Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2022, n. 18434

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 08/06/2022, n. 18434
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18434
Data del deposito : 8 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Procuratore Generale Dr. T B;
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 23/10/2018 la Corte d'Appello -sezione specializzata agraria- di Firenze ha rigettato il gravame in via principale interposto dal sig. A S R nonché sostanzialmente -tranne che in punto spese di lite- i gravami in via incidentale rispettivamente interposti dai sigg. D M F ed altri e da La Gerla di S R s.r.l. Società Agricola in relazione alla pronunzia Trib. Siena -sezione specializzata agraria- 20/7/2017, di parziale accoglimento della domanda in via riconvenzionale da questi ultimi spiegata di simulazione relativa del contratto di affitto stipulato il 22/4/1998 tra il suindicato R e la sig. F P, con conferma per il resto della pronunzia del giudice di prime cure di rigetto della domanda di nullità ex art. 1343 c.c. o simulazione assoluta del contratto di affitto stipulato in data 1°/1/1998 tra il sig. S R e il sig. A R (padre e figlio) e «di tutti i contratti modificativi di esso ... compreso dunque l'accordo del 10 maggio 2001»;
nonché della domanda di accertamento della simulazione dei contratti stipulati tra il sig. A R e il sig. F B F in data 1°/2/1999. Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il R propone ora ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi, illustrati da memoria. Resistono con controricorso i sigg. D M F ed altri, che spiegano altresì ricorso incidentale sulla base di 2 motivi, illustrati da memoria. Già chiamata all'udienza camerale del 24/6/2021, la causa è stata rinviata alla pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il 1° motivo il ricorrente in via principale denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 1417, 2721, 2725 c.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente «ritenuto di acquisire ex officio il verbale di prove per testi svolta in altri giudizi fra le stesse parti ma non riguardanti azione simulatoria», con cui «ha giudicato in punto di simulazione relativa». Lamenta che «in nessun modo» risulta in atti la prova dell'<né in sentenza l'aspetto è stato minimamente affrontato». Si duole che la corte di merito abbia erroneamente «liquidato la censura nei termini che qui appresso si trascrivono ( p. 10 ): « ... è infondata la doglianza che il Tribunale avrebbe inammissibilmente ammesso ex officio una prova per testi, raccolta in altri giudizi, a favore degli eredi di R Sergio;
infatti i verbali di prova testimoniale assunti in altri procedimenti possessori svoltisi tra le medesime parti della presente causa ( e le relative sentenze ) erano stati prodotti in primo grado dai convenuti ... Ciò esclude dunque che si sia trattato di un'acquisizione probatoria ex officio, per quanto essa sia pacificamente consentita ...>>, atteso che «la censura spiegata non riguardava punto la violazione dell'art. 421 c.p.c.».Lamenta non essersi considerato che «il fatto che gli appellati siano eredi della parte stipulante» non cambia «alcunché in punto di prova, giacché ... gli eredi della parte contrattuale non sono terzi ... e dunque soggiacciono ai medesimi limiti di prova che incombevano sulla parte negoziale». Si duole non essersi dalla corte di merito considerato che «per ammettere la prova per testi in ordine alla sussistenza di un accordo simulatorio, avrebbe dovuto dimostrare prima ( od almeno nella contestualità ) che scopo di tutte le parti era quello di ottenere titoli PAC, in violazione di norma comunitaria, altrimenti la prova per testi in ordine alla simulazione mera ... non sarebbe stata ammissibile»;
e che abbia erroneamente «presunto (senza minimamente suffragare tale sua empirica deduzione) che A fosse a conoscenza della simulazione, ma non ha minimamente dedotto alcunché in relazione all'aspetto ... che ( almeno ) A fosse a conoscenza che il padre voleva commettere un reato». Con il 2° motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt.2909 c.c., 347 c.p.c., 123 bis disp. att. c.p.c., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.;
nonché «omesso esame di fatto decisivo», in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c. Si duole che la corte di merito abbia erroneamente affermato che: «a) in atti non vi sarebbe la ordinanza collegiale di cui A R discorre (anzi, scandalosamente ... ipotizzando che essa ordinanza sia stata inventata dal difensore, a tutela dell'assistito !);
b) inoltre, non risponderebbe al vero che il tribunale avrebbe rigettato la domanda relativa all'accertamento della fictio iuris della azienda di R A, domanda che sarebbe tuttora sub iudice in primo grado». Con il 30 motivo denunzia «violazione e falsa applicazione» degli artt. 91 ss. c.p.c., 4 D.M. n. 55 del 2014, in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 3, c.p.c.;
nonché «violazione e falsa applicazione» dell'art. 112 C.P.C., in riferimento all'art. 360, 1° co. n. 4, c.p.c. Si duole che «nel determinare l'importo delle spese di lite» la corte di merito
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