Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2018, n. 24794

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 01/06/2018, n. 24794
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 24794
Data del deposito : 1 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZEnel procedimento a carico di: AG NT nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 30/06/2016 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere

STEFANO APRILE

Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore: - Avv. AN Callaioli, difensore di EL AR, che si associa alla richiesta del PG, chiedendo l'inammissibilità del ricorso, - Avv. Fabio Sommovigo, difensore di NI NI, che si associa alla richiesta del PG, chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
- Avv. Gilberto Pagani, difensore di GU CO e ER VI, che si associa alla richiesta del PG, chiedendo l'inammissibilità del ricorso, - Avv. Domenico Lombardo, difensore di AB IC, che conclude per il rigetto del ricorso del PG.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Firenze ha confermato l'assoluzione di CO AG, NI LI, AR EL, IC AB e VI IN pronunciata dal Tribunale di Pisa con sentenza del 27 maggio 2009, in relazione ai delitti di concorso nella detenzione e porto di esplosivi e di attentato a impianti di pubblica utilità, aggravati dalla finalità di eversione dell'ordine democratico (artt.110 cod. pen., 1, 2 e 4, I. n. 895 del 1967, 1 DL n. 625 del 1979 - Capo B;
artt.110, 420, commi primo e terzo, cod. pen., 1 DL n. 625 del 1979 - Capo C), commessi in Pisa il 22 settembre 2005. 1.1. La Corte di secondo grado, parzialmente accogliendo le richieste del Pubblico Ministero che aveva proposto appello avverso la decisione di primo grado la quale aveva escluso l'utilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telematiche eseguite nei confronti degli imputati, ha ritenuto utilizzabile detto materiale probatorio, giungendo però a escludere la sussistenza di un sufficiente quadro indiziario poiché le intercettazioni, sottoposte a perizia fonica di trascrizione nel corso del giudizio di primo grado, sono risultate nel complesso scarsamente intellegibili e, in particolare, del tutto non intellegibili nella parte che concerne gli elementi di accusa evidenziati dal consulente tecnico del Pubblico ministero. Il giudice di secondo grado ha, quindi, respinto la richiesta del Procuratore generale di procedere a un nuovo accertamento peritale sulle registrazioni, evidenziando che, secondo la concorde valutazione delle parti, la perizia del prof. AN NI era stata svolta a regola d'arte e che, come

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