Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 30/09/2022, n. 28550

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., ordinanza 30/09/2022, n. 28550
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28550
Data del deposito : 30 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23404-2019 proposto da: GALLI CLAUDIA, BERTOLINO FLAVIO, BETTONZOLI MONIC, BOLDINI EMANUELA, CPPA LAURA, CSTREZZATI MASSIMO, CVALLI DANIELA, CHIESA ROBERTO, COCCOLI VIVIANA, CURCI STEFANO, DEL BARBA ALESSANDRA, FAINI CLAUDIO, FALAPPI ANNAMARIA, FRANCHETTI ROSA, FRERA STEFANO, GAFFURINI GIANFRANCO, GIACOBBE ALESSANDRA, GIANNASSO GINA, GUISCRDI ROBERTO, GUZZONI MONIC, MAIFREDI PAOLO, MARMAGLIO MARINA, QUARESMINI IVANO, RAMPONI TIZIANA, RENZI FRANCESC, ROSSI GIANLUIGI, SAIANI CRLA, SCOLA MARIAGRAZIA, ZORZETTI ANNA, Oggetto RETRIBUZIONE R.G.N. 23404/2019 Cron. Rep. Ud. 08/02/2022 CC tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE ANGELICO n. 38, presso lo studio dell'avvocato CRLO DE MARCHIS GZ, che li rappresenta e difende;

- ricorrenti -

contro

AUCHAN S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL POZZETTO n. 122, presso lo studio dell'avvocato PAOLO CRBONE, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati CRISTINA CVALIERE, ROBERTO ALBERTO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 7/2019 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 17/01/2019 R.G.N. 225/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/02/2022 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH.

RILEVATO CHE

1. Con sentenza n. 7 del 2019 la Corte di appello di Brescia, confermando la pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto la domanda degli originari ricorrenti-lavoratori nei confronti di Margherita Distribuzione s.p.a. (già A s.p.a.) per l’accertamento del diritto a percepire, anche dopo la disdetta da parte della società dell’accordo integrativo aziendale A 2007, la voce retributiva “ex premio aziendale individuale ad personam”;

2. la Corte territoriale, dopo un ampio excursus delle fonti contrattuali di natura collettiva (nazionale e aziendale) applicate, nel tempo, ai rapporti di lavoro, ha escluso che la suddetta voce retributiva costituisse, per effetto di novazione, un premio di carattere individuale, incorporato nei singoli contratti individuali e come tale insensibile a modifiche non consensuali, richiamando la giurisprudenza di legittimità consolidata circa la natura di fonte eteronoma delle disposizioni dei contratti collettivi, che dunque, in linea generale, non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali;
ha, in ogni caso, ritenuto che il tenore testuale dell’art. 22 del contratto aziendale A 2007 non consentisse di ravvisare la volontà delle parti di mutare la natura collettiva del premio aziendale fisso in emolumento di natura individuale, considerata la sintonia lessicale con l’art. 10 del

