Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2011, n. 5261

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In tema di scioglimento della comunione, la disposizione dell'art. 1111, secondo comma, cod. civ. - in base alla quale il patto di rimanere in comunione non può, comunque, avere una durata superiore ai dieci anni - benché sia analogicamente applicabile anche alle disposizioni testamentarie a titolo particolare, trova un limite implicito nella regola dettata dal successivo art. 1112 cod. civ., secondo cui lo scioglimento non può essere chiesto quando si tratta di cose che, se divise, cesserebbero di servire all'uso cui sono destinate; l'accertamento in fatto sulla concreta divisibilità del bene è devoluto all'esame del giudice di merito.

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2011, n. 5261
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5261
Data del deposito : 4 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. S O - Presidente -
Dott. G U - Consigliere -
Dott. P L - rel. Consigliere -
Dott. B B - Consigliere -
Dott. M F - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 17139-2005 proposto da:
F RELE C.F. FRCRFL46S08A1760, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MONTI PARIGLI 38, presso lo studio dell'avvocato G M, rappresentato e difeso dall'avvocato C E;

- ricorrente -

contro
TRONAMBÈ MARIA AUSILIA n. a Caltanissetta 17/4/51, PASCIUTA ANTONINA PSCNNN09A484273B n.q. di erede unica di F V, FARACI VITO (n. ad Alcamo 9/10/50);

- intimati -

avverso la sentenza n. 1025/2004 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 23/09/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/01/2011 dal Consigliere Dott. P L;

udito l'Avvocato C E difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. L N che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato il 16.11.94 Raffale Faraci citò al giudizio del Tribunale di Palermo Vito Faraci, esponendo: che in data 27.3.37 si era aperta la successione di Vincenzo Faraci, il quale, con testamento segreto del 5.12.31 e successivi codicilli del 15.12.31 e 18.6.34, aveva istituito erede universale il figlio Liborio Faraci, dante causa dell'attore, ed attribuito all'altro figlio, il convenuto, vari immobili a titolo di legato, con la clausola di decadenza, per l'ipotesi in cui il legatario avesse soppresso una strada attraversante uno dei fondi oggetto delle disposizioni;
che analoga clausola era contenuta in un successivo testamento nuncupativo, contenente altro legato a favore del medesimo figlio;
che il convenuto aveva, tuttavia, soppresso la stradella in questione. Su tali premesse l'attore chiese la decadenza di F V dai legati e la condanna del medesimo alla restituzione degli immobili.
Costituitosi il convenuto, contestò la fondatezza della domanda e ne chiese il rigetto. Con sentenza in data 30.1.96 l'adito Tribunale, pur dando atto che la stradella in questione era risultata in stato di abbandono, bloccata nella parte iniziale da un muretto in tufo e detriti e chiusa in quella

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