Cass. pen., sez. VII, ordinanza 12/07/2018, n. 31904

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VII, ordinanza 12/07/2018, n. 31904
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31904
Data del deposito : 12 luglio 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FABIANI WALTER nato a GIULIANOVA il 29/10/1950 avverso la sentenza del 09/02/2017 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere G R;
N. 132 FATTO e

DIRITTO

1. F W ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza in epigrafe deducendo la violazione:

1.1. dell'art. 192 cod. pen. per carenza di prova in ordine all'accertamento della responsabilità, 1.2. dell'art. 133 cod. pen. (mancata riduzione della pena).

2. Il ricorso è inammissibile posto che: Ad 1.1.: Questa Corte osserva che le questioni dedotte con il presente ricorso hanno costituito oggetto di ampio dibattito processuali in entrambi i gradi del giudizio di merito, alle quali la Corte territoriale, dopo avere ricostruito i fatti ha dato una congrua risposta sulla base di puntuali riscontri di natura fattuale e logica, nella quale non è ravvisabile alcuna delle incongruità, carenze o contraddittorietà motivazionali dedotte dal ricorrente: da qui l'inammissibilità del ricorso essendo il motivo generico ed aspecifico;
Ad 1.2.: La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre (cfr pag. 4 sentenza impugnata).
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