CCNL

2004 che dettava la disciplina (delegandola a livello aziendale) della materia delle erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti, prevedendo che i compensi a tal fine già percepiti dai lavoratori fossero –per la parte fissa – conservati in “cifra”;
tale dizione, anzi, consentiva di spiegare l’utilizzo del termine “ad personam” in quanto riferito al diverso importo che ciascun lavoratore percepiva (in considerazione della provenienza da diverse società o punti vendita, confluiti nella società A a seguito di distinti accordi commerciali o fusioni);
la natura collettiva della suddetta voce retributiva non era smentita dalla circostanza che fosse limitata ad una precisa categoria di lavoratori, considerate le complesse e varie vicende societarie - che avevano determinato la confluenza presso la A s.p.a., di lavoratori del Gruppo La Rinascente i quali a loro volta provenivano da diverse realtà societarie caratterizzate da una disciplina collettiva differenziata per cui si era posta l’esigenza della relativa armonizzazione - ed era ancora confermata sia dall’ultimo comma del citato art. 22 ove le parti precisavano che tutti gli istituti retributivi “in ragione della loro origine di trattamenti contrattuali collettivi non sono assorbibili” (precisazione pleonastica ove il suddetto trattamento economico fosse effettivamente diventato individuale, quale elemento di miglior favore) sia dall’art. 23, punto 3, della Scheda 1 dell’accordo aziendale A 2007 che, disciplinando un nuovo sistema di incentivazione a carattere variabile, tra cui il parametro del “Risultato aziendale”, prevedeva di ritenere assorbito questo valore per i lavoratori che percepivano l’elemento salariale fisso di cui in oggetto;
la Corte territoriale ha, infine, escluso che si trattasse di diritto quesito, ossia già entrato a far parte del patrimonio dei lavoratori, trattandosi di mera pretesa alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli ed avendo, la società, erogato tale emolumento negli anni 2006 e 2007 (ossia nelle more della stipula dell’accordo integrativo 2007) “a titolo di acconto e/o anticipazione sui futuri trattamenti”;
il recesso dall’accordo integrativo aziendale del 2007 da parte della società, nel luglio 2015, determinava legittimamente la caducazione della fonte dell’obbligazione di erogazione di detto premio fisso;

3. avverso tale sentenza alcuni degli originari ricorrenti ricorrono con quattro motivi, cui resiste la società con controricorso, illustrato da memoria;

CONSIDERATO CHE

1. Con il primo motivo del ricorso si denuncia violazione degli artt. 1462, 1363-1365 cod.civ. con riferimento all’art. 22 dell’accordo integrativo aziendale del 2007 in combinato disposto con l’art.10 CCNL settore commercio 2004, avendo, la Corte territoriale, escluso il carattere di clausola di salvaguardia che ha incorporato nel contratto individuale il premio aziendale fisso, posto che la lettura delle disposizioni del contratto nazionale e di quello aziendale (conservazione “ad personam”, art. 22 cit. e conservazione della parte fissa in cifra, art. 10 cit.) rendono evidente che la parte fissa del salario riconosciuto al lavoratore è diventato indisponibile, anche dalla contrattazione di secondo livello, con conseguente consolidamento nel trattamento individuale per i soli lavoratori già in forza con contratto a tempo indeterminato che abbiano già maturato tale emolumento retributivo alla data del 31.12.2005. 2. Con il secondo motivo si denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1362, 1373, 1462, 1363, 1364, 2077 cod.civ. con riferimento agli effetti del recesso regolato dall’art. 1373 cod.civ. rispetto alla previsione dell’ 22 dell’accordo integrativo aziendale del 2007 in combinato disposto con l’art. 10 CCNL settore commercio 2004 avendo, la Corte territoriale, erroneamente ritenuto che la disdetta del contratto aziendale determini la perdita di un beneficio al mantenimento dell’ex premio in misura fissa stabilita dall’art. 10

CCNL

2004 posto che il suddetto emolumento trovava la sua fonte nella contrattazione collettiva di livello nazionale del 2004 che la società non ha disdettato, emergendo, pertanto, la volontà delle parti sociali di conservare l’emolumento cristallizzato in cifra fissa.

3. Con il terzo motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1373, 1340, 2095, 2103 cod.civ., 36 e 39 Cost. avendo, la Corte territoriale, illegittimamente ritenuto che il corrispettivo della prestazione lavorativa potesse essere modificato unilateralmente dalla società sulla base della disdetta dell’accordo aziendale rimanendo inalterato il contenuto della prestazione lavorativa dei ricorrenti, non potendo, il datore lavoro, modificare unilateralmente emolumenti divenuti parte integrante della retribuzione del lavoratore.

4. Con il quarto motivo si denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1322, 1373, 2099 cod.civ., 35, 36, 39 , 117 Cost. con riferimento alle
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