento dell’eccezione della convenuta Regione, il Tribunale di Ca- tanzaro, con sentenza del 12 giugno 2009, dichiarò il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva. La Corte d’appello di Catanzaro ha accolto il gravame dell’avvocato B- no, ha dichiarato che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione ne- gata dal primo giudice ed ha rimesso le parti davanti a quest’ultimo. I giu- dici di appello hanno affermato che, in applicazione dei criteri di riparto della giurisdizione vigentianteriormente al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, la domanda dell’avvocato B - il quale era dipendente della Regione in- quadrato nel ruolo amministrativo come istruttore di 6° livello -, giacché volta a conseguire il compenso di prestazioni lavorative in favore dell’ente pubblico che non trovavano titolo immediato e diretto nel rapporto di pub- blico impiego ed erano esorbitanti dalla sue mansioni tipiche, appartiene alla giurisdizione ordinaria. La sentenza impugnata ha sostenuto che l’attività espletata dall’avvocato B in qualità di presidente della commissione sui finanziamenti delle infrastrutture produttive avesse natu- ra valutativa e deliberativa, restando priva di ogni correlazione con il rap- porto di pubblico impiego. La Corte d’appello di Catanzaro, per quanto qui rilevi, ha altresì negato che rivestisse efficacia di giudicato sulla giurisdi- zione la sentenza n. 5146 del 2009 resa inter partesdal Consiglio di Stato, concernendo la stessa una pretesa di differenze retributive per lo svolgi- mento dimansioni superiori a far tempo dal 22 dicembre 1998. 4. La trattazione del ricorso è stata rimessa dalla Prima Sezione Civile,con ordinanza interlocutoria del 23 maggio 2022,a queste Sezioni Unite e poi fissata in camera di consiglio a norma dell’art. 380 bis.1, c.p.c.

4.1. Le parti hanno depositato memorie.

5. Il primo motivo del ricorso della Regione Calabria deduce la violazione degli artt. 1, 5, 37 e 334 c.p.c., 2909 c.c.e 15 d.lgs. n. 397 del 1998. La censura si riferisce all’efficacia di giudicato sulla giurisdizione ritraibile dal- la la sentenza n. 5146 del 2009 del Consiglio di Stato. La ricorrente ri- chiama la nota n. 1416 del 5 febbraio 1998 – documento indicato come prodotto nel corso del giudizio di appello all’udienza del 28 gennaio 2014 - , recante riferimento alla nomina dell’avvocato B, datata 25 novem- bre 1996, nella commissione per la valutazione delle controdeduzioni, a dimostrazione che anche tale mansione rientrò nella cognizione del giudi- zio amministrativo concluso con la sentenza n. 5146 del 2009, restando giustificato il riconoscimento della decorrenza delle mansioni superiori sol- tanto dal 22 novembre 1998alla luce della correlazione con l’entrata in vi- gore del d.lgs. n. 387/1998, come ritenuto dalla giurisprudenza ammini- strativa. Il secondo motivo del ricorso della Regione Calabria deduce la violazione degli artt. 115 c.p.c., 2699, 2700, 2701, 2702, 2719, 2909 c.c. Anche questo motivo si incentra sulla nota n. 1416 del 5 febbraio 1998, rientran- te nell’oggetto del giudicato formatosi con la sentenza n. 5146 del 2009, e sottolinea le prerogative della Giunta Regionale, cui era rimessa l’approvazione delle valutazioni della commissione presieduta dall’avvocato B. Il terzo motivo del ricorso della Regione Calabria denuncia l’omesso esame della nota n. 1416 del 5 febbraio 1998 agli effetti dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il quarto motivo di ricorso allega la violazione dell’art. 69, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001, dovendosi riconoscere la giurisdizione amministra- tiva per le attività dedotte in lite, in quanto compiute dall’avvocato B- no quale delegato del Dirigente dell’Ufficio Legale della Regione, sottopo- ste all’approvazione della Giunta ed attinenti al rapporto di impiego per il periodo anteriore alla data del 30 giugno 1998. 6. Può essere disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dal controricorrente, per la mancata riproduzione in esso del testo della sentenza delConsiglio di Stato oggetto dell’invocato giudicato esterno. Innanzitutto, l’accertamento dell'osservanza di quanto prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. deve necessariamente compiersi con riferi- mento a ciascun singolo motivo di impugnazione, verificandone in modo distinto l’analitica indicazione dei documenti sui quali ognuno si fondi, il che esclude che il ricorso possa essere dichiarato per intero inammissibile, ove tale situazione sia propria solo di uno o di alcuno dei motivi proposti (cfr. Cass. Sez. Unite, 05/07/2013, n. 16887). D’altro canto, le censure indicano con sufficiente specificità le ragioni per cui il riconoscimento della giurisdizione ordinaria contenuto nella decisione impugnata si porrebbe in contrasto con la portata della pregressa res iudi- cata.
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