Cass. civ., sez. I, sentenza 30/03/1988, n. 2697
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Con riguardo ad appello proposto dal comune in persona del Commissario prefettizio, la capacità processuale di quest'ultimo, quale requisito per la validità dell'atto di gravame e dell'intero giudizio di secondo grado, postula, oltre alla produzione della deliberazione municipale di autorizzazione alla lite, la dimostrazione, sempre a carico dell'appellante, dell'efficacia di tale deliberazione, la quale richiede l'approvazione del comitato regionale di controllo, espressa, ovvero tacita, a seguito dello inutile decorso di venti giorni dalla data della sua ricezione da parte del comitato medesimo (artt. 55 e segg. della legge 10 febbraio 1953 n. 62, sostanzialmente riprodotti, nell'ambito della regione Calabria, dagli artt. 31 e segg. della legge regionale 27 dicembre 1973 n. 22).